martedì 9 luglio 2013

Licenziamento post riforma: prima applicazione dell’art. 18 Maria Chiara Costabile - Avvocato

A distanza di 7 mesi dalla fa-mosa ordinanza del Tribuna-le del lavoro di Bologna, in
materia di licenziamento di-sciplinare irrogato dopo la ri-forma del mercato del lavoro,
ecco la pronuncia della Corte
d’Appello.
Si ricorda, infatti, che l’ordi-nanza del 15 ottobre 2012
aveva destato particolare at-tenzione perche´ intervenuta
nella fase di prima applica-zione dell’art. 18 come no-vellato dalla legge n. 92/
2012, svilendo quella che vo-leva essere la finalita ` princi-pale della riforma, ovverosia
quella di portare la mera san-zione del risarcimento del
danno come regola delle con-seguenze di quasi tutte le fat-tispecie di licenziamenti ille-gittimi, ad esclusione di quel-li discriminatori, rendendo,
quindi, veramente residuale
la sanzione della reintegra-zione nel posto di lavoro.
Ricapitoliamo i passaggi es-senziali.
Il caso sottoposto al Tribuna-le di Bologna riguardava il li-cenziamento di un lavorato-re, intimato a fine luglio
scorso, in relazione al conte-nuto offensivo di una mail
che lo stesso lavoratore in-viava al suo superiore gerar-chico: mail di tale tenore
« ... parlare di pianificazione
nel Gruppo Atti e` come par-lare di psicologia con un
maiale, nessuno ha il minimo
sentore di cosa voglia dire
pianificare una minima atti-vita` in questa azienda ...».
Il lavoratore impugnava il li-cenziamento ricorrendo al
Tribunale il quale, ricondu-cendo la fattispecie in esame
all’art. 18, c. 4 Stat. lav, rav-visandone la sussistenza di
entrambe le ipotesi delineate
(« insussistenza del fatto con-testato »o«qualora il fatto
rientri tra le condotte punibi-li con una sanzione conser-vativa, secondo le previsioni
dei contratti collettivi e dei
codici disciplinari»), dichia-rava illegittimo il licenzia-mento e ordinava la reinte-grazione nel posto di lavoro
del lavoratore.
Con riferimento all’ipotesi
della « insussistenza del fatto
contestato», il Giudice con-cludeva - e qui stava la parti-colarita ` della ordinanza - che,
pur in presenza della sussi-stenza materiale del fatto
contestato, la norma in que-stione, parlando di fatto, fa
necessariamente riferimento
al cd. «fatto giuridico » inte-so come il fatto globalmente
accertato, nell’unicum della
sua componente oggettiva e
nella sua componente ineren-te l’elemento soggettivo. In
altri termini, ad avviso del
Giudice, sembrerebbe para-dossale una valutazione ba-sata solo sul fatto oggettivo
senza tenere in considerazio-ne l’elemento soggettivo, in-teso come intenzionalita` di
un atto.
Con riferimento all’altra ipo-tesi delineata dalla citata di-sposizione «qualora il fatto
rientri tra le condotte punibili
con una sanzione conservati-va, secondo le previsioni dei
contratti collettivi e dei codi-ci disciplinari», il Giudice ri-conduceva il fatto contestato
al lavoratore alla «lieve insu-bordinazione nei confronti di
superiori» disciplinata dal-l’art. 9 del Ccnl di riferimen-to che appunto, prevede, per
tale fattispecie, la sanzione
conservativa.
Tali conclusioni venivano re-spinte dalla societa ` che pro-poneva reclamo avverso l’or-dinanza del Tribunale. In
particolare, la censura si ba-sava sui seguenti punti:
a) con la conclusione del
Giudice bolognese verrebbe
svuotato di efficacia l’inter-vento del legislatore sulle
modificate di cui all’art. 18,
come sopra detto;
b) in ogni caso, in merito al-l’elemento intenzionale e/o
psicologico, il Giudice
avrebbe errato nel ritenere
che il lavoratore con la citata
e-mail, non volesse offendere
il proprio datore di lavoro;
c) inoltre, le offese all’azien-da non rientrerebbero nella
citata disposizione contrat-tuale collettiva.
La Corte d’appello respin-gendo il reclamo avanzato
ha sostenuto che l’insubordi-nazione si sostanzia in tutti
quei comportamenti suscetti-bili di incidere negativamen-te sull’organizzazione azien-dale attraverso la disapplica-zione delle disposizioni dato-riali.
Pertanto, ad avviso della Corte, in tale nozione non e`
riconducibile il solo compor-tamento del dipendente che
violi le disposizioni imparti-tegli dal datore di lavoro o
dai suoi collaboratori, bensı`
qualsiasi condotta - anche
quelle eventualmente caratte-rizzate da connotazioni in-giuriose e/od offensive - che
assuma il carattere di aperta
contestazione del potere da-toriale.
Ad avviso della Corte, rien-tra, quindi, nella nozione di
«lieve insubordinazione nei
confronti di superiori» l’ipo-tesi di un lavoratore che -immune da qualsiasi prece-dente disciplinare, in un mo-mento di particolare stress
lavorativo - abbia isolata-mente rivolto offese alla so-cieta ` , fortemente contestan-do e biasimando l’organiz-zazione datoriale. In ogni
caso, continua la Corte, pur
volendo escludere che la
condotta realizzata dal lavo-ratore possa essere qualifica-ta come insubordinazione e
ritenere volgari, gratuiti ed
ingiuriosi i termini utilizzati
nella e-mail, come affermato
dal datore di lavoro nella let-tera di contestazione, la con-clusione non sarebbe diver-sa, posto che anche il com-portamento del dipendente
contrario all’onore ed al de-coro dell’azienda non e ` pu-nito con la sanzione espulsi-va (cosı` prevede la lett. i)
della citata disposizione
contrattuale).

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