Cassazione, sez. lav., 12 ottobre 2012, n.
17438 - Pres. La Terza - Rel. Bandini -P.M. (Diff.) Servello - Inail c. M.I.
L’insorgenza di patologia tumorale (neurino-ma del Ganglio di Gasser) nel lavoratore a
causa dell’utilizzo continuativo del telefono
cellulare e cordless protratti per svariati an-ni e per diverse ore al giorno costituisce ma-lattia professionale, con diritto del lavorato-re a percepire la relativa rendita.
Il caso
Un lavoratore costretto per ragioni di lavoro
ad un uso quotidiano prolungato del cellulare
agiva nei confronti dell’Inail per vedersi ricono-scere il diritto alla rendita per malattia profes-sionale a causa della grave patologia tumorale
contratta all’orecchio sinistro. In riforma della
sentenza di primo grado, il giudice di appello
condannava l’ente previdenziale alla correspon-sione della rendita, ritenendo provato l’utilizzo
continuativo del telefono cellulare nonche´ il
nesso causale tra questo e l’insorgenza della pa-tologia tumorale. A queste conclusioni il giudi-ce del gravame perveniva attraverso la rinnova-zione della consulenza medico legale, la quale
aveva rilevato: che la patologia tumorale era in-sorta in una porzione «ben definita e ristrett dello spazio endocranico»; che secondo alcuni
studi effettuati dal 2005 al 2009 una precisa
correlazione scientifica tra tumori celebrali e
radiofrequenze emesse da telefoni portatili e
cellulari non poteva essere affermata ma nep-pure esclusa; e che il tempo di esposizione alle
radiofrequenze costituiva, secondo i medesimi
studi, un fattore di aggravamento del rischio
da ricondurre statisticamente al concetto di
probabilita` qualificata. Contro tale decisione l’I-nail proponeva ricorso in cassazione, mentre
l’assicurato resisteva con controricorso.
La decisione e i precedenti
L’interesse per la decisione in commento che
ha avuto ampia eco sugli organi di stampa, na-sce dalla particolare fattispecie sottoposta al va-glio dei giudici di legittimita` , i quali, intervenen-do per la prima volta, a quanto consta, su una
patologia tumorale connessa all’uso prolungato
del telefono cellulare, hanno accertato l’origine
professionale della malattia, riconoscendo il di-ritto del lavoratore alla relativa rendita previ-denziale. Per quanto innovativa specialmente
per i suoi possibili effetti, attesa la notevole dif-fusione dell’uso dei telefoni cellulari, la decisio-ne in epigrafe si colloca nondimeno all’interno
dei principi costantemente affermati dalla giuri-sprudenza di legittimita` in materia di malattie
professionali non tabellate. Ed, infatti, benche´
riferita ad una fattispecie affatto particolare,
questa decisione non fa altro che confermare
il costante orientamento interpretativo, secon-do il quale, a seguito del passaggio al sistema ta-bellare misto (Corte Cost. 18 gennaio 1988, n.
179, pubblicata, tra le tante, in Mass. Giur. Lav. ,
1988, p. 16, con nota di G. Alibrandi), la tutela
contro le tecnopatie si applica a qualunque pa-tologia non tabellata della quale, con onore a
carico dello stesso assicurato, sia dimostrata l’o-rigine professionale. Ne deriva cosı ` la necessa-ria unitarieta ` della nozione di malattia profes-sionale con l’unica differenza rilevante sul piano
probatorio che per quelle tabellate vale la pre-sunzione di origine professionale della malattia,
mentre per quelle non tabellate la prova dell’o-rigine professionale incombe sul lavoratore,
ferma restando in ogni caso la loro derivazione
causale dalla «lavorazione» svolta (in questi ter-mini: Cass. 25 settembre 2004, n. 19312; Cass.
6 febbraio 2004, n. 2326; Cass. 8 gennaio
2003, n. 87, in Dir. giust., 2003, n. 5, p. 95; Cass.
3 dicembre 2002, n. 17127; Cass. 4 novembre
2002, n. 15410, inRiv. inf. mal. prof., 2002, II, p.
101; Cass. 10 dicembre 2001, n. 15591, in Riv.
inf. mal. prof ., 2001, II, p. 142).
Altrettanto pacifico nella elaborazione giuri-sprudenziale e` il principio secondo il quale ai fi-ni della prova della origine professionale della
malattia non tabellata non e` necessaria la cer-tezza scientifica della derivazione causale della
patologia dall’attivita` lavorativa ove la stessa ab-bia una eziologia multifattoriale, derivando dalla
combinazione di fattori professionali ed extra-professionali, sicche´ in questi casi la prova della
causa lavorativa gravante sul lavoratore puo` es-sere valutata «in termini di ragionevole certez-za, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilita` dell’origine professionale, questa puo`
essere invece ravvisata in presenza di un rile-vante grado di probabilita` » ovvero desunta
«con elevato grado di probabilita ` , dalla tipolo-gia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei
macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,
dalla durata della prestazione lavorativa e dal-l’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi
o concorrenti, che possano costituire causa
della malattia» oppure da dati statistici ed epi-demiologici, tale cioe` da tradurre in certezza
giuridica le conclusioni fornite in termini proba-bilistici del consulente tecnico (cosı` Cass. 10
febbraio 2011, n. 3227; Cass. 21 dicembre
2009 n. 26893, in Lav. giur. , 2010, n. 3, p.
307; Cass. 26 giugno 2009, n. 15080; Cass.
27 novembre 2007, n. 24637; Cass. 26 maggio
2006, n. 12559, inRiv. inf. mal. prof., 2007, I, p.
14; Cass. 26 luglio 2004, n. 14023, in Foro It .,
2005, I, c. 422; Cass. 11 giugno 2004, n.
11128; Cass. 20 maggio 2004, n. 9634; Cass.
27 aprile 2004, n. 8073 e Cass. 12 maggio
2004, n. 9057, in Riv. giur. lav., 2005, II, p. 204,
con nota di G. Sacconi; Cass. 24 marzo 2003,
n. 4292, in Lav. giur., 2003, n. 8, p. 777; Cass.
4 giugno 2002, n. 8108, in Lav. giur., 2002, n.
10, p. 995; Cass. 13 aprile 2002, n. 5352; Cass.
29 settembre 2000, n. 12909, in Lav. giur. ,
2001, n. 3, p. 279).
E tipicamente multifattoriali sono proprio le pa-tologie tumorali - quale quella contratta dall’as-sicurato nella fattispecie di causa - per le quali,
di conseguenza, non e` richiesta la dimostrazio-ne scientifica della loro eziologia professionale,
dovendo quest’ultima essere unicamente ap-prezzata in termini di rilevante probabilita ` stati-stica. E in questo senso, secondo i giudici di le-gittimita` , si sarebbe orientata la corte territoria-le laddove, recependo le conclusioni del con-sulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto di dover
accogliere i risultati emersi da alcuni studi indi-pendenti che hanno dimostrato come il tempo
di esposizione alle radiofrequenze abbia un
ruolo sicuramente concausale nella genesi della
particolare neoplasia contratta dall’assicurato.
Al di la` delle semplificazioni giornalistiche, per-tanto, i giudici di legittimita ` non hanno inteso
sancire alcuna certezza scientifica del rapporto
causale tra l’uso del cellulare e la patologia tu-morale - ne´ tale dimostrazione era richiesta a ini dell’applicazione della tutela contro le ma-lattie professionali - quanto piu ` semplicemente
affermare che una eccezionale esposizione alle
radiofrequenze - «situazione affatto diversa da
un normale uso non professionale del telefono
cellulare» - assume un significato statisticamen-te rilevante nella insorgenza di alcune neopla-sie, come dimostrato da numerosi e affidabili
studi medico-scientifici. Il che appare del tutto
coerente con il significato della nozione giuri-sprudenziale di malattia non tabellata multifat-toriale
Nessun commento:
Posta un commento