A
nche nella successio-ne legittima, ovvero
senza testamento, al
coniuge del defunto
spettano i diritti di abita-zione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso
dei mobili che la corredano,
previsti dal codice civile
nell’ambito della succes-sione c.d. necessaria (che
riguarda, invece, le quote
ereditarie per così dire in-toccabili previste dalla legge
a favore di alcune categorie
di successori). In questi casi
il valore capitale dei diritti
di abitazione e di uso deve
essere stralciato dall’asse
ereditario, per poi procedere
alla divisione di quest’ultimo
tra tutti i coeredi, secondo le
norme proprie della succes-sione legittima, senza tenere
conto dell’attribuzione dei
suddetti diritti, secondo un
meccanismo assimilabile al
c.d. prelegato. Questo il prin-cipio stabilito dalle sezioni
unite della Cassazione con
la recente sentenza n. 4847
del 27 febbraio 2013. L’in-tervento delle sezioni unite
si è reso necessario poiché
si era creato un contrasto
giurisprudenziale in merito
alla possibilità o meno di ga-rantire al coniuge i diritti in
questione anche nell’ambito
della successione legittima
e, soprattutto, circa il crite-rio pratico da utilizzare per
il calcolo delle rispettive
quote ereditarie.
I fatti. Nella specie il
coniuge superstite e uno
dei due fi gli di un soggetto
deceduto senza testamento
avevano citato in giudizio
l’altro erede per chiedere lo
scioglimento della comunio-ne ereditaria, chiedendo che
al coniuge superstite venis-se riconosciuto il diritto re-ale di abitazione sulla casa
adibita a residenza familia-re e di uso dei mobili che la
corredavano. Il tribunale
adito aveva quindi dichia-rato lo scioglimento della
comunione ma, vertendosi in
materia di successione legit-tima, aveva ritenuto che alla
quota spettante al coniuge
non potessero cumularsi i
diritti di abitazione e di uso
previsti soltanto in tema di
successione necessaria. Di
qui l’impugnazione della
sentenza dinanzi alla corte
di appello, che aveva però
confermato la decisione di
primo grado sul punto. La
causa era quindi giunta di-nanzi alla seconda sezione
civile della Suprema corte
la quale, ritenuto che la de-cisione del ricorso principa-le comportasse la soluzione
di questioni di particolare
importanza, rimetteva gli
atti al primo presidente per
l’eventuale assegnazione
della trattazione del ricorso
alla sezioni unite.
La decisione della Cas-sazione. In effetti le due
questioni sollevate dinanzi
alla Suprema corte, vale a
dire quella dell’applicabilità
anche in caso di successione
legittima delle disposizioni
sulla successione c.d. neces-saria che garantiscono al
coniuge superstite il dirit-to di abitazione sulla casa
familiare e il diritto di uso
dei mobili che la corredano
e del criterio da utilizzare in
tal caso per il riparto delle
quote ereditarie, erano state
fi no a oggi affrontate poche
volte e in maniera difforme
dai giudici di legittimità,
nonostante un intervento
chiarifi catore in favore dei
diritti del coniuge supersti-te operato dalla Corte costi-tuzionale già nel 1988 (or-dinanza n. 527). Le sezioni
unite, soppesando le ragioni
poste a sostegno dell’una e
dell’altra tesi, hanno quindi
inteso chiarire la sussisten-za in capo al coniuge super-stite dei predetti diritti reali
anche in caso di successione
senza testamento, spiegando
in modo dettagliato come si
debba operare il calcolo delle
relative quote.
Secondo i giudici di legitti-mità, poiché la legge intende
attribuire al coniuge super-stite una specifi ca tutela del
suo interesse alla continua-zione della permanenza nel-la casa adibita a residenza
familiare durante il matri-monio anche dopo la morte
dell’altro coniuge, ai fi ni del
calcolo dei diritti di abita-zione e uso occorre quindi
stralciare il valore capitale
di essi secondo modalità as-similabili al prelegato e poi
dare luogo alla divisione tra
tutti gli eredi della massa
ereditaria, dalla quale oc-corre detrarre il suddetto
valore, rimanendo invece
compreso nell’asse eredita-rio il valore della nuda pro-prietà della casa familiare e
dei mobili spettanti a tutti
gli eredi.
© Riproduzion
nche nella successio-ne legittima, ovvero
senza testamento, al
coniuge del defunto
spettano i diritti di abita-zione sulla casa adibita a
residenza familiare e di uso
dei mobili che la corredano,
previsti dal codice civile
nell’ambito della succes-sione c.d. necessaria (che
riguarda, invece, le quote
ereditarie per così dire in-toccabili previste dalla legge
a favore di alcune categorie
di successori). In questi casi
il valore capitale dei diritti
di abitazione e di uso deve
essere stralciato dall’asse
ereditario, per poi procedere
alla divisione di quest’ultimo
tra tutti i coeredi, secondo le
norme proprie della succes-sione legittima, senza tenere
conto dell’attribuzione dei
suddetti diritti, secondo un
meccanismo assimilabile al
c.d. prelegato. Questo il prin-cipio stabilito dalle sezioni
unite della Cassazione con
la recente sentenza n. 4847
del 27 febbraio 2013. L’in-tervento delle sezioni unite
si è reso necessario poiché
si era creato un contrasto
giurisprudenziale in merito
alla possibilità o meno di ga-rantire al coniuge i diritti in
questione anche nell’ambito
della successione legittima
e, soprattutto, circa il crite-rio pratico da utilizzare per
il calcolo delle rispettive
quote ereditarie.
I fatti. Nella specie il
coniuge superstite e uno
dei due fi gli di un soggetto
deceduto senza testamento
avevano citato in giudizio
l’altro erede per chiedere lo
scioglimento della comunio-ne ereditaria, chiedendo che
al coniuge superstite venis-se riconosciuto il diritto re-ale di abitazione sulla casa
adibita a residenza familia-re e di uso dei mobili che la
corredavano. Il tribunale
adito aveva quindi dichia-rato lo scioglimento della
comunione ma, vertendosi in
materia di successione legit-tima, aveva ritenuto che alla
quota spettante al coniuge
non potessero cumularsi i
diritti di abitazione e di uso
previsti soltanto in tema di
successione necessaria. Di
qui l’impugnazione della
sentenza dinanzi alla corte
di appello, che aveva però
confermato la decisione di
primo grado sul punto. La
causa era quindi giunta di-nanzi alla seconda sezione
civile della Suprema corte
la quale, ritenuto che la de-cisione del ricorso principa-le comportasse la soluzione
di questioni di particolare
importanza, rimetteva gli
atti al primo presidente per
l’eventuale assegnazione
della trattazione del ricorso
alla sezioni unite.
La decisione della Cas-sazione. In effetti le due
questioni sollevate dinanzi
alla Suprema corte, vale a
dire quella dell’applicabilità
anche in caso di successione
legittima delle disposizioni
sulla successione c.d. neces-saria che garantiscono al
coniuge superstite il dirit-to di abitazione sulla casa
familiare e il diritto di uso
dei mobili che la corredano
e del criterio da utilizzare in
tal caso per il riparto delle
quote ereditarie, erano state
fi no a oggi affrontate poche
volte e in maniera difforme
dai giudici di legittimità,
nonostante un intervento
chiarifi catore in favore dei
diritti del coniuge supersti-te operato dalla Corte costi-tuzionale già nel 1988 (or-dinanza n. 527). Le sezioni
unite, soppesando le ragioni
poste a sostegno dell’una e
dell’altra tesi, hanno quindi
inteso chiarire la sussisten-za in capo al coniuge super-stite dei predetti diritti reali
anche in caso di successione
senza testamento, spiegando
in modo dettagliato come si
debba operare il calcolo delle
relative quote.
Secondo i giudici di legitti-mità, poiché la legge intende
attribuire al coniuge super-stite una specifi ca tutela del
suo interesse alla continua-zione della permanenza nel-la casa adibita a residenza
familiare durante il matri-monio anche dopo la morte
dell’altro coniuge, ai fi ni del
calcolo dei diritti di abita-zione e uso occorre quindi
stralciare il valore capitale
di essi secondo modalità as-similabili al prelegato e poi
dare luogo alla divisione tra
tutti gli eredi della massa
ereditaria, dalla quale oc-corre detrarre il suddetto
valore, rimanendo invece
compreso nell’asse eredita-rio il valore della nuda pro-prietà della casa familiare e
dei mobili spettanti a tutti
gli eredi.
© Riproduzion
---------------
Il diritto di abitazione della casa
familiare, che per legge sorge a
favore del coniuge superstite, ha
indubbiamente lo scopo di tute-lare interessi non patrimoniali
connessi alla sua qualità di ere-de, quali la conservazione della
memoria del coniuge scomparso,
il mantenimento del tenore di
vita, delle relazioni sociali e dello
standard di vita realizzato duran-te il matrimonio, risparmiando-gli il disagio materiale e morale
della ricerca di un alloggio o di
adattamenti a nuove condizioni di
vita, nonché di garantirgli il go-dimento degli arredi che, sotto il
profi lo affettivo, hanno di certo
una particolare importanza. Tale
diritto deve essere però sempre
esercitato nei confronti dell’im-mobile nel quale si è svolta la vita
familiare e che sia tale da assi-curare un’adeguata sistemazione
abitativa.
• Il concetto di casa adibita a
residenza familiare. È necessa-rio precisare che cosa si intenda
con l’espressione «casa adibita a
residenza familiare», che non vie-ne meglio defi nita dalla legge: si
tratta di quell’immobile che abbia
costituito il centro di aggregazio-ne della famiglia, con esclusione
di ogni altro immobile di cui i
coniugi avessero la disponibilità
e che, comunque, usassero in via
temporanea e saltuaria. Ne con-segue che non può esservi l’asse-gnazione del diritto di abitazione
in relazione a un appartamento
utilizzato solo successivamente
alla morte del coniuge, e, quindi,
in una prospettiva di precarietà
e secondo esigenze del tutto dif-formi da quelle alle quali il con-cetto di casa familiare si ispira.
Del resto non è neppure pensabi-le l’assegnazione a tale titolo di
una casa, non ancora abitata, che
avrebbe dovuto essere la nuova
abitazione (si pensi a un immo-bile ancora in costruzione o solo
oggetto di un preliminare di ven-dita). La casa familiare va quin-di identifi cata con riferimento a
uno stato duraturo
e prevalente nella
convivenza del nu-cleo familiare: non
possono perciò
considerarsi tali
quelle site in loca-lità di villeggiatura
o quelle usate per
soggiorni tempo-ranei e connessi a
esigenze stagiona-li, pur se effettuati
con periodica e abi-tuale ripetizione, e
ciò per la mancanza
di un rapporto di
fatto permanente e
corrispondente alle
esigenze primarie
dell’abitazione.
• Mobili e pertinenze della casa.
È importante precisare che il di-ritto del coniuge superstite sulla
casa coniugale ricomprende non
solo l’immobile, ma anche i mobi-li, gli arredi, gli elettrodomestici
e i servizi (nonché le utenze di cui
lo stesso è dotato). Inoltre nel
concetto di casa coniugale posso-no certamente essere ricomprese
pertinenze quali soffitte, posti
auto, cantine o autorimesse. Così,
per esempio, se risulta che la casa
coniugale e il box sono entrambi
di proprietà del coniuge deceduto
e che il box è situato nello stes-so palazzo in cui si trova la casa
coniugale, così da essere oggetti-vamente al servizio dell’apparta-mento e da far presumere, sino a
prova contraria, l’esistenza di un
vincolo pertinenziale, il diritto
di abitazione della casa coniuga-le deve intendersi esteso al box,
sottoposto, in quanto pertinenza,
allo stesso regime giuridico della
cosa principale.
• Il presupposto per la nascita del
diritto di abitazione. Come preci-sa la legge, il presupposto perché
sorgano i diritti di abitazione della
casa adibita a residenza familiare
e di uso dei mobili che la arredano
è che la suddetta casa e il relati-vo arredamento siano di proprietà
del defunto o in comunione tra lui
e il coniuge, con la conseguenza
che detti diritti non spettano a
favore del coniuge superstite nel
caso in cui la casa familiare sia in
comunione tra il coniuge defunto
e un soggetto terzo o l’immobile
sia gravato da usufrutto. Si pen-si, ad esempio, al caso, anche
frequente, in cui la casa e i beni
mobili appartengano in comu-nione al coniuge deceduto e ai
figli di prime nozze. Da notare,
poi, che il creditore ipotecario
può opporre il proprio titolo al
coniuge del debitore che, alla
morte di questi, abbia
acquistato il diritto di
abitazione sulla casa
familiare. In ogni caso
i diritti sopra indicati,
per legge, sono stabi-liti esclusivamente in
favore del coniuge su-perstite e non in favo-re di altri soggetti non
menzionati dal codice
civile.
• Occupazione tempora-nea della casa familia-re. Il diritto del coniuge
superstite non incontra
alcun limite, anche se, di
fatto, parte dell’immobi-le sia temporaneamente
occupato da terzi. Così
se i fi gli, nipoti e nuora
hanno abitato parte dell’immobi-le (ad esempio, alcune stanze),
partecipando anche alle spese di
ristrutturazione, non possono poi
precludere l’esclusivo esercizio
del diritto di abitazione da par-te del coniuge superstite (che, se
vuole, può certamente pretendere
che lascino l’alloggio). In tal caso,
quindi, l’utilizzo dell’immobile da
parte di detti soggetti è comunque
giustificato dall’ospitalità pre-stata dall’originario proprietario
e anche la partecipazione occa-sionale alle spese non è idonea a
mutare il quadro giuridico sopra
descritto.
familiare, che per legge sorge a
favore del coniuge superstite, ha
indubbiamente lo scopo di tute-lare interessi non patrimoniali
connessi alla sua qualità di ere-de, quali la conservazione della
memoria del coniuge scomparso,
il mantenimento del tenore di
vita, delle relazioni sociali e dello
standard di vita realizzato duran-te il matrimonio, risparmiando-gli il disagio materiale e morale
della ricerca di un alloggio o di
adattamenti a nuove condizioni di
vita, nonché di garantirgli il go-dimento degli arredi che, sotto il
profi lo affettivo, hanno di certo
una particolare importanza. Tale
diritto deve essere però sempre
esercitato nei confronti dell’im-mobile nel quale si è svolta la vita
familiare e che sia tale da assi-curare un’adeguata sistemazione
abitativa.
• Il concetto di casa adibita a
residenza familiare. È necessa-rio precisare che cosa si intenda
con l’espressione «casa adibita a
residenza familiare», che non vie-ne meglio defi nita dalla legge: si
tratta di quell’immobile che abbia
costituito il centro di aggregazio-ne della famiglia, con esclusione
di ogni altro immobile di cui i
coniugi avessero la disponibilità
e che, comunque, usassero in via
temporanea e saltuaria. Ne con-segue che non può esservi l’asse-gnazione del diritto di abitazione
in relazione a un appartamento
utilizzato solo successivamente
alla morte del coniuge, e, quindi,
in una prospettiva di precarietà
e secondo esigenze del tutto dif-formi da quelle alle quali il con-cetto di casa familiare si ispira.
Del resto non è neppure pensabi-le l’assegnazione a tale titolo di
una casa, non ancora abitata, che
avrebbe dovuto essere la nuova
abitazione (si pensi a un immo-bile ancora in costruzione o solo
oggetto di un preliminare di ven-dita). La casa familiare va quin-di identifi cata con riferimento a
uno stato duraturo
e prevalente nella
convivenza del nu-cleo familiare: non
possono perciò
considerarsi tali
quelle site in loca-lità di villeggiatura
o quelle usate per
soggiorni tempo-ranei e connessi a
esigenze stagiona-li, pur se effettuati
con periodica e abi-tuale ripetizione, e
ciò per la mancanza
di un rapporto di
fatto permanente e
corrispondente alle
esigenze primarie
dell’abitazione.
• Mobili e pertinenze della casa.
È importante precisare che il di-ritto del coniuge superstite sulla
casa coniugale ricomprende non
solo l’immobile, ma anche i mobi-li, gli arredi, gli elettrodomestici
e i servizi (nonché le utenze di cui
lo stesso è dotato). Inoltre nel
concetto di casa coniugale posso-no certamente essere ricomprese
pertinenze quali soffitte, posti
auto, cantine o autorimesse. Così,
per esempio, se risulta che la casa
coniugale e il box sono entrambi
di proprietà del coniuge deceduto
e che il box è situato nello stes-so palazzo in cui si trova la casa
coniugale, così da essere oggetti-vamente al servizio dell’apparta-mento e da far presumere, sino a
prova contraria, l’esistenza di un
vincolo pertinenziale, il diritto
di abitazione della casa coniuga-le deve intendersi esteso al box,
sottoposto, in quanto pertinenza,
allo stesso regime giuridico della
cosa principale.
• Il presupposto per la nascita del
diritto di abitazione. Come preci-sa la legge, il presupposto perché
sorgano i diritti di abitazione della
casa adibita a residenza familiare
e di uso dei mobili che la arredano
è che la suddetta casa e il relati-vo arredamento siano di proprietà
del defunto o in comunione tra lui
e il coniuge, con la conseguenza
che detti diritti non spettano a
favore del coniuge superstite nel
caso in cui la casa familiare sia in
comunione tra il coniuge defunto
e un soggetto terzo o l’immobile
sia gravato da usufrutto. Si pen-si, ad esempio, al caso, anche
frequente, in cui la casa e i beni
mobili appartengano in comu-nione al coniuge deceduto e ai
figli di prime nozze. Da notare,
poi, che il creditore ipotecario
può opporre il proprio titolo al
coniuge del debitore che, alla
morte di questi, abbia
acquistato il diritto di
abitazione sulla casa
familiare. In ogni caso
i diritti sopra indicati,
per legge, sono stabi-liti esclusivamente in
favore del coniuge su-perstite e non in favo-re di altri soggetti non
menzionati dal codice
civile.
• Occupazione tempora-nea della casa familia-re. Il diritto del coniuge
superstite non incontra
alcun limite, anche se, di
fatto, parte dell’immobi-le sia temporaneamente
occupato da terzi. Così
se i fi gli, nipoti e nuora
hanno abitato parte dell’immobi-le (ad esempio, alcune stanze),
partecipando anche alle spese di
ristrutturazione, non possono poi
precludere l’esclusivo esercizio
del diritto di abitazione da par-te del coniuge superstite (che, se
vuole, può certamente pretendere
che lascino l’alloggio). In tal caso,
quindi, l’utilizzo dell’immobile da
parte di detti soggetti è comunque
giustificato dall’ospitalità pre-stata dall’originario proprietario
e anche la partecipazione occa-sionale alle spese non è idonea a
mutare il quadro giuridico sopra
descritto.