giovedì 11 giugno 2015

Statuto del contribuente Legge, 27/07/2000 n° 212, G.U. 31/07/2000 Pubblicato il 23/05/2005 , aggiornato il 10/09/2013


LEGGE 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
(Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2000)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.
2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.
4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princi'pi dettati dalla presente legge.
Art. 2.
(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)
1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
Art. 3.
(Efficacia temporale delle norme tributarie)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 4.
(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)
1. Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Art. 5.
(Informazione del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresi' assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonche' ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.
Art. 6.
(Conoscenza degli atti e semplificazione)
1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 7.
(Chiarezza e motivazione degli atti)
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorita' amministrativa presso i quali e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 8.
(Tutela dell'integrita' patrimoniale)
1. L'obbligazione tributaria puo' essere estinta anche per compensazione.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
4. L'amministrazione finanziaria e' tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non puo' eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, anche previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.
8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non e' previsto.
Art. 9.
(Rimessione in termini)
1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
Art. 10. (1)
(Tutela dell'affidamento e della buona fede.Errori del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni ne' richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorche' successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
(1) Articolo così modificato dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106.
Art. 11.
(Interpello del contribuente)
1. Ciascun contribuente puo' inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, e' nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria puo' rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalita' di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.
Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuentesottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo' superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita' non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Art. 13. (1)
(Garante del contribuente)
1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome e' istituito il Garante del contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, e' organo collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attivita' di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già svolta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente scelto nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti sono scelti uno nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera b) e l'altro nell'àmbito delle categorie di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le quali lo stesso e' istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonche' agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 14.
(Contribuenti non residenti)
1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. 2.
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 15.
(Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie)
1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attivita' del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.
Art. 16.
(Coordinamento normativo)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a garantirne la coerenza con i princi'pi desumibili dalle disposizioni della presente legge. 2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abrogare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.
Art. 17.
(Concessionari della riscossione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.
Art. 18.
(Disposizioni di attuazione)
1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del Garante del contribuente di cui all'articolo 13.
Art. 19.
(Attuazione del diritto di interpello del contribuente)
1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativita' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente legge. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Ministro delle finanze e' altresi' autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
Art. 20.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire 6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 21.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1286):
Presentato dal Ministro delle finanze (Visco) il 18 settembre 1996.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 2 ottobre 1996 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 3a e 5a.
Esaminato dalla 6a commissione il 15, 16 e 29 aprile; 4 giugno; 16 e 17 luglio 1997.
Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1997 (atto n. 1286-619/A), relatore sen. Pasquini.
Esaminato in aula il 25 novembre 1997; 8 e 21 aprile 1998 e approvato il 22 aprile 1998.
Camera dei deputati (atto n. 4818):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 aprile 1998 con pareri delle commissioni I, II, III e V.
Esaminato dalla VI commissione il 26 maggio; 18-24 e 29 giugno; 14, 15, 16 e 21 luglio; 10 settembre; 12 novembre;
2 e 10 dicembre 1998; 14 e 19 gennaio; 26 maggio; 29 giugno e 14 luglio 1999.
Relazione scritta annunciata il 20 ottobre 1999 (atto n. 4818-324-1354-2878-4546/A), relatore on. Marongiu.
Esaminato in aula il 29 ottobre 1999 e approvato con modificazioni, il 2 marzo 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 1286/B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 7 marzo 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a e 5a.
Esaminato dalla 6a commissione il 3 e 4 aprile; 8 e 14 giugno 2000.
Esaminato in aula e approvato il 12 luglio 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge".
"Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'".
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
"Art. 18. - 1. (Omissis).
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gia' citata nella nota all'art. 6:
"Art. 3. - 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 214 del 12 settembre 1988:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. (Omissis).
4-bis. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, recante "Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1982, n. 194:
"Art. 15. - Per i soggetti indicati nel numero 1, dell'art. 12, la cui nomina proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del medesimo art. 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge".
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
- Si riporta il testo dell'art. 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante "Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n. 305 del 31 dicembre 1991:
"Art. 21. - 1. E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui e' demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.
2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puo' altresi' riguardare, ai fini dell'applicazione dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicita' e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.
3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si e' uniformata al parere del comitato.
4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, e' composto dai seguenti membri:
a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;
b) il comandante generale della Guardia di finanza;
c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;
e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;
f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.
5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresi' farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.
7. Il presidente del comitato e' nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.
8. Le indennita' da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puo' richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
10. In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potra' richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.
12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.

mercoledì 28 agosto 2013

“Niente più figli di serie B” stop alle discriminazioni per chi è nato fuori dalle nozze La riforma storica in Consiglio dei ministri

OMA — Mai più differenze tra
chi è nato da genitori sposati e chi
no: i figli saranno semplicemente
figli. Non legittimi, non naturali.
Figli e basta. Il Consiglio dei mini-stri discuterà nella prossima se-duta il decreto legislativo che
riforma il codice civile e il diritto di
famiglia, equiparando i bambini
di coppie sposate a quelli delle
coppie di fatto e facendo piazza
pulita di una vecchia e ormai ana-cronistica distinzione. Per la leg-ge i figli saranno semplicemente
figli, siano essi nati da genitori
sposati o uniti in una coppia di fat-to o da genitori che non sono quel-li biologici: il decreto introduce,
infatti, anche il principio dell’uni-cità dello stato di figlio anche per i
bimbi adottati. Via dai codici tut-te le diciture “naturali” e “legitti-mi” e le conseguenti differenze.
Tutti principi che erano già sta-ti stabiliti con una legge delega
durante la scorsa legislatura: toc-cava al governo, però, darne at-tuazione pratica. Detto, fatto: il
decreto è pronto per essere ap-provato. La riforma prevede, ad
esempio, che anche i figli nati fuo-ri dal matrimonio possano acce-dere alla successione esattamen-te come quelli legittimi: via il “di-ritto di commutazione” che pre-vedeva la possibilità di liquidare i
figli naturali. Lo stesso dicasi per
gli altri parenti: non più solo i ge-nitori, i bambini di coppie di fatto
avranno gli stessi diritti, sia patri-moniali sia affettivi, anche nei
confronti dei nonni e degli zii. Po-tranno partecipare alla divisione
ereditaria e, soprattutto, avere
rapporti familiari. Il che vuole di-re che anche in caso di separazio-ne dei genitori, gli altri parenti
avranno diritto a vederli e, even-tualmente, il dovere di assisterli
nella crescita. Quanto alla separa-zione, i genitori di figli naturali
prima dovevano rivolgersi al Tri-bunale dei minori (a differenza
delle coppie sposate per le quali
era competente il Tribunale civi-le). Via anche questa regola: il giu-dice sarà lo stesso per chi è sposa-to e chi no.
Non è tutto. Il decreto cancella
la “potestà genitoriale” in favore
della “responsabilità genitoriale”
e introduce il limite di cinque an-ni per il disconoscimento di pa-ternità. Mamma e papà non po-tranno intraprendere questa stra-da dopo cinque anni dalla nasci-ta. Lo scopo è quello di far preva-lere, anche rispetto alla verità del-la filiazione, l’interesse del figlio.
Cambiano anche le norme in ma-teria di ascolto dei minori e, so-prattutto, come già annunciato
con la legge delega, viene assicu-rato il diritto della madre a man-tenere il proprio cognome in
quello del figlio: in pratica, se il ri-conoscimento paterno arriva
qualche tempo dopo il parto, il
bambino potrà usare entrambi i
cognomi.
«È un passo importante che fi-nalmente avvicina il legislatore
all’evolversi della società e del
sentire comune — dice la presi-dente della commissione Giusti-zia, Donatella Ferranti del Pd —
La piena equiparazione tra figli le-gittimi e naturali, e quindi il rico-noscimento di un unico status di
figlio, è il frutto di un provvedi-mento approvato alla fine della
scorsa legislatura che costituisce
l’attuazione di un principio costi-tuzionale e di civiltà giuridica. La
legge conteneva, tra l’altro, una
delega al governo finalizzata a
realizzare l’equiparazione sotto
tutti gli aspetti».

martedì 9 luglio 2013

Neoplasia provocata dall’uso prolungato del cellulare: malattia professionale

Cassazione, sez. lav., 12 ottobre 2012, n.
17438 - Pres. La Terza - Rel. Bandini -P.M. (Diff.) Servello - Inail c. M.I.
L’insorgenza di patologia tumorale (neurino-ma del Ganglio di Gasser) nel lavoratore a
causa dell’utilizzo continuativo del telefono
cellulare e cordless protratti per svariati an-ni e per diverse ore al giorno costituisce ma-lattia professionale, con diritto del lavorato-re a percepire la relativa rendita.
Il caso
Un lavoratore costretto per ragioni di lavoro
ad un uso quotidiano prolungato del cellulare
agiva nei confronti dell’Inail per vedersi ricono-scere il diritto alla rendita per malattia profes-sionale a causa della grave patologia tumorale
contratta all’orecchio sinistro. In riforma della
sentenza di primo grado, il giudice di appello
condannava l’ente previdenziale alla correspon-sione della rendita, ritenendo provato l’utilizzo
continuativo del telefono cellulare nonche´ il
nesso causale tra questo e l’insorgenza della pa-tologia tumorale. A queste conclusioni il giudi-ce del gravame perveniva attraverso la rinnova-zione della consulenza medico legale, la quale
aveva rilevato: che la patologia tumorale era in-sorta in una porzione «ben definita e ristrett  dello spazio endocranico»; che secondo alcuni
studi effettuati dal 2005 al 2009 una precisa
correlazione scientifica tra tumori celebrali e
radiofrequenze emesse da telefoni portatili e
cellulari non poteva essere affermata ma nep-pure esclusa; e che il tempo di esposizione alle
radiofrequenze costituiva, secondo i medesimi
studi, un fattore di aggravamento del rischio
da ricondurre statisticamente al concetto di
probabilita` qualificata. Contro tale decisione l’I-nail proponeva ricorso in cassazione, mentre
l’assicurato resisteva con controricorso.
La decisione e i precedenti
L’interesse per la decisione in commento che
ha avuto ampia eco sugli organi di stampa, na-sce dalla particolare fattispecie sottoposta al va-glio dei giudici di legittimita` , i quali, intervenen-do per la prima volta, a quanto consta, su una
patologia tumorale connessa all’uso prolungato
del telefono cellulare, hanno accertato l’origine
professionale della malattia, riconoscendo il di-ritto del lavoratore alla relativa rendita previ-denziale. Per quanto innovativa specialmente
per i suoi possibili effetti, attesa la notevole dif-fusione dell’uso dei telefoni cellulari, la decisio-ne in epigrafe si colloca nondimeno all’interno
dei principi costantemente affermati dalla giuri-sprudenza di legittimita` in materia di malattie
professionali non tabellate. Ed, infatti, benche´
riferita ad una fattispecie affatto particolare,
questa decisione non fa altro che confermare
il costante orientamento interpretativo, secon-do il quale, a seguito del passaggio al sistema ta-bellare misto (Corte Cost. 18 gennaio 1988, n.
179, pubblicata, tra le tante, in Mass. Giur. Lav. ,
1988, p. 16, con nota di G. Alibrandi), la tutela
contro le tecnopatie si applica a qualunque pa-tologia non tabellata della quale, con onore a
carico dello stesso assicurato, sia dimostrata l’o-rigine professionale. Ne deriva cosı ` la necessa-ria unitarieta ` della nozione di malattia profes-sionale con l’unica differenza rilevante sul piano
probatorio che per quelle tabellate vale la pre-sunzione di origine professionale della malattia,
mentre per quelle non tabellate la prova dell’o-rigine professionale incombe sul lavoratore,
ferma restando in ogni caso la loro derivazione
causale dalla «lavorazione» svolta (in questi ter-mini: Cass. 25 settembre 2004, n. 19312; Cass.
6 febbraio 2004, n. 2326; Cass. 8 gennaio
2003, n. 87, in Dir. giust., 2003, n. 5, p. 95; Cass.
3 dicembre 2002, n. 17127; Cass. 4 novembre
2002, n. 15410, inRiv. inf. mal. prof., 2002, II, p.
101; Cass. 10 dicembre 2001, n. 15591, in Riv.
inf. mal. prof ., 2001, II, p. 142).
Altrettanto pacifico nella elaborazione giuri-sprudenziale e` il principio secondo il quale ai fi-ni della prova della origine professionale della
malattia non tabellata non e` necessaria la cer-tezza scientifica della derivazione causale della
patologia dall’attivita` lavorativa ove la stessa ab-bia una eziologia multifattoriale, derivando dalla
combinazione di fattori professionali ed extra-professionali, sicche´ in questi casi la prova della
causa lavorativa gravante sul lavoratore puo` es-sere valutata «in termini di ragionevole certez-za, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilita` dell’origine professionale, questa puo`
essere invece ravvisata in presenza di un rile-vante grado di probabilita` » ovvero desunta
«con elevato grado di probabilita ` , dalla tipolo-gia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei
macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,
dalla durata della prestazione lavorativa e dal-l’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi
o concorrenti, che possano costituire causa
della malattia» oppure da dati statistici ed epi-demiologici, tale cioe` da tradurre in certezza
giuridica le conclusioni fornite in termini proba-bilistici del consulente tecnico (cosı` Cass. 10
febbraio 2011, n. 3227; Cass. 21 dicembre
2009 n. 26893, in Lav. giur. , 2010, n. 3, p.
307; Cass. 26 giugno 2009, n. 15080; Cass.
27 novembre 2007, n. 24637; Cass. 26 maggio
2006, n. 12559, inRiv. inf. mal. prof., 2007, I, p.
14; Cass. 26 luglio 2004, n. 14023, in Foro It .,
2005, I, c. 422; Cass. 11 giugno 2004, n.
11128; Cass. 20 maggio 2004, n. 9634; Cass.
27 aprile 2004, n. 8073 e Cass. 12 maggio
2004, n. 9057, in Riv. giur. lav., 2005, II, p. 204,
con nota di G. Sacconi; Cass. 24 marzo 2003,
n. 4292, in Lav. giur., 2003, n. 8, p. 777; Cass.
4 giugno 2002, n. 8108, in Lav. giur., 2002, n.
10, p. 995; Cass. 13 aprile 2002, n. 5352; Cass.
29 settembre 2000, n. 12909, in Lav. giur. ,
2001, n. 3, p. 279).
E tipicamente multifattoriali sono proprio le pa-tologie tumorali - quale quella contratta dall’as-sicurato nella fattispecie di causa - per le quali,
di conseguenza, non e` richiesta la dimostrazio-ne scientifica della loro eziologia professionale,
dovendo quest’ultima essere unicamente ap-prezzata in termini di rilevante probabilita ` stati-stica. E in questo senso, secondo i giudici di le-gittimita` , si sarebbe orientata la corte territoria-le laddove, recependo le conclusioni del con-sulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto di dover
accogliere i risultati emersi da alcuni studi indi-pendenti che hanno dimostrato come il tempo
di esposizione alle radiofrequenze abbia un
ruolo sicuramente concausale nella genesi della
particolare neoplasia contratta dall’assicurato.
Al di la` delle semplificazioni giornalistiche, per-tanto, i giudici di legittimita ` non hanno inteso
sancire alcuna certezza scientifica del rapporto
causale tra l’uso del cellulare e la patologia tu-morale - ne´ tale dimostrazione era richiesta a ini dell’applicazione della tutela contro le ma-lattie professionali - quanto piu ` semplicemente
affermare che una eccezionale esposizione alle
radiofrequenze - «situazione affatto diversa da
un normale uso non professionale del telefono
cellulare» - assume un significato statisticamen-te rilevante nella insorgenza di alcune neopla-sie, come dimostrato da numerosi e affidabili
studi medico-scientifici. Il che appare del tutto
coerente con il significato della nozione giuri-sprudenziale di malattia non tabellata multifat-toriale

Divieto del cumulo di incarichi Dipendenti pubblici e nuove incompatibilita` Paola Cosmai - Avvocato, Arbitro del lavoro pubblico

L’Esecutivo prosegue nella
lotta al dilagante malaffare
dell’apparato pubblico, sia
politico, che burocratico, sia
degli organismi di cui lo Sta-to si avvale per l’esercizio
delle sue funzioni, ed appro-va un altro dei tasselli previ-sti dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, recante «Di-sposizioni per la prevenzione
e la repressione della corru-zione e dell’illegalita` nella
pubblica amministrazione»,
da subito ribattezzata ‘‘legge
anticorruzione’’.
Fenomeno, questo, che la
storia insegna essere costante
tarlo patologico e vizioso di
ogni comunita` organizzata,
ma che, quando ciclicamente
si coniuga con la scarsezza
delle risorse e con il diffuso
degrado sociale raggiunge
vertici intollerabili, che indu-cono all’assunzione di misu-re di contenimento, piu` o me-no drastico, tradotte, da un
lato, nell’inasprimento dei
controlli e nell’enfatizzazio-ne del concetto di trasparen-za a tanto funzionale, e, dal-l’altro, nell’enumerazione di
una serie di divieti ed impe-dimenti imposti ai protagoni-sti del sistema.
Rimedi che, quanto alla loro
efficacia, risultano opinabili,
stante la loro ricorrente riaf-fermazione nei provvedimen-ti normativi varati da ogni
Governo succedutosi nel
tempo, soprattutto recente.
Tra gli strumenti cui la legge
n. 190 citata ha affidato l’ar-duo compito di debellare o,
almeno, arginare la mala ge-stio dell’apparato pubblico,
ruolo principe e ` stato asse-gnato agli istituti dell’incom-patibilita` e del divieto di cu-mulo di incarichi dei dipen-denti (anche dei magistrati)
e dell’incandidabilita` dei ver-tici di indirizzo politico-am-ministrativo.
Istituti, alla cui profonda rivi-sitazione il Parlamento ha de-legato il Governo, intervenu-to, pertanto, di recente, con il
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
in G.U. 19 aprile 2013, n.
92, recante le disposizioni
in materia di inconferibilita `
e incompatibilita` di incarichi
presso le Pubbliche Ammini-strazioni e presso gli enti pri-vati in controllo pubblico.
Incompatibilita `
nel pubblico
impiego: le radici
L’esclusivita` dello status di
pubblico dipendente, di cui
il tendenziale regime delle
incompatibilita ` e del divieto
del cumulo di incarichi costi-tuisce il precipitato, ha radici
costituzionali, risiedendo
nella prescrizione dell’art.
97 della Carta fondamentale
a tenore del quale egli e` al
servizio esclusivo della Na-zione, nonche´ nel successivo
art. 98 che ne sancisce l’ob-bligo di fedelta` .
Peculiarita` ritenuta funziona-le alla corretta e disinteressa-ta gestione della cosa pubbli-ca che, difatti, e` sopravvissu-ta anche alla privatizzazione
di una cospicua parte dei rap-porti di lavoro con le Ammi-nistrazioni, come voluto dal
Parlamento con la legge de-lega 23 ottobre 1992, n.
421, che in parte qua ha
espressamente previsto una
riserva di legge, sottraendo
il regime delle incompatibili-ta ` alla disciplina pattizia.
La vigenza del presidio citato
e` affidata, infatti, dal richia-mo operato sin dalla prima
riforma varata dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (art.
58, poi rifluito nell’art. 53
del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, recante il Testo Unico
dei rapporti di impiego con la
Pubblica Amministrazione,
di qui in poi anche Tupi) al-l’art. 60 e ss. del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, che pre-scriveva, coerentemente con
la natura imperativa del pote-re datoriale, l’obbligo di fe-delta ` e di esclusivita` del di-pendente statale, essendo
per quello degli enti locali ri-messo ad analoga disposizio-ne contenuta nell’art. 241,
del R.D. n. 383/1934.
Relatio a quest’ultima dispo-sizione ritenuta superflua dal
Tupi, in ragione della genera-le applicabilita ` dello stesso e,
indi, dell’art. 53 e, per l’ef-fetto, delle incompatibilita`
delineate dall’art. 60 cit., a
tutti i dipendenti delle ammi-nistrazioni, tanto centrali,
quanto locali, il cui rapporto
sia stato contrattualizzato.
Invero, per un certo periodo
di tempo, fermo il generale
principio di esclusivita` , in ra-gione del quale e ` fatto divie-to al dipendente di assumere
altro rapporto di impiego,
pubblico o privato, ovvero
autonomo, o, ancora, di rive-stire incarichi in societa ` co-stituite per fini di lucro, le ci-tate prescrizioni ostative r ate dall’art. 53 del Tupi si
sono ammorbidite, complice
il graduale, progressivo ri-corso anche nella compagine
pubblica a forme flessibili di
impiego, come ad esempio il
part-time, astrattamente com-patibile con altra prestazione
d’opera, salva la verifica
concreta dell’assenza di con-flitto di interessi.
E
`
quanto emerge dal richia-mo recato dall’art. 53, com-ma 1, cit., all’art. 6, comma
2, del D.P.C.M. 17 marzo
1989, n. 117 ed ai commi
57 e ss. della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662 e s.m.i., ol-tre che ad altre normative di
settore, nondimeno perma-nendo, anche in tali casi, il
potere/dovere del datore di
lavoro pubblico di esprimersi
sulla reale compatibilita ` del
secondo impiego o incarico
da svolgersi dal proprio di-pendente e da autorizzare on-de scongiurare un eventuale
pregiudizio alle esigenze di
servizio.
Cio` implicando, per un ver-so, che anche il dipendente
part-time (con la citata ali-quota) debba indicare speci-ficamente il tipo di attivita`
che intenda intraprendere, e,
per l’altro, che l’Amministra-zione ne apprezzi la compati-bilita` con l’interesse pubblico
istituzionale, tenendo conto
del ruolo, del profilo profes-sionale e delle funzioni del-l’aspirante.
Apprezzamento doveroso,
anche per i lavoratori a tem-po parziale con aliquota non
superiore al 50 per cento, alla
stregua dell’art. 1, comma 58
e ss. della citata legge n. 662
(come modificata dal D.L. 28
marzo 1997, n. 79, converti-to, con modificazioni, nella
legge 28 maggio 1997, n.
140), che, onde scongiurare
il verificarsi di ipotesi di in-compatibilita` , introduce ulte-riori cautele prescrivendo
che l’amministrazione possa
negare la trasformazione del
rapporto a tempo pieno in
part-time nel caso in cui l’ul-teriore attivita ` di lavoro (su-bordinato o autonomo) del
dipendente «comporti un
conflitto di interessi con la
specifica attivita` di servizio
svolta», potendo, altresı `, fi-nanche differire la trasforma-zione stessa, per un periodo
non superiore a sei mesi, al-lorche´ possa derivarne grave
pregiudizio alla funzionalita`
dell’amministrazione mede-sima (1).
In buona sostanza permanen-do l’assoluta incompatibilita`
predeterminata dalla legge, a
prescindere dalla quantita` di
tempo parziale lavorato alle
dipendenze delle amministra-zioni, per i soli avvocati pub-blici (2), e rimettendosi ogni
ulteriore disciplina di detta-glio alle singole Amministra-zioni, centrali e locali, me-diante appositi regolamenti.
Intervento
del legislatore
delegato
Principi e ambito
applicativo
In disparte le modifiche ap-portate in via diretta dalla
legge n. 190 cit. all’art. 53
del Tupi, che, lasciando inva-riati gli incarichi ammessi ex
lege, molto ha inciso, vice-versa, sul procedimento di
autorizzazione degli incarichi
assentibili e di verifica del-l’eventuale conflitto di inte-ressi, e ` la terza ed ultima ca-tegoria afferente gli incarichi
denegati in radice quella sul-la quale deve restringersi il
focus di attenzione, avendola
il Parlamento rimessa al radi-cale intervento del Governo,
seppure nell’ambito dei prin-cipi fissati nella legge delega
anticorruzione.
Con una tecnica redazionale
senz’altro piu ` apprezzabile
di quella della legge delega,
consistente in un unico arti-colo ripartito in una serie in-terminabile di commi, come
tali, privi di agevoli rubriche
atte ad individuarne il conte-nuto (3), il D.Lgs. n. 39/
2013, muove dalle definizio-ni dei soggetti e degli istituti
rilevanti in parte qua, di au-silio a comprenderne il peri-metro di efficacia oggettivo
ed i destinatari.
Segnatamente, sotto il profilo
soggettivo, la novella, ribadi-to che per «pubbliche ammi-nistrazioni», debbano inten-dersi, come d’uso, quelle di
cui all’art. 1 comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi incluse le
autorita` indipendenti e che
per «enti pubblici» intende
riferirsi a quelli di diritto
pubblico non territoriali na-zionali, regionali o locali, co-munque denominati, istituiti,
vigilati, finanziati dalla pub-blica amministrazione che
conferisce l’incarico, ovvero
i cui amministratori siano da
questa nominati, chiarisce
anche le due tipologie di sog-getti di diritto privato presi in
considerazione.
La prima tipologia, quella,
degli «enti di diritto privato
in controllo pubblico», di
piu` semplice demarcazione,
includendovi le societa` e gli altri enti di diritto privato che
esercitano funzioni ammini-strative, attivita` di produzio-ne di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbli-che o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a control-lo ai sensi dell’articolo 2359
c.c. da parte di amministra-zioni pubbliche, oppure gli
enti nei quali siano ricono-sciuti alle pubbliche ammini-strazioni, anche in assenza di
una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi.
La seconda, quella degli «en-ti di diritto privato regolati o
finanziati», viceversa di piu`
complessa ed articolata indi-viduazione, da operare trami-te collegamento funzionale,
trattandosi di societa` e di enti
di diritto privato, anche privi
di personalita` giuridica, nei
confronti dei quali l’ammini-strazione che conferisce l’in-carico:
1) svolga funzioni di regola-zione dell’attivita` principale
che comportino, anche attra-verso il rilascio di autorizza-zioni o concessioni, l’eserci-zio continuativo di poteri di
vigilanza, di controllo o di
certificazione;
2) abbia una partecipazione
minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attivita ` attraver-so rapporti convenzionali,
quali contratti pubblici, con-tratti di servizio pubblico e
di concessione di beni pub-blici.
Sempre sotto il profilo sog-gettivo, invece, la legge anti-corruzione, individua tra gli
«incarichi e cariche in enti
di diritto privato regolati o fi-nanziati», quelli di presidente
con deleghe gestionali diret-te, amministratore delegato,
dirigente e consulente in via
stabile, non precisandone,
tuttavia, il concetto, cosı` la-sciando all’interprete e, an-cor prima, all’operatore, sta-bilire, trattandosi di ausiliario
esterno, quale sia lo spazio
temporale minimo di impie-go da reputarsi sufficiente ai
fini dell’integrazione del re-quisito della «stabilita ` ».
Il decreto, individua, altresı `,i
«componenti di organi di in-dirizzo politico», tra le perso-ne che partecipano, in via
elettiva o di nomina, a organi
di indirizzo politico delle am-ministrazioni statali, regiona-li e locali, quali Presidente
del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sot-tosegretario di Stato e com-missario straordinario del
Governo di cui all’art. 11,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, parlamentare, Presi-dente della giunta o Sindaco,
assessore o consigliere nelle
regioni, nelle province, nei
comuni e nelle forme asso-ciative tra enti locali, oppure
a organi di indirizzo di enti
pubblici, o di enti di diritto
privato in controllo pubblico,
nazionali, regionali e locali.
Quanto agli istituti oggetto di
disciplina, essi riguardano, in
primis, le modalita` di risolu-zione ex ante o ex post del
problema dell’incompatibili-ta ` e, in secundis, le tipologie
di incarico rilevantein parte
qua.
Appartengono al primo grup-po, rispettivamente, gli istitu-ti dell’inconferibilita` e del-l’incompatibilita` .
La «inconferibilita` »e` defini-ta dal Governo quale preclu-sione, permanente o tempo-ranea, a conferire gli incari-chi previsti dal presente de-creto a coloro che abbiano ri-portato condanne penali per i
reati previsti dal capo I del ti-tolo II del libro secondo del
codice penale, a coloro che
abbiano svolto incarichi o ri-coperto cariche in enti di di-ritto privato regolati o finan-ziati da pubbliche ammini-strazioni o svolto attivita ` pro-fessionali a favore di questi
ultimi, a coloro che siano sta-ti componenti di organi di in-dirizzo politico.
Di contro, «l’incompatibili-ta ` », e` intesa come l’obbligo
per il soggetto cui viene con-ferito l’incarico di scegliere,
a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di quin-dici giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e
lo svolgimento di incarichi e
cariche in enti di diritto pri-vato regolati o finanziati dal-la pubblica amministrazione
che conferisce l’incarico, lo
svolgimento di attivita` pro-fessionali ovvero l’assunzio-ne della carica di componen-te di organi di indirizzo poli-tico.
Devono annoverarsi nel se-condo ambito, invece, i di-versi incarichi di interesse ai
fini che ne occupano, oppor-tunamente quadripartiti dal
decreto n. 39/2013.
Trattasi,in primis, degli «in-carichi amministrativi di ver-tice», vale a dire gli incarichi
di livello apicale, che l’art. 1,
comma 2, lett. i, del D.Lgs.
n. 39/2013, solo in via esem-plificativa, ma non esaustiva,
ne ´ limitativa, indica in quelli
di Segretario generale, capo
Dipartimento, Direttore ge-nerale o posizioni assimilate
negli apparati definiti in pre-cedenza, conferiti a soggetti
interni o esterni all’ammini-strazione o all’ente che con-ferisce l’incarico, che non
comportano l’esercizio in
via esclusiva delle competen-ze di amministrazione e ge-stione.
In secundis degli «incarichi
dirigenziali interni», ossia
quelli che, comunque deno-minati, comportano l’eserci-zio in via esclusiva delle
competenze di amministra-zione e gestione, nonche´ gli
incarichi di funzione dirigen-ziale nell’ambito degli uffici
di diretta collaborazione,
conferiti a dirigenti o ad altri
dipendenti dell’amministra-zione che conferisce l’incari-co ovvero ad altra.
In tertiis, degli «incarichi di- rigenziali esterni», vale a dire
quelli che, comunque deno-minati, comportano l’eserci-zio in via esclusiva delle
competenze di amministra-zione e gestione, nonche´ gli
incarichi di funzione dirigen-ziale nell’ambito degli uffici
di diretta collaborazione,
conferiti a soggetti non mu-niti della qualifica di dirigen-te pubblico o comunque non
dipendenti di pubbliche am-ministrazioni.
E, da ultimo, degli «incarichi
di amministratore di enti
pubblici e di enti privati in
controllo pubblico», in cui
annoverare gli incarichi di
Presidente con deleghe ge-stionali dirette, amministrato-re delegato e assimilabili, di
altro organo di indirizzo del-le attivita ` dell’ente, comun-que denominato, negli enti
pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
La disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 39/2013 per gli
istituti innanzi enucleati e` ap-plicabile, a mente dell’art. 2,
a tutti gli incarichi conferiti
nelle pubbliche amministra-zioni, negli enti pubblici ed
in quelli privati in controllo
pubblico come sopra indivi-duati, nonche´ , con riferimen-to agli enti locali a tutti gli
incarichi dirigenziali con
contratto a tempo determina-to ai sensi dell’art. 110, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, ovvero, per gli enti privi
di dirigenza, a tutti gli incari-chi di funzioni dirigenziali a
personale non dirigenziale.
Ipotesi
di inconferibilita`
Condanna per reati
contro la P.A.
Tra le principali cause di in-capacita` a ricevere e ricoprire
un ruolo nella compagine
pubblica e` quella di aver ri-cevuto una condanna, con
sentenza, anche non passata
in cosa giudicata, ovvero
con patteggiamento ex art.
444 c.p.p., per i reati contro
la pubblica amministrazione
e di cui al Libro II, Titolo
II, Capo I, del codice penale.
A colui che versi in tale si-tuazione, infatti, non puo` es-sere attribuito alcun incarico
amministrativo di vertice nel-le amministrazioni statali, re-gionali e locali, ne´ di ammi-nistratore di ente pubblico,
di livello nazionale, regiona-le e locale ovvero di ente di
diritto privato in controllo
pubblico di corrispondente
grado.
Come pure non puo` ricoprire
ne ´ un incarico dirigenziale,
interno ed esterno, comun-que denominati, nelle pubbli-che amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale,
regionale e locale; ne ´ l’inca-rico di direttore generale, sa-nitario e amministrativo nelle
Aziende sanitarie locali del
servizio sanitario nazionale
(di qui in poi, rispettivamen-te, Asl e Ssn).
Inibizione che, quanto alla
durata, nel caso in cui la con-danna derivi da uno dei reati
di cui all’art. 3, comma 1,
della legge 27 marzo 2001,
n. 97, ha carattere permanen-te ove sia stata inflitta la pena
accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici
ovvero sia intervenuta la ces-sazione del rapporto di lavo-ro a seguito di procedimento
disciplinare o la cessazione
del rapporto di lavoro auto-nomo; mentre ha durata pari
alla pena accessoria de qua ,
se temporanea, e di cinque
anni in tutti gli altri casi.
Durata che, per le ipotesi di
reato contro la pubblica am-ministrazione, diversi da
quelli ricadenti nella legge
27 cit., 3, e` analoga alla pre-cedente in caso si correli alla
pena accessoria, interdittiva,
mentre, per gli altri, e` pari
al doppio della pena inflitta,
per un periodo comunque
non superiore a 5 anni.
Laddove ricorra una condan-na senza pena accessoria, sal-ve le ipotesi di sospensione o
cessazione del rapporto, qua-lora trattasi di dirigente di
ruolo, per la durata del perio-do di inconferibilita` (come
visto, non superiore ad un lu-stro), possono essere conferi-ti incarichi diversi da quelli
che comportino l’esercizio
delle competenze di ammini-strazione e gestione, con
esclusione espressa, pero` ,di
quelli che afferiscano alla ge-stione delle risorse finanzia-rie, all’acquisizione di beni,
servizi e forniture, alla con-cessione o all’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sus-sidi, ausili finanziari o attri-buzioni di vantaggi economi-ci a soggetti pubblici e priva-ti, nonche´ di incarichi che
comportano esercizio di vigi-lanza o controllo.
Di guisa che, conclude la di-sposizione interdittiva, lad-dove l’Ente non possa (si
presume, per assetto organiz-zativo o dotazione organica)
conferire uno degli incarichi
assentiti dall’art. 3, comma
4, del D.Lgs. n. 39/2013, il
dirigente deve essere colloca-to a disposizione del ruolo
senza incarico per il relativo
arco temporale.
Arco che in ogni caso cessa
ipso jure ove venga pronun-ciata, per il medesimo reato,
sentenza anche non definiti-va, di proscioglimento.
Viceversa, qualora la con-danna riguardi un soggetto
estraneo alla compagine, so-no sospesi l’incarico e l’effi-cacia del contratto di lavoro
subordinato o di lavoro auto-nomo, stipulato con l’Ammi-nistrazione o l’ente pubblico
o di diritto privato in control-lo pubblico, e, con essi, il
correlato trattamento econo-mico, per tutta la durata del-l’inconferibilita` .
Fermo il termine finale del contratto di incarico, poi, al-l’esito della sospensione, al-l’Ente conferente e` rimessa
la valutazione dell’interesse
pubblico alla prosecuzione o
meno del rapporto, anche in
relazione al tempo trascorso.
Con cio` significando che, se
la scadenza contrattuale cade
nelle more dell’inconferibili-ta ` il contratto dovra ` ritenersi
sciolto a quella data, mentre,
qualora abbia scadenza suc-cessiva alla cessazione dello
stato di incapacita` a ricoprire
l’incarico, esso potra ` essere
revocato, previa risoluzione
del rapporto, per la sopravve-nuta assenza dell’interesse
generale discrezionalmente
apprezzata dall’Amministra-zione procedente.
Collegamento finanziario
Oltre alla piu` importante ipo-tesi di condanna penale, l’in-conferibilita` ricorre anche
qualora vi sia un collegamen-to di carattere finanziario tra
il soggetto conferente e quel-lo di appartenenza, nel prece-dente biennio, del destinata-rio dell’incarico.
In particolare, a mente del-l’art. 4, del D.Lgs. n. 39/
2013, a coloro che, nei due
anni precedenti, abbiano
svolto incarichi e ricoperto
cariche in enti di diritto pri-vato o finanziati dall’ammi-nistrazione o dall’ente pub-blico che conferisce l’incari-co ovvero abbiano svolto in
proprio attivita ` professionali,
se queste sono regolate, fi-nanziate o comunque retri-buite dall’amministrazione o
ente che conferisce l’incari-co, non possono essere asse-gnati ne´ ruoli amministrativi
di vertice nello stato, nelle
regioni e negli enti locali,
ne ´ negli enti pubblici di ana-logo livello, ne ´ , ancora, inca-richi dirigenziali esterni, co-munque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni o
negli enti pubblici che siano
relativi allo specifico settore
o ufficio dell’amministrazio-ne che esercita i poteri di re-golazione e finanziamento.
Divieto analogo previsto, dal
successivo articolo, per le
funzioni di direttore genera-le, sanitario e amministrativo
nelle Asl, con riferimento a
coloro che nel biennio ante-cedente abbiano avuto ruoli
in enti di diritto privato rego-lati o finanziati dal Ssn.
Collegamento politico
Chiude il ventaglio delle ipo-tesi di inconferibilita ` quelle
derivanti dal ruolo politico
dell’eventuale destinatario.
Richiamata la vigenza dei di-vieti di cui alla legge 20 lu-glio 2004, n. 215, per il Pre-sidente del Consiglio dei mi-nistri, i Ministri e i loro Vice,
il Sottosegretario di Stato ed
il Commissario straordinario
del Governo la vigilanza dei
quali e ` rimessa all’Autorita`
garante della concorrenza e
del mercato e dall’Autorita`
per le garanzie nelle comuni-cazioni, il decreto in disami-na ne introduce di analoghi
anche per i politici locali.
In particolare, per coloro i
quali nell’ultimo biennio sia-no stati assessori o consiglie-ri della regione che conferi-sce l’incarico, ovvero nel-l’anno precedente abbiano ri-vestito identico ruolo in una
provincia o in un comune
con popolazione superiore ai
15.000 abitanti della medesi-ma regione o in una forma
associativa tra comuni avente
la medesima popolazione
della medesima regione, op-pure siano stati presidente o
amministratore delegato di
un ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte
della regione ovvero da parte
di uno degli enti locali di cui
al presente comma non pos-sono ricevere alcun incarico
amministrativo di vertice o
dirigenziale nella regione
medesima, o in un ente pub-blico o privato di pari livello
territoriale e soggetto al suo
controllo.
Causa di inconferibilita` che,
mutatis mutandis,e` prevista
anche per gli assessori e con-siglieri provinciali rispetto ai
medesimi incarichi da confe-rirsi da amministrazioni loca-li ricadenti nella stessa regio-ne di appartenenza degli enti
locali di che trattasi.
Ragioni ostative che, tutta-via, non si applicano ai di-pendenti della stessa ammini-strazione, ente pubblico o en-te di diritto privato in con-trollo pubblico che, all’atto
di assunzione della carica po-litica, erano titolari di incari-chi.
La novella si premura di tute-lare da ingerenze politiche
anche il Ssn, laddove esclude
il conferimento delle funzio-ni di direttore generale, sani-tario e di direttore ammini-strativo nelle Asl:
1) a coloro i quali nel prece-dente lustro, siano stati can-didati in elezioni europee,
nazionali, regionali e locali,
in collegi elettorali nella me-desima circoscrizione territo-riale;
2) a coloro i quali nell’ultimo
triennio siano stati assessori
o consiglieri della regione in-teressata ovvero abbiano ri-coperto la carica di ammini-stratore di ente pubblico o
ente di diritto privato in con-trollo pubblico regionale che
svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento
del Ssn;
3) a coloro i quali nel biennio
anteriore abbiano esercitato
la funzione di Presidente del
Consiglio dei ministri o di
Ministro, Viceministro o sot-tosegretario nel Ministero
della salute o in altra ammi-nistrazione dello Stato o di
amministratore di ente pub-blico o ente di diritto privato
in controllo pubblico nazio-nale che svolga funzioni di

Licenziamento post riforma: prima applicazione dell’art. 18 Maria Chiara Costabile - Avvocato

A distanza di 7 mesi dalla fa-mosa ordinanza del Tribuna-le del lavoro di Bologna, in
materia di licenziamento di-sciplinare irrogato dopo la ri-forma del mercato del lavoro,
ecco la pronuncia della Corte
d’Appello.
Si ricorda, infatti, che l’ordi-nanza del 15 ottobre 2012
aveva destato particolare at-tenzione perche´ intervenuta
nella fase di prima applica-zione dell’art. 18 come no-vellato dalla legge n. 92/
2012, svilendo quella che vo-leva essere la finalita ` princi-pale della riforma, ovverosia
quella di portare la mera san-zione del risarcimento del
danno come regola delle con-seguenze di quasi tutte le fat-tispecie di licenziamenti ille-gittimi, ad esclusione di quel-li discriminatori, rendendo,
quindi, veramente residuale
la sanzione della reintegra-zione nel posto di lavoro.
Ricapitoliamo i passaggi es-senziali.
Il caso sottoposto al Tribuna-le di Bologna riguardava il li-cenziamento di un lavorato-re, intimato a fine luglio
scorso, in relazione al conte-nuto offensivo di una mail
che lo stesso lavoratore in-viava al suo superiore gerar-chico: mail di tale tenore
« ... parlare di pianificazione
nel Gruppo Atti e` come par-lare di psicologia con un
maiale, nessuno ha il minimo
sentore di cosa voglia dire
pianificare una minima atti-vita` in questa azienda ...».
Il lavoratore impugnava il li-cenziamento ricorrendo al
Tribunale il quale, ricondu-cendo la fattispecie in esame
all’art. 18, c. 4 Stat. lav, rav-visandone la sussistenza di
entrambe le ipotesi delineate
(« insussistenza del fatto con-testato »o«qualora il fatto
rientri tra le condotte punibi-li con una sanzione conser-vativa, secondo le previsioni
dei contratti collettivi e dei
codici disciplinari»), dichia-rava illegittimo il licenzia-mento e ordinava la reinte-grazione nel posto di lavoro
del lavoratore.
Con riferimento all’ipotesi
della « insussistenza del fatto
contestato», il Giudice con-cludeva - e qui stava la parti-colarita ` della ordinanza - che,
pur in presenza della sussi-stenza materiale del fatto
contestato, la norma in que-stione, parlando di fatto, fa
necessariamente riferimento
al cd. «fatto giuridico » inte-so come il fatto globalmente
accertato, nell’unicum della
sua componente oggettiva e
nella sua componente ineren-te l’elemento soggettivo. In
altri termini, ad avviso del
Giudice, sembrerebbe para-dossale una valutazione ba-sata solo sul fatto oggettivo
senza tenere in considerazio-ne l’elemento soggettivo, in-teso come intenzionalita` di
un atto.
Con riferimento all’altra ipo-tesi delineata dalla citata di-sposizione «qualora il fatto
rientri tra le condotte punibili
con una sanzione conservati-va, secondo le previsioni dei
contratti collettivi e dei codi-ci disciplinari», il Giudice ri-conduceva il fatto contestato
al lavoratore alla «lieve insu-bordinazione nei confronti di
superiori» disciplinata dal-l’art. 9 del Ccnl di riferimen-to che appunto, prevede, per
tale fattispecie, la sanzione
conservativa.
Tali conclusioni venivano re-spinte dalla societa ` che pro-poneva reclamo avverso l’or-dinanza del Tribunale. In
particolare, la censura si ba-sava sui seguenti punti:
a) con la conclusione del
Giudice bolognese verrebbe
svuotato di efficacia l’inter-vento del legislatore sulle
modificate di cui all’art. 18,
come sopra detto;
b) in ogni caso, in merito al-l’elemento intenzionale e/o
psicologico, il Giudice
avrebbe errato nel ritenere
che il lavoratore con la citata
e-mail, non volesse offendere
il proprio datore di lavoro;
c) inoltre, le offese all’azien-da non rientrerebbero nella
citata disposizione contrat-tuale collettiva.
La Corte d’appello respin-gendo il reclamo avanzato
ha sostenuto che l’insubordi-nazione si sostanzia in tutti
quei comportamenti suscetti-bili di incidere negativamen-te sull’organizzazione azien-dale attraverso la disapplica-zione delle disposizioni dato-riali.
Pertanto, ad avviso della Corte, in tale nozione non e`
riconducibile il solo compor-tamento del dipendente che
violi le disposizioni imparti-tegli dal datore di lavoro o
dai suoi collaboratori, bensı`
qualsiasi condotta - anche
quelle eventualmente caratte-rizzate da connotazioni in-giuriose e/od offensive - che
assuma il carattere di aperta
contestazione del potere da-toriale.
Ad avviso della Corte, rien-tra, quindi, nella nozione di
«lieve insubordinazione nei
confronti di superiori» l’ipo-tesi di un lavoratore che -immune da qualsiasi prece-dente disciplinare, in un mo-mento di particolare stress
lavorativo - abbia isolata-mente rivolto offese alla so-cieta ` , fortemente contestan-do e biasimando l’organiz-zazione datoriale. In ogni
caso, continua la Corte, pur
volendo escludere che la
condotta realizzata dal lavo-ratore possa essere qualifica-ta come insubordinazione e
ritenere volgari, gratuiti ed
ingiuriosi i termini utilizzati
nella e-mail, come affermato
dal datore di lavoro nella let-tera di contestazione, la con-clusione non sarebbe diver-sa, posto che anche il com-portamento del dipendente
contrario all’onore ed al de-coro dell’azienda non e ` pu-nito con la sanzione espulsi-va (cosı` prevede la lett. i)
della citata disposizione
contrattuale).