mercoledì 28 agosto 2013

“Niente più figli di serie B” stop alle discriminazioni per chi è nato fuori dalle nozze La riforma storica in Consiglio dei ministri

OMA — Mai più differenze tra
chi è nato da genitori sposati e chi
no: i figli saranno semplicemente
figli. Non legittimi, non naturali.
Figli e basta. Il Consiglio dei mini-stri discuterà nella prossima se-duta il decreto legislativo che
riforma il codice civile e il diritto di
famiglia, equiparando i bambini
di coppie sposate a quelli delle
coppie di fatto e facendo piazza
pulita di una vecchia e ormai ana-cronistica distinzione. Per la leg-ge i figli saranno semplicemente
figli, siano essi nati da genitori
sposati o uniti in una coppia di fat-to o da genitori che non sono quel-li biologici: il decreto introduce,
infatti, anche il principio dell’uni-cità dello stato di figlio anche per i
bimbi adottati. Via dai codici tut-te le diciture “naturali” e “legitti-mi” e le conseguenti differenze.
Tutti principi che erano già sta-ti stabiliti con una legge delega
durante la scorsa legislatura: toc-cava al governo, però, darne at-tuazione pratica. Detto, fatto: il
decreto è pronto per essere ap-provato. La riforma prevede, ad
esempio, che anche i figli nati fuo-ri dal matrimonio possano acce-dere alla successione esattamen-te come quelli legittimi: via il “di-ritto di commutazione” che pre-vedeva la possibilità di liquidare i
figli naturali. Lo stesso dicasi per
gli altri parenti: non più solo i ge-nitori, i bambini di coppie di fatto
avranno gli stessi diritti, sia patri-moniali sia affettivi, anche nei
confronti dei nonni e degli zii. Po-tranno partecipare alla divisione
ereditaria e, soprattutto, avere
rapporti familiari. Il che vuole di-re che anche in caso di separazio-ne dei genitori, gli altri parenti
avranno diritto a vederli e, even-tualmente, il dovere di assisterli
nella crescita. Quanto alla separa-zione, i genitori di figli naturali
prima dovevano rivolgersi al Tri-bunale dei minori (a differenza
delle coppie sposate per le quali
era competente il Tribunale civi-le). Via anche questa regola: il giu-dice sarà lo stesso per chi è sposa-to e chi no.
Non è tutto. Il decreto cancella
la “potestà genitoriale” in favore
della “responsabilità genitoriale”
e introduce il limite di cinque an-ni per il disconoscimento di pa-ternità. Mamma e papà non po-tranno intraprendere questa stra-da dopo cinque anni dalla nasci-ta. Lo scopo è quello di far preva-lere, anche rispetto alla verità del-la filiazione, l’interesse del figlio.
Cambiano anche le norme in ma-teria di ascolto dei minori e, so-prattutto, come già annunciato
con la legge delega, viene assicu-rato il diritto della madre a man-tenere il proprio cognome in
quello del figlio: in pratica, se il ri-conoscimento paterno arriva
qualche tempo dopo il parto, il
bambino potrà usare entrambi i
cognomi.
«È un passo importante che fi-nalmente avvicina il legislatore
all’evolversi della società e del
sentire comune — dice la presi-dente della commissione Giusti-zia, Donatella Ferranti del Pd —
La piena equiparazione tra figli le-gittimi e naturali, e quindi il rico-noscimento di un unico status di
figlio, è il frutto di un provvedi-mento approvato alla fine della
scorsa legislatura che costituisce
l’attuazione di un principio costi-tuzionale e di civiltà giuridica. La
legge conteneva, tra l’altro, una
delega al governo finalizzata a
realizzare l’equiparazione sotto
tutti gli aspetti».

martedì 9 luglio 2013

Neoplasia provocata dall’uso prolungato del cellulare: malattia professionale

Cassazione, sez. lav., 12 ottobre 2012, n.
17438 - Pres. La Terza - Rel. Bandini -P.M. (Diff.) Servello - Inail c. M.I.
L’insorgenza di patologia tumorale (neurino-ma del Ganglio di Gasser) nel lavoratore a
causa dell’utilizzo continuativo del telefono
cellulare e cordless protratti per svariati an-ni e per diverse ore al giorno costituisce ma-lattia professionale, con diritto del lavorato-re a percepire la relativa rendita.
Il caso
Un lavoratore costretto per ragioni di lavoro
ad un uso quotidiano prolungato del cellulare
agiva nei confronti dell’Inail per vedersi ricono-scere il diritto alla rendita per malattia profes-sionale a causa della grave patologia tumorale
contratta all’orecchio sinistro. In riforma della
sentenza di primo grado, il giudice di appello
condannava l’ente previdenziale alla correspon-sione della rendita, ritenendo provato l’utilizzo
continuativo del telefono cellulare nonche´ il
nesso causale tra questo e l’insorgenza della pa-tologia tumorale. A queste conclusioni il giudi-ce del gravame perveniva attraverso la rinnova-zione della consulenza medico legale, la quale
aveva rilevato: che la patologia tumorale era in-sorta in una porzione «ben definita e ristrett  dello spazio endocranico»; che secondo alcuni
studi effettuati dal 2005 al 2009 una precisa
correlazione scientifica tra tumori celebrali e
radiofrequenze emesse da telefoni portatili e
cellulari non poteva essere affermata ma nep-pure esclusa; e che il tempo di esposizione alle
radiofrequenze costituiva, secondo i medesimi
studi, un fattore di aggravamento del rischio
da ricondurre statisticamente al concetto di
probabilita` qualificata. Contro tale decisione l’I-nail proponeva ricorso in cassazione, mentre
l’assicurato resisteva con controricorso.
La decisione e i precedenti
L’interesse per la decisione in commento che
ha avuto ampia eco sugli organi di stampa, na-sce dalla particolare fattispecie sottoposta al va-glio dei giudici di legittimita` , i quali, intervenen-do per la prima volta, a quanto consta, su una
patologia tumorale connessa all’uso prolungato
del telefono cellulare, hanno accertato l’origine
professionale della malattia, riconoscendo il di-ritto del lavoratore alla relativa rendita previ-denziale. Per quanto innovativa specialmente
per i suoi possibili effetti, attesa la notevole dif-fusione dell’uso dei telefoni cellulari, la decisio-ne in epigrafe si colloca nondimeno all’interno
dei principi costantemente affermati dalla giuri-sprudenza di legittimita` in materia di malattie
professionali non tabellate. Ed, infatti, benche´
riferita ad una fattispecie affatto particolare,
questa decisione non fa altro che confermare
il costante orientamento interpretativo, secon-do il quale, a seguito del passaggio al sistema ta-bellare misto (Corte Cost. 18 gennaio 1988, n.
179, pubblicata, tra le tante, in Mass. Giur. Lav. ,
1988, p. 16, con nota di G. Alibrandi), la tutela
contro le tecnopatie si applica a qualunque pa-tologia non tabellata della quale, con onore a
carico dello stesso assicurato, sia dimostrata l’o-rigine professionale. Ne deriva cosı ` la necessa-ria unitarieta ` della nozione di malattia profes-sionale con l’unica differenza rilevante sul piano
probatorio che per quelle tabellate vale la pre-sunzione di origine professionale della malattia,
mentre per quelle non tabellate la prova dell’o-rigine professionale incombe sul lavoratore,
ferma restando in ogni caso la loro derivazione
causale dalla «lavorazione» svolta (in questi ter-mini: Cass. 25 settembre 2004, n. 19312; Cass.
6 febbraio 2004, n. 2326; Cass. 8 gennaio
2003, n. 87, in Dir. giust., 2003, n. 5, p. 95; Cass.
3 dicembre 2002, n. 17127; Cass. 4 novembre
2002, n. 15410, inRiv. inf. mal. prof., 2002, II, p.
101; Cass. 10 dicembre 2001, n. 15591, in Riv.
inf. mal. prof ., 2001, II, p. 142).
Altrettanto pacifico nella elaborazione giuri-sprudenziale e` il principio secondo il quale ai fi-ni della prova della origine professionale della
malattia non tabellata non e` necessaria la cer-tezza scientifica della derivazione causale della
patologia dall’attivita` lavorativa ove la stessa ab-bia una eziologia multifattoriale, derivando dalla
combinazione di fattori professionali ed extra-professionali, sicche´ in questi casi la prova della
causa lavorativa gravante sul lavoratore puo` es-sere valutata «in termini di ragionevole certez-za, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera
possibilita` dell’origine professionale, questa puo`
essere invece ravvisata in presenza di un rile-vante grado di probabilita` » ovvero desunta
«con elevato grado di probabilita ` , dalla tipolo-gia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei
macchinari presenti nell’ambiente di lavoro,
dalla durata della prestazione lavorativa e dal-l’assenza di altri fattori extralavorativi, alternativi
o concorrenti, che possano costituire causa
della malattia» oppure da dati statistici ed epi-demiologici, tale cioe` da tradurre in certezza
giuridica le conclusioni fornite in termini proba-bilistici del consulente tecnico (cosı` Cass. 10
febbraio 2011, n. 3227; Cass. 21 dicembre
2009 n. 26893, in Lav. giur. , 2010, n. 3, p.
307; Cass. 26 giugno 2009, n. 15080; Cass.
27 novembre 2007, n. 24637; Cass. 26 maggio
2006, n. 12559, inRiv. inf. mal. prof., 2007, I, p.
14; Cass. 26 luglio 2004, n. 14023, in Foro It .,
2005, I, c. 422; Cass. 11 giugno 2004, n.
11128; Cass. 20 maggio 2004, n. 9634; Cass.
27 aprile 2004, n. 8073 e Cass. 12 maggio
2004, n. 9057, in Riv. giur. lav., 2005, II, p. 204,
con nota di G. Sacconi; Cass. 24 marzo 2003,
n. 4292, in Lav. giur., 2003, n. 8, p. 777; Cass.
4 giugno 2002, n. 8108, in Lav. giur., 2002, n.
10, p. 995; Cass. 13 aprile 2002, n. 5352; Cass.
29 settembre 2000, n. 12909, in Lav. giur. ,
2001, n. 3, p. 279).
E tipicamente multifattoriali sono proprio le pa-tologie tumorali - quale quella contratta dall’as-sicurato nella fattispecie di causa - per le quali,
di conseguenza, non e` richiesta la dimostrazio-ne scientifica della loro eziologia professionale,
dovendo quest’ultima essere unicamente ap-prezzata in termini di rilevante probabilita ` stati-stica. E in questo senso, secondo i giudici di le-gittimita` , si sarebbe orientata la corte territoria-le laddove, recependo le conclusioni del con-sulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto di dover
accogliere i risultati emersi da alcuni studi indi-pendenti che hanno dimostrato come il tempo
di esposizione alle radiofrequenze abbia un
ruolo sicuramente concausale nella genesi della
particolare neoplasia contratta dall’assicurato.
Al di la` delle semplificazioni giornalistiche, per-tanto, i giudici di legittimita ` non hanno inteso
sancire alcuna certezza scientifica del rapporto
causale tra l’uso del cellulare e la patologia tu-morale - ne´ tale dimostrazione era richiesta a ini dell’applicazione della tutela contro le ma-lattie professionali - quanto piu ` semplicemente
affermare che una eccezionale esposizione alle
radiofrequenze - «situazione affatto diversa da
un normale uso non professionale del telefono
cellulare» - assume un significato statisticamen-te rilevante nella insorgenza di alcune neopla-sie, come dimostrato da numerosi e affidabili
studi medico-scientifici. Il che appare del tutto
coerente con il significato della nozione giuri-sprudenziale di malattia non tabellata multifat-toriale

Divieto del cumulo di incarichi Dipendenti pubblici e nuove incompatibilita` Paola Cosmai - Avvocato, Arbitro del lavoro pubblico

L’Esecutivo prosegue nella
lotta al dilagante malaffare
dell’apparato pubblico, sia
politico, che burocratico, sia
degli organismi di cui lo Sta-to si avvale per l’esercizio
delle sue funzioni, ed appro-va un altro dei tasselli previ-sti dalla legge 6 novembre
2012, n. 190, recante «Di-sposizioni per la prevenzione
e la repressione della corru-zione e dell’illegalita` nella
pubblica amministrazione»,
da subito ribattezzata ‘‘legge
anticorruzione’’.
Fenomeno, questo, che la
storia insegna essere costante
tarlo patologico e vizioso di
ogni comunita` organizzata,
ma che, quando ciclicamente
si coniuga con la scarsezza
delle risorse e con il diffuso
degrado sociale raggiunge
vertici intollerabili, che indu-cono all’assunzione di misu-re di contenimento, piu` o me-no drastico, tradotte, da un
lato, nell’inasprimento dei
controlli e nell’enfatizzazio-ne del concetto di trasparen-za a tanto funzionale, e, dal-l’altro, nell’enumerazione di
una serie di divieti ed impe-dimenti imposti ai protagoni-sti del sistema.
Rimedi che, quanto alla loro
efficacia, risultano opinabili,
stante la loro ricorrente riaf-fermazione nei provvedimen-ti normativi varati da ogni
Governo succedutosi nel
tempo, soprattutto recente.
Tra gli strumenti cui la legge
n. 190 citata ha affidato l’ar-duo compito di debellare o,
almeno, arginare la mala ge-stio dell’apparato pubblico,
ruolo principe e ` stato asse-gnato agli istituti dell’incom-patibilita` e del divieto di cu-mulo di incarichi dei dipen-denti (anche dei magistrati)
e dell’incandidabilita` dei ver-tici di indirizzo politico-am-ministrativo.
Istituti, alla cui profonda rivi-sitazione il Parlamento ha de-legato il Governo, intervenu-to, pertanto, di recente, con il
D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
in G.U. 19 aprile 2013, n.
92, recante le disposizioni
in materia di inconferibilita `
e incompatibilita` di incarichi
presso le Pubbliche Ammini-strazioni e presso gli enti pri-vati in controllo pubblico.
Incompatibilita `
nel pubblico
impiego: le radici
L’esclusivita` dello status di
pubblico dipendente, di cui
il tendenziale regime delle
incompatibilita ` e del divieto
del cumulo di incarichi costi-tuisce il precipitato, ha radici
costituzionali, risiedendo
nella prescrizione dell’art.
97 della Carta fondamentale
a tenore del quale egli e` al
servizio esclusivo della Na-zione, nonche´ nel successivo
art. 98 che ne sancisce l’ob-bligo di fedelta` .
Peculiarita` ritenuta funziona-le alla corretta e disinteressa-ta gestione della cosa pubbli-ca che, difatti, e` sopravvissu-ta anche alla privatizzazione
di una cospicua parte dei rap-porti di lavoro con le Ammi-nistrazioni, come voluto dal
Parlamento con la legge de-lega 23 ottobre 1992, n.
421, che in parte qua ha
espressamente previsto una
riserva di legge, sottraendo
il regime delle incompatibili-ta ` alla disciplina pattizia.
La vigenza del presidio citato
e` affidata, infatti, dal richia-mo operato sin dalla prima
riforma varata dal D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (art.
58, poi rifluito nell’art. 53
del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, recante il Testo Unico
dei rapporti di impiego con la
Pubblica Amministrazione,
di qui in poi anche Tupi) al-l’art. 60 e ss. del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, che pre-scriveva, coerentemente con
la natura imperativa del pote-re datoriale, l’obbligo di fe-delta ` e di esclusivita` del di-pendente statale, essendo
per quello degli enti locali ri-messo ad analoga disposizio-ne contenuta nell’art. 241,
del R.D. n. 383/1934.
Relatio a quest’ultima dispo-sizione ritenuta superflua dal
Tupi, in ragione della genera-le applicabilita ` dello stesso e,
indi, dell’art. 53 e, per l’ef-fetto, delle incompatibilita`
delineate dall’art. 60 cit., a
tutti i dipendenti delle ammi-nistrazioni, tanto centrali,
quanto locali, il cui rapporto
sia stato contrattualizzato.
Invero, per un certo periodo
di tempo, fermo il generale
principio di esclusivita` , in ra-gione del quale e ` fatto divie-to al dipendente di assumere
altro rapporto di impiego,
pubblico o privato, ovvero
autonomo, o, ancora, di rive-stire incarichi in societa ` co-stituite per fini di lucro, le ci-tate prescrizioni ostative r ate dall’art. 53 del Tupi si
sono ammorbidite, complice
il graduale, progressivo ri-corso anche nella compagine
pubblica a forme flessibili di
impiego, come ad esempio il
part-time, astrattamente com-patibile con altra prestazione
d’opera, salva la verifica
concreta dell’assenza di con-flitto di interessi.
E
`
quanto emerge dal richia-mo recato dall’art. 53, com-ma 1, cit., all’art. 6, comma
2, del D.P.C.M. 17 marzo
1989, n. 117 ed ai commi
57 e ss. della legge 23 dicem-bre 1996, n. 662 e s.m.i., ol-tre che ad altre normative di
settore, nondimeno perma-nendo, anche in tali casi, il
potere/dovere del datore di
lavoro pubblico di esprimersi
sulla reale compatibilita ` del
secondo impiego o incarico
da svolgersi dal proprio di-pendente e da autorizzare on-de scongiurare un eventuale
pregiudizio alle esigenze di
servizio.
Cio` implicando, per un ver-so, che anche il dipendente
part-time (con la citata ali-quota) debba indicare speci-ficamente il tipo di attivita`
che intenda intraprendere, e,
per l’altro, che l’Amministra-zione ne apprezzi la compati-bilita` con l’interesse pubblico
istituzionale, tenendo conto
del ruolo, del profilo profes-sionale e delle funzioni del-l’aspirante.
Apprezzamento doveroso,
anche per i lavoratori a tem-po parziale con aliquota non
superiore al 50 per cento, alla
stregua dell’art. 1, comma 58
e ss. della citata legge n. 662
(come modificata dal D.L. 28
marzo 1997, n. 79, converti-to, con modificazioni, nella
legge 28 maggio 1997, n.
140), che, onde scongiurare
il verificarsi di ipotesi di in-compatibilita` , introduce ulte-riori cautele prescrivendo
che l’amministrazione possa
negare la trasformazione del
rapporto a tempo pieno in
part-time nel caso in cui l’ul-teriore attivita ` di lavoro (su-bordinato o autonomo) del
dipendente «comporti un
conflitto di interessi con la
specifica attivita` di servizio
svolta», potendo, altresı `, fi-nanche differire la trasforma-zione stessa, per un periodo
non superiore a sei mesi, al-lorche´ possa derivarne grave
pregiudizio alla funzionalita`
dell’amministrazione mede-sima (1).
In buona sostanza permanen-do l’assoluta incompatibilita`
predeterminata dalla legge, a
prescindere dalla quantita` di
tempo parziale lavorato alle
dipendenze delle amministra-zioni, per i soli avvocati pub-blici (2), e rimettendosi ogni
ulteriore disciplina di detta-glio alle singole Amministra-zioni, centrali e locali, me-diante appositi regolamenti.
Intervento
del legislatore
delegato
Principi e ambito
applicativo
In disparte le modifiche ap-portate in via diretta dalla
legge n. 190 cit. all’art. 53
del Tupi, che, lasciando inva-riati gli incarichi ammessi ex
lege, molto ha inciso, vice-versa, sul procedimento di
autorizzazione degli incarichi
assentibili e di verifica del-l’eventuale conflitto di inte-ressi, e ` la terza ed ultima ca-tegoria afferente gli incarichi
denegati in radice quella sul-la quale deve restringersi il
focus di attenzione, avendola
il Parlamento rimessa al radi-cale intervento del Governo,
seppure nell’ambito dei prin-cipi fissati nella legge delega
anticorruzione.
Con una tecnica redazionale
senz’altro piu ` apprezzabile
di quella della legge delega,
consistente in un unico arti-colo ripartito in una serie in-terminabile di commi, come
tali, privi di agevoli rubriche
atte ad individuarne il conte-nuto (3), il D.Lgs. n. 39/
2013, muove dalle definizio-ni dei soggetti e degli istituti
rilevanti in parte qua, di au-silio a comprenderne il peri-metro di efficacia oggettivo
ed i destinatari.
Segnatamente, sotto il profilo
soggettivo, la novella, ribadi-to che per «pubbliche ammi-nistrazioni», debbano inten-dersi, come d’uso, quelle di
cui all’art. 1 comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi incluse le
autorita` indipendenti e che
per «enti pubblici» intende
riferirsi a quelli di diritto
pubblico non territoriali na-zionali, regionali o locali, co-munque denominati, istituiti,
vigilati, finanziati dalla pub-blica amministrazione che
conferisce l’incarico, ovvero
i cui amministratori siano da
questa nominati, chiarisce
anche le due tipologie di sog-getti di diritto privato presi in
considerazione.
La prima tipologia, quella,
degli «enti di diritto privato
in controllo pubblico», di
piu` semplice demarcazione,
includendovi le societa` e gli altri enti di diritto privato che
esercitano funzioni ammini-strative, attivita` di produzio-ne di beni e servizi a favore
delle amministrazioni pubbli-che o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a control-lo ai sensi dell’articolo 2359
c.c. da parte di amministra-zioni pubbliche, oppure gli
enti nei quali siano ricono-sciuti alle pubbliche ammini-strazioni, anche in assenza di
una partecipazione azionaria,
poteri di nomina dei vertici o
dei componenti degli organi.
La seconda, quella degli «en-ti di diritto privato regolati o
finanziati», viceversa di piu`
complessa ed articolata indi-viduazione, da operare trami-te collegamento funzionale,
trattandosi di societa` e di enti
di diritto privato, anche privi
di personalita` giuridica, nei
confronti dei quali l’ammini-strazione che conferisce l’in-carico:
1) svolga funzioni di regola-zione dell’attivita` principale
che comportino, anche attra-verso il rilascio di autorizza-zioni o concessioni, l’eserci-zio continuativo di poteri di
vigilanza, di controllo o di
certificazione;
2) abbia una partecipazione
minoritaria nel capitale;
3) finanzi le attivita ` attraver-so rapporti convenzionali,
quali contratti pubblici, con-tratti di servizio pubblico e
di concessione di beni pub-blici.
Sempre sotto il profilo sog-gettivo, invece, la legge anti-corruzione, individua tra gli
«incarichi e cariche in enti
di diritto privato regolati o fi-nanziati», quelli di presidente
con deleghe gestionali diret-te, amministratore delegato,
dirigente e consulente in via
stabile, non precisandone,
tuttavia, il concetto, cosı` la-sciando all’interprete e, an-cor prima, all’operatore, sta-bilire, trattandosi di ausiliario
esterno, quale sia lo spazio
temporale minimo di impie-go da reputarsi sufficiente ai
fini dell’integrazione del re-quisito della «stabilita ` ».
Il decreto, individua, altresı `,i
«componenti di organi di in-dirizzo politico», tra le perso-ne che partecipano, in via
elettiva o di nomina, a organi
di indirizzo politico delle am-ministrazioni statali, regiona-li e locali, quali Presidente
del Consiglio dei ministri,
Ministro, Vice Ministro, sot-tosegretario di Stato e com-missario straordinario del
Governo di cui all’art. 11,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, parlamentare, Presi-dente della giunta o Sindaco,
assessore o consigliere nelle
regioni, nelle province, nei
comuni e nelle forme asso-ciative tra enti locali, oppure
a organi di indirizzo di enti
pubblici, o di enti di diritto
privato in controllo pubblico,
nazionali, regionali e locali.
Quanto agli istituti oggetto di
disciplina, essi riguardano, in
primis, le modalita` di risolu-zione ex ante o ex post del
problema dell’incompatibili-ta ` e, in secundis, le tipologie
di incarico rilevantein parte
qua.
Appartengono al primo grup-po, rispettivamente, gli istitu-ti dell’inconferibilita` e del-l’incompatibilita` .
La «inconferibilita` »e` defini-ta dal Governo quale preclu-sione, permanente o tempo-ranea, a conferire gli incari-chi previsti dal presente de-creto a coloro che abbiano ri-portato condanne penali per i
reati previsti dal capo I del ti-tolo II del libro secondo del
codice penale, a coloro che
abbiano svolto incarichi o ri-coperto cariche in enti di di-ritto privato regolati o finan-ziati da pubbliche ammini-strazioni o svolto attivita ` pro-fessionali a favore di questi
ultimi, a coloro che siano sta-ti componenti di organi di in-dirizzo politico.
Di contro, «l’incompatibili-ta ` », e` intesa come l’obbligo
per il soggetto cui viene con-ferito l’incarico di scegliere,
a pena di decadenza, entro
il termine perentorio di quin-dici giorni, tra la permanenza
nell’incarico e l’assunzione e
lo svolgimento di incarichi e
cariche in enti di diritto pri-vato regolati o finanziati dal-la pubblica amministrazione
che conferisce l’incarico, lo
svolgimento di attivita` pro-fessionali ovvero l’assunzio-ne della carica di componen-te di organi di indirizzo poli-tico.
Devono annoverarsi nel se-condo ambito, invece, i di-versi incarichi di interesse ai
fini che ne occupano, oppor-tunamente quadripartiti dal
decreto n. 39/2013.
Trattasi,in primis, degli «in-carichi amministrativi di ver-tice», vale a dire gli incarichi
di livello apicale, che l’art. 1,
comma 2, lett. i, del D.Lgs.
n. 39/2013, solo in via esem-plificativa, ma non esaustiva,
ne ´ limitativa, indica in quelli
di Segretario generale, capo
Dipartimento, Direttore ge-nerale o posizioni assimilate
negli apparati definiti in pre-cedenza, conferiti a soggetti
interni o esterni all’ammini-strazione o all’ente che con-ferisce l’incarico, che non
comportano l’esercizio in
via esclusiva delle competen-ze di amministrazione e ge-stione.
In secundis degli «incarichi
dirigenziali interni», ossia
quelli che, comunque deno-minati, comportano l’eserci-zio in via esclusiva delle
competenze di amministra-zione e gestione, nonche´ gli
incarichi di funzione dirigen-ziale nell’ambito degli uffici
di diretta collaborazione,
conferiti a dirigenti o ad altri
dipendenti dell’amministra-zione che conferisce l’incari-co ovvero ad altra.
In tertiis, degli «incarichi di- rigenziali esterni», vale a dire
quelli che, comunque deno-minati, comportano l’eserci-zio in via esclusiva delle
competenze di amministra-zione e gestione, nonche´ gli
incarichi di funzione dirigen-ziale nell’ambito degli uffici
di diretta collaborazione,
conferiti a soggetti non mu-niti della qualifica di dirigen-te pubblico o comunque non
dipendenti di pubbliche am-ministrazioni.
E, da ultimo, degli «incarichi
di amministratore di enti
pubblici e di enti privati in
controllo pubblico», in cui
annoverare gli incarichi di
Presidente con deleghe ge-stionali dirette, amministrato-re delegato e assimilabili, di
altro organo di indirizzo del-le attivita ` dell’ente, comun-que denominato, negli enti
pubblici e negli enti di diritto
privato in controllo pubblico.
La disciplina dettata dal
D.Lgs. n. 39/2013 per gli
istituti innanzi enucleati e` ap-plicabile, a mente dell’art. 2,
a tutti gli incarichi conferiti
nelle pubbliche amministra-zioni, negli enti pubblici ed
in quelli privati in controllo
pubblico come sopra indivi-duati, nonche´ , con riferimen-to agli enti locali a tutti gli
incarichi dirigenziali con
contratto a tempo determina-to ai sensi dell’art. 110, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, ovvero, per gli enti privi
di dirigenza, a tutti gli incari-chi di funzioni dirigenziali a
personale non dirigenziale.
Ipotesi
di inconferibilita`
Condanna per reati
contro la P.A.
Tra le principali cause di in-capacita` a ricevere e ricoprire
un ruolo nella compagine
pubblica e` quella di aver ri-cevuto una condanna, con
sentenza, anche non passata
in cosa giudicata, ovvero
con patteggiamento ex art.
444 c.p.p., per i reati contro
la pubblica amministrazione
e di cui al Libro II, Titolo
II, Capo I, del codice penale.
A colui che versi in tale si-tuazione, infatti, non puo` es-sere attribuito alcun incarico
amministrativo di vertice nel-le amministrazioni statali, re-gionali e locali, ne´ di ammi-nistratore di ente pubblico,
di livello nazionale, regiona-le e locale ovvero di ente di
diritto privato in controllo
pubblico di corrispondente
grado.
Come pure non puo` ricoprire
ne ´ un incarico dirigenziale,
interno ed esterno, comun-que denominati, nelle pubbli-che amministrazioni, negli
enti pubblici e negli enti di
diritto privato in controllo
pubblico di livello nazionale,
regionale e locale; ne ´ l’inca-rico di direttore generale, sa-nitario e amministrativo nelle
Aziende sanitarie locali del
servizio sanitario nazionale
(di qui in poi, rispettivamen-te, Asl e Ssn).
Inibizione che, quanto alla
durata, nel caso in cui la con-danna derivi da uno dei reati
di cui all’art. 3, comma 1,
della legge 27 marzo 2001,
n. 97, ha carattere permanen-te ove sia stata inflitta la pena
accessoria dell’interdizione
perpetua dai pubblici uffici
ovvero sia intervenuta la ces-sazione del rapporto di lavo-ro a seguito di procedimento
disciplinare o la cessazione
del rapporto di lavoro auto-nomo; mentre ha durata pari
alla pena accessoria de qua ,
se temporanea, e di cinque
anni in tutti gli altri casi.
Durata che, per le ipotesi di
reato contro la pubblica am-ministrazione, diversi da
quelli ricadenti nella legge
27 cit., 3, e` analoga alla pre-cedente in caso si correli alla
pena accessoria, interdittiva,
mentre, per gli altri, e` pari
al doppio della pena inflitta,
per un periodo comunque
non superiore a 5 anni.
Laddove ricorra una condan-na senza pena accessoria, sal-ve le ipotesi di sospensione o
cessazione del rapporto, qua-lora trattasi di dirigente di
ruolo, per la durata del perio-do di inconferibilita` (come
visto, non superiore ad un lu-stro), possono essere conferi-ti incarichi diversi da quelli
che comportino l’esercizio
delle competenze di ammini-strazione e gestione, con
esclusione espressa, pero` ,di
quelli che afferiscano alla ge-stione delle risorse finanzia-rie, all’acquisizione di beni,
servizi e forniture, alla con-cessione o all’erogazione di
sovvenzioni, contributi, sus-sidi, ausili finanziari o attri-buzioni di vantaggi economi-ci a soggetti pubblici e priva-ti, nonche´ di incarichi che
comportano esercizio di vigi-lanza o controllo.
Di guisa che, conclude la di-sposizione interdittiva, lad-dove l’Ente non possa (si
presume, per assetto organiz-zativo o dotazione organica)
conferire uno degli incarichi
assentiti dall’art. 3, comma
4, del D.Lgs. n. 39/2013, il
dirigente deve essere colloca-to a disposizione del ruolo
senza incarico per il relativo
arco temporale.
Arco che in ogni caso cessa
ipso jure ove venga pronun-ciata, per il medesimo reato,
sentenza anche non definiti-va, di proscioglimento.
Viceversa, qualora la con-danna riguardi un soggetto
estraneo alla compagine, so-no sospesi l’incarico e l’effi-cacia del contratto di lavoro
subordinato o di lavoro auto-nomo, stipulato con l’Ammi-nistrazione o l’ente pubblico
o di diritto privato in control-lo pubblico, e, con essi, il
correlato trattamento econo-mico, per tutta la durata del-l’inconferibilita` .
Fermo il termine finale del contratto di incarico, poi, al-l’esito della sospensione, al-l’Ente conferente e` rimessa
la valutazione dell’interesse
pubblico alla prosecuzione o
meno del rapporto, anche in
relazione al tempo trascorso.
Con cio` significando che, se
la scadenza contrattuale cade
nelle more dell’inconferibili-ta ` il contratto dovra ` ritenersi
sciolto a quella data, mentre,
qualora abbia scadenza suc-cessiva alla cessazione dello
stato di incapacita` a ricoprire
l’incarico, esso potra ` essere
revocato, previa risoluzione
del rapporto, per la sopravve-nuta assenza dell’interesse
generale discrezionalmente
apprezzata dall’Amministra-zione procedente.
Collegamento finanziario
Oltre alla piu` importante ipo-tesi di condanna penale, l’in-conferibilita` ricorre anche
qualora vi sia un collegamen-to di carattere finanziario tra
il soggetto conferente e quel-lo di appartenenza, nel prece-dente biennio, del destinata-rio dell’incarico.
In particolare, a mente del-l’art. 4, del D.Lgs. n. 39/
2013, a coloro che, nei due
anni precedenti, abbiano
svolto incarichi e ricoperto
cariche in enti di diritto pri-vato o finanziati dall’ammi-nistrazione o dall’ente pub-blico che conferisce l’incari-co ovvero abbiano svolto in
proprio attivita ` professionali,
se queste sono regolate, fi-nanziate o comunque retri-buite dall’amministrazione o
ente che conferisce l’incari-co, non possono essere asse-gnati ne´ ruoli amministrativi
di vertice nello stato, nelle
regioni e negli enti locali,
ne ´ negli enti pubblici di ana-logo livello, ne ´ , ancora, inca-richi dirigenziali esterni, co-munque denominati, nelle
pubbliche amministrazioni o
negli enti pubblici che siano
relativi allo specifico settore
o ufficio dell’amministrazio-ne che esercita i poteri di re-golazione e finanziamento.
Divieto analogo previsto, dal
successivo articolo, per le
funzioni di direttore genera-le, sanitario e amministrativo
nelle Asl, con riferimento a
coloro che nel biennio ante-cedente abbiano avuto ruoli
in enti di diritto privato rego-lati o finanziati dal Ssn.
Collegamento politico
Chiude il ventaglio delle ipo-tesi di inconferibilita ` quelle
derivanti dal ruolo politico
dell’eventuale destinatario.
Richiamata la vigenza dei di-vieti di cui alla legge 20 lu-glio 2004, n. 215, per il Pre-sidente del Consiglio dei mi-nistri, i Ministri e i loro Vice,
il Sottosegretario di Stato ed
il Commissario straordinario
del Governo la vigilanza dei
quali e ` rimessa all’Autorita`
garante della concorrenza e
del mercato e dall’Autorita`
per le garanzie nelle comuni-cazioni, il decreto in disami-na ne introduce di analoghi
anche per i politici locali.
In particolare, per coloro i
quali nell’ultimo biennio sia-no stati assessori o consiglie-ri della regione che conferi-sce l’incarico, ovvero nel-l’anno precedente abbiano ri-vestito identico ruolo in una
provincia o in un comune
con popolazione superiore ai
15.000 abitanti della medesi-ma regione o in una forma
associativa tra comuni avente
la medesima popolazione
della medesima regione, op-pure siano stati presidente o
amministratore delegato di
un ente di diritto privato in
controllo pubblico da parte
della regione ovvero da parte
di uno degli enti locali di cui
al presente comma non pos-sono ricevere alcun incarico
amministrativo di vertice o
dirigenziale nella regione
medesima, o in un ente pub-blico o privato di pari livello
territoriale e soggetto al suo
controllo.
Causa di inconferibilita` che,
mutatis mutandis,e` prevista
anche per gli assessori e con-siglieri provinciali rispetto ai
medesimi incarichi da confe-rirsi da amministrazioni loca-li ricadenti nella stessa regio-ne di appartenenza degli enti
locali di che trattasi.
Ragioni ostative che, tutta-via, non si applicano ai di-pendenti della stessa ammini-strazione, ente pubblico o en-te di diritto privato in con-trollo pubblico che, all’atto
di assunzione della carica po-litica, erano titolari di incari-chi.
La novella si premura di tute-lare da ingerenze politiche
anche il Ssn, laddove esclude
il conferimento delle funzio-ni di direttore generale, sani-tario e di direttore ammini-strativo nelle Asl:
1) a coloro i quali nel prece-dente lustro, siano stati can-didati in elezioni europee,
nazionali, regionali e locali,
in collegi elettorali nella me-desima circoscrizione territo-riale;
2) a coloro i quali nell’ultimo
triennio siano stati assessori
o consiglieri della regione in-teressata ovvero abbiano ri-coperto la carica di ammini-stratore di ente pubblico o
ente di diritto privato in con-trollo pubblico regionale che
svolga funzioni di controllo,
vigilanza o finanziamento
del Ssn;
3) a coloro i quali nel biennio
anteriore abbiano esercitato
la funzione di Presidente del
Consiglio dei ministri o di
Ministro, Viceministro o sot-tosegretario nel Ministero
della salute o in altra ammi-nistrazione dello Stato o di
amministratore di ente pub-blico o ente di diritto privato
in controllo pubblico nazio-nale che svolga funzioni di

Licenziamento post riforma: prima applicazione dell’art. 18 Maria Chiara Costabile - Avvocato

A distanza di 7 mesi dalla fa-mosa ordinanza del Tribuna-le del lavoro di Bologna, in
materia di licenziamento di-sciplinare irrogato dopo la ri-forma del mercato del lavoro,
ecco la pronuncia della Corte
d’Appello.
Si ricorda, infatti, che l’ordi-nanza del 15 ottobre 2012
aveva destato particolare at-tenzione perche´ intervenuta
nella fase di prima applica-zione dell’art. 18 come no-vellato dalla legge n. 92/
2012, svilendo quella che vo-leva essere la finalita ` princi-pale della riforma, ovverosia
quella di portare la mera san-zione del risarcimento del
danno come regola delle con-seguenze di quasi tutte le fat-tispecie di licenziamenti ille-gittimi, ad esclusione di quel-li discriminatori, rendendo,
quindi, veramente residuale
la sanzione della reintegra-zione nel posto di lavoro.
Ricapitoliamo i passaggi es-senziali.
Il caso sottoposto al Tribuna-le di Bologna riguardava il li-cenziamento di un lavorato-re, intimato a fine luglio
scorso, in relazione al conte-nuto offensivo di una mail
che lo stesso lavoratore in-viava al suo superiore gerar-chico: mail di tale tenore
« ... parlare di pianificazione
nel Gruppo Atti e` come par-lare di psicologia con un
maiale, nessuno ha il minimo
sentore di cosa voglia dire
pianificare una minima atti-vita` in questa azienda ...».
Il lavoratore impugnava il li-cenziamento ricorrendo al
Tribunale il quale, ricondu-cendo la fattispecie in esame
all’art. 18, c. 4 Stat. lav, rav-visandone la sussistenza di
entrambe le ipotesi delineate
(« insussistenza del fatto con-testato »o«qualora il fatto
rientri tra le condotte punibi-li con una sanzione conser-vativa, secondo le previsioni
dei contratti collettivi e dei
codici disciplinari»), dichia-rava illegittimo il licenzia-mento e ordinava la reinte-grazione nel posto di lavoro
del lavoratore.
Con riferimento all’ipotesi
della « insussistenza del fatto
contestato», il Giudice con-cludeva - e qui stava la parti-colarita ` della ordinanza - che,
pur in presenza della sussi-stenza materiale del fatto
contestato, la norma in que-stione, parlando di fatto, fa
necessariamente riferimento
al cd. «fatto giuridico » inte-so come il fatto globalmente
accertato, nell’unicum della
sua componente oggettiva e
nella sua componente ineren-te l’elemento soggettivo. In
altri termini, ad avviso del
Giudice, sembrerebbe para-dossale una valutazione ba-sata solo sul fatto oggettivo
senza tenere in considerazio-ne l’elemento soggettivo, in-teso come intenzionalita` di
un atto.
Con riferimento all’altra ipo-tesi delineata dalla citata di-sposizione «qualora il fatto
rientri tra le condotte punibili
con una sanzione conservati-va, secondo le previsioni dei
contratti collettivi e dei codi-ci disciplinari», il Giudice ri-conduceva il fatto contestato
al lavoratore alla «lieve insu-bordinazione nei confronti di
superiori» disciplinata dal-l’art. 9 del Ccnl di riferimen-to che appunto, prevede, per
tale fattispecie, la sanzione
conservativa.
Tali conclusioni venivano re-spinte dalla societa ` che pro-poneva reclamo avverso l’or-dinanza del Tribunale. In
particolare, la censura si ba-sava sui seguenti punti:
a) con la conclusione del
Giudice bolognese verrebbe
svuotato di efficacia l’inter-vento del legislatore sulle
modificate di cui all’art. 18,
come sopra detto;
b) in ogni caso, in merito al-l’elemento intenzionale e/o
psicologico, il Giudice
avrebbe errato nel ritenere
che il lavoratore con la citata
e-mail, non volesse offendere
il proprio datore di lavoro;
c) inoltre, le offese all’azien-da non rientrerebbero nella
citata disposizione contrat-tuale collettiva.
La Corte d’appello respin-gendo il reclamo avanzato
ha sostenuto che l’insubordi-nazione si sostanzia in tutti
quei comportamenti suscetti-bili di incidere negativamen-te sull’organizzazione azien-dale attraverso la disapplica-zione delle disposizioni dato-riali.
Pertanto, ad avviso della Corte, in tale nozione non e`
riconducibile il solo compor-tamento del dipendente che
violi le disposizioni imparti-tegli dal datore di lavoro o
dai suoi collaboratori, bensı`
qualsiasi condotta - anche
quelle eventualmente caratte-rizzate da connotazioni in-giuriose e/od offensive - che
assuma il carattere di aperta
contestazione del potere da-toriale.
Ad avviso della Corte, rien-tra, quindi, nella nozione di
«lieve insubordinazione nei
confronti di superiori» l’ipo-tesi di un lavoratore che -immune da qualsiasi prece-dente disciplinare, in un mo-mento di particolare stress
lavorativo - abbia isolata-mente rivolto offese alla so-cieta ` , fortemente contestan-do e biasimando l’organiz-zazione datoriale. In ogni
caso, continua la Corte, pur
volendo escludere che la
condotta realizzata dal lavo-ratore possa essere qualifica-ta come insubordinazione e
ritenere volgari, gratuiti ed
ingiuriosi i termini utilizzati
nella e-mail, come affermato
dal datore di lavoro nella let-tera di contestazione, la con-clusione non sarebbe diver-sa, posto che anche il com-portamento del dipendente
contrario all’onore ed al de-coro dell’azienda non e ` pu-nito con la sanzione espulsi-va (cosı` prevede la lett. i)
della citata disposizione
contrattuale).

sabato 15 giugno 2013

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per riduzione di personale



Gentile avvocato sono Mario e lavoro come segretario presso un'azienda di trasporti. L'azienda ha assunto come segretaria anche una collega dai costumi piuttosto facili per non dire altro, specialmente con l'amministratore delegato della società e con tutto il consiglio di amministrazione.

La mia domanda è la seguente: a breve, saranno effettuati dei licenziamenti individuali e ci hanno fatto capire che uno tra me e la mia collega sessualmente attiva con il vertice della società, ci rimetterà il posto. Quante possibilità ho di rimanere in servizio considerato che ho maggiore anzianità di servizio rispetto alla mia collega ???
Vorrei mettermi in part time. Mi consiglia di rimanere a tempo pieno ???


RISPOSTA


Dobbiamo distinguere tra licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro e licenziamento individuale per riduzione di personale.
In caso di licenziamento individuale per soppressione del posto di lavoro, ad esempio a causa della soppressione di una mansione o di un ufficio, dell'esternalizzazione di un settore produttivo ovvero della chiusura di una filiale, i lavoratori licenziati sono quelli addetti all’attività in questione; essi non possono invocare situazioni personali (carichi di famiglia, anzianità di servizio) per ottenere che la scelta cada su altri lavoratori (Cassazione sentenza del 21 giugno 1985 n. 3752; Cassazione sentenza del 5 aprile 1990 n. 2824).

In caso di licenziamento individuale per riduzione di personale, al fine di contenere i costi di gestione dell'azienda, ossia in presenza di una situazione di totale fungibilità tra dipendenti potenzialmente licenziabili, la legittimità del licenziamento individuale dipende “dal rispetto delle regole di correttezza di cui all’art. 1175 del codice civile, nella scelta del lavoratore licenziato...” (Cassazione 9 maggio 2002, n. 6667; Cassazione 11 giugno 2004 n. 11124, Cassazione 21 novembre 2001, n. 14663).

La selezione dei lavoratori ai fini del licenziamento individuale, non può essere compiuta liberamente dal datore di lavoro, ma deve avvenire in conformità ai criteri di correttezza e buona fede. Secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, la correttezza e buona fede si traducono nell’applicazione in via estensiva dei criteri di scelta stabiliti dall’art. 5 della legge 223 del 1991 per i licenziamenti collettivi: anzianità di servizio, carichi di famiglia, esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Il datore di lavoro sceglierà per il licenziamento, i soggetti con minore anzianità di servizio, con minori carichi di famiglia, e la cui presenza non è richiesta da prioritarie esigenze produttive ovvero organizzative. L'art. 5 della legge sui licenziamenti collettivi prevede che i criteri di scelta siano applicati “in concorso tra di loro”.

Tanto premesso, la presenza di un lavoratore in part-time, all'interno dell'azienda non è indispensabile ai fini delle esigenze produttive ed organizzative, come quella di un lavoratore a tempo pieno.

E' abbastanza evidente …

Non posso fare altro che consigliarti di lavorare a tempo pieno, per il resto la tua anzianità di servizio ti offrirà delle garanzie di permanenza in servizio.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

mercoledì 12 giugno 2013

NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER OMESSA REGISTRAZIONE



ANCORA DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER OMESSA REGISTRAZIONE
Giur. merito 2010, 5, 1276

Mauro Di Marzio
Sommario: 1. A che punto è la questione. - 2. Omessa registrazione e contratti in corso.

1. A CHE PUNTO È LA QUESTIONE
Tre interventi della Corte costituzionale, diverse pronunce contrastanti di giudici di merito, eterogenee opinioni della dottrina ed ora l'irrompere della questione dell'applicabilità alle locazioni in corso: non male per una norma come l'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311 (la legge finanziaria 2005), secondo cui: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati» (1).
Nel rammentare brevemente i termini della questione e commentare il recente apporto sul tema del tribunale di Palermo muoveremo dal celebre paradosso del cretese Epimenide che recita: «Tutti i cretesi sono bugiardi». Una sottospecie di quel paradosso sta più di recente alla base di un bel film antimilitarista (tratto da un romanzo di Joseph Heller) che qualche vecchio cinefilo non avrà dimenticato: «comma 22», di Mike Nichols, risalente al 1970. Un giovanotto si finge pazzo per scampare la guerra del Vietnam avvalendosi di una disposizione la quale stabilisce che: «L'unico motivo valido per chiedere il congedo dal fronte è la pazzia». Purtroppo per lui però il comma 22 dello stesso articolo soggiunge che: «Chiunque chieda il congedo dal fronte non è pazzo». Alquanto demenziale, no? Ebbene, anche il nostro legislatore è qualche volta, per così dire, un po' cretese. Egli, in un testo normativo dal roboante titolo di «statuto del contribuente», ha infatti stabilito che: «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusi vamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto» (2). La qual cosa parrebbe attagliarsi alla perfezione all'obbligo, gravante sui contraenti nei confronti del fisco, di provvedere alla registrazione del contratto di locazione (3). E ciò invece non gli ha impedito di prevedere la sanzione di nullità di quel contratto proprio in dipendenza di una mera violazione fiscale. Ma si sa, la questione del rapporto tra le due norme (lo statuto del contribuente ed il comma 346) si risolve agevolmente secondo le regole del conflitto di leggi, entrambe di pari rango ordinario, sicché quel tanto di grottesco che il contrasto tra tali disposizioni pone in evidenza non riesce a varcare la soglia del giuridicamente rilevante.
La previsione dettata dallo statuto del contribuente, volendo approfondire la questione appena un po', si radica in un principio che la giurisprudenza (4) riconosce da decenni: la regola della non interferenza tra violazioni di ordine fiscale e disciplina della validità del contratto. Essa discende dalla distinzione tra frode alla legge, la quale determina, ai sensi dell'art. 1344 c.c., l'illiceità della causa, con conseguente nullità del contratto secondo l'art. 1418 comma 2 c.c., e frode al fisco, i cui effetti rimangono confinati entro l'ambito dell'ordinamento tributario. È così ricorrente l'affermazione che la frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie, trova soltanto nel sistema delle disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di annullabilità del negozio (5).
Ed allora, dopo l'entrata in vigore del comma 346 solo alcuni commentatori hanno qualificato il vizio da esso previsto in termini di nullità (6), evidenziandone però nello stesso tempo i sospetti di incostituzionalità. Altri autori hanno preferito qualificare la registrazione come condicio iuris, con conseguente applicabilità della regola della retroattività della condizione, ai sensi dell'art. 1360 comma 1 c.c. (7).
Beninteso, la ragione di quest'ultima opzione interpretativa - è forse superfluo dirlo - non è soltanto dogmatica, ma anche pratica. Ricostruita in termini di nullità, entro il paradigma dell'art. 1418 c.c., la previsione del comma 346 condurrebbe a patenti storture: la locazione non registrata e quindi nulla, infatti, darebbe luogo ad una situazione di occupazione abusiva, con la conseguenza che il locatore, oltre a non poter pretendere il canone, ma semmai il risarcimento del danno derivante dall'occupazione, non potrebbe avvalersi della procedura per convalida di licenza e sfratto per morosità, dovendo invece introdurre un faticoso giudizio ordinario di rilascio dell'immobile perché detenuto sine titulo; il povero conduttore (8), per parte sua, verrebbe a trovarsi in una situazione di sostanziale precarietà, esposto in ogni momento all'azione di rilascio; ed anche il fisco, in definitiva, dinanzi alla sanzione di nullità, potrebbe ben difficilmente confidare, in concreto, nel ravvedimento dei contraenti e, cioè, nella tardiva registrazione del contratto. Al contrario, una volta ammesso che il contratto di locazione non registrato è provvisoriamente inefficace in attesa della registrazione, sia pur tardiva, operante retroattivamente, ex tunc, non v'è dubbio che tanto il locatore quando il conduttore, avvisati della sanzione a seguito del rilievo officioso del giudice, saranno ineluttabilmente indotti ad ovviare alla situazione creatasi con la più semplice delle soluzioni: chiedere al giudice un rinvio - che solo un senso pratico davvero modesto potrebbe indurre a negare - per procedere alla registrazione.
E dunque alcuni giudici di merito hanno aderito alla qualificazione della registrazione del contratto di locazione, appunto, come condicio iuris di efficacia del medesimo, con conseguente applicabilità, come si diceva, della regola generale dettata in tema di retroattività della condizione dall'art. 1460 c.c. (9). Nel prendere posizione su quest'ultima opinione giurisprudenziale, la dottrina ha osservato che la qualificazione della registrazione come condicio iuris è accettabile sul piano pratico, ma non su quello ricostruttivo, dal momento che l'omessa registrazione, pur così qualificata, comporta pur sempre un'incidenza del tutto irrazionale sul diritto di azione (10): e tuttavia - si può controreplicare - tale soluzione, visto il responso della Consulta di cui subito si dirà, è, come si suol dire, meglio di niente.
Altri giudici di merito hanno fatto seguire al sospetto di incostituzionalità della norma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la rimessione alla Consulta. Ma la Corte costituzionale a volte risponde, a volte no (11), e la logica delle soluzioni adottate dal giudice delle leggi non sempre è alla portata delle menti più semplici. In questo caso tre decisioni della Corte costituzionale (12) hanno ritenuto, in buona sostanza, quanto all'art. 24, che il comma 346 non introduca ostacoli al ricorso alla tutela giurisdizionale e, quanto agli artt. 3 e 41 Cost., che le ordinanze di rimessione (13) non fossero adeguatamente motivate, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.
2. OMESSA REGISTRAZIONE E CONTRATTI IN CORSO
Interrogativo del massimo rilievo pratico è se il comma 346 si applichi ai soli contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge o anche ai contratti in corso a quella data. La norma, occorre dire, non reca alcuna deroga al principio generale secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire (14). E come si sa il principio del irretroattività è ribadito, in materia tributaria, da una apposita disposizione dettata dal già citato «statuto del contribuente» (15). Movendo da essa, la S.C. ha chiarito che il principio di irretroattività così concepito, assieme a quello dell'affidamento e della buona fede, costituisce principio generale dell'ordinamento tributario il quale deve guidare il giudice nell'interpretazione ed applicazione della legge (16).
Ciò ha indotto a ritenere che il comma 346 si applichi soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del medesimo (17): nel qual senso si è pronunciata anche la giurisprudenza (18).
Oggi il tribunale di Palermo propone una soluzione diversa. Il comma 346 si applicherebbe (questo il risultato pratico cui il ragionamento perviene) anche alle locazioni stipulate precedentemente e in corso alla data di entrata in vigore di essa. La pronuncia, in effetti, nega la retroattività della norma, ma sostiene che, data la natura del contratto di locazione, quale contratto di durata, si attaglierebbe al vizio derivante dalla mancata registrazione la soluzione ermeneutica della invalidità sopravvenuta (19), già seguita dalla S.C. in tema di fideiussione omnibus(20), di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi del comma 1 dell'art. 1956 c.c. (21), nonché di usura sopravvenuta (22). Insomma, la norma, secondo il tribunale di Palermo, non opererebbe retroattivamente, ma opererebbe per il futuro in relazione a quella porzione del rapporto che ancora si deve svolgere. La medesima locazione, quindi, sarebbe per un segmento valida ed efficace e per l'altro inefficace.
Non è qui il caso di ripercorrere l'ampio dibattito sviluppatosi in riferimento alle fattispecie in tema di fideiussione e di usura or ora rammentate. Ciò che pare sufficiente sottolineare è che tali fattispecie non sembrano sovrapponibili al caso della sopravvenuta sanzione di nullità del contratto di locazione perché non registrato. Nel caso della fideiussione e dell'usura, infatti, il legislatore (23) è direttamente intervenuto sull'atteggiarsi del sinallagma contrattuale, stabilendo che la fideiussione debba avere un «tetto»; che il fideiussore non possa rinunciare alla liberazione per il caso che il creditore faccia credito al terzo nella consapevolezza del deterioramento della sua situazione economica; che gli interessi nel mutuo non debbano oltrepassare una determinata soglia esattamente individuata. In tali frangenti, l'invalidità sopravvenuta è conseguente alla natura stessa del rapporto, inteso come rapporto di durata (24). Vale cioè la regola secondo cui lo ius superveniens si applica immediatamente qualora esso disciplini contratti conclusi sotto il vigore di una normativa precedente, ma che sono destinati a produrre i loro effetti negoziali, in ragione della loro durata, anche successivamente, sempre che tali effetti negoziali, rispetto al fatto generatore, «siano distinti ontologicamente e funzionalmente» (25).
In altre parole, perché lo ius superveniens assistito dalla sanzione di nullità faccia sì che tale sanzione trovi applicazione nei confronti dei contratti in corso, occorre che esso vada a disciplinare non già il momento genetico dell'obbligazione, ma gli effetti negoziali destinati a prodursi nel corso del rapporto (26). Dunque le norme che impongono di fissare un «tetto» alla fideiussione ovvero una soglia massima agli interessi sulle somme date a mutuo si applicano alle fideiussioni e ai mutui in corso al momento della loro entrata in vigore. La norma che imponesse di stipulare la fideiussione a pena di nullità su un modulo verde oppure quella che consentisse di contrarre mutui soltanto agli individui coi capelli rossi non si riverbererebbe, invece, sulle precedenti fideiussioni redatte su cartoncino giallo o sui mutui stipulati da contraenti corvini, castani o biondi.
Ebbene, la registrazione del contratto di locazione non soltanto non si colloca dal versante degli effetti negoziali, ma, proprio per il suo carattere di mero adempimento fiscale, rimane estranea finanche al momento genetico di quel contratto. Sicché l'affermazione secondo cui la mancata registrazione potrebbe reagire sugli effetti negoziali del contratto destinati a prodursi dopo l'entrata in vigore della legge non manca di destare cospicue perplessità. Viceversa, il tribunale di Palermo capovolge quest'ultima considerazione: l'ordinanza in commento riconosce, cioè, che «l'obbligo di registrazione costituisce un adempimento estraneo al fatto costitutivo del rapporto», ma da ciò trae tuttavia la conseguenza dell'inefficacia sopravvenuta della locazione non registrata. Senza spiegare, però, ciò che andava spiegato: come sia possibile che un'innovazione normativa non incidente sul momento genetico del contratto, ma neppure operante sul contenuto delle conseguenti obbligazioni contrattuali destinate a proiettarsi nel tempo, possa travolgere ex post il rapporto.
Dopodiché il tribunale di Palermo prende le distanze dalla stessa regola generale - che la S.C. ha invece ribadito in occasioni numerosissime - secondo cui lo ius superveniens incidente sul fatto generatore non opera nei confronti dei rapporti in corso: e ciò sul rilievo che in tal modo si renderebbe «ultrattiva la disciplina abrogata» e si legittimerebbero «possibili sospetti di disparità di trattamento». Qui non è il caso di farla troppo lunga. Meglio scendere dal piano del ragionamento astratto all'esempio pratico, tratto proprio dalla disciplina delle locazioni . Prendiamo la previsione di nullità delle locazioni abitative mancanti della forma scritta (27): sarebbe disposto il tribunale di Palermo ad ammettere che una locazione verbale stipulata ad «equo canone» l'1 dicembre 1998 per la durata di un quadriennio sia divenuta invalida, invece, solo trenta giorni dopo, con l'entrata in vigore della vigente legge sulle locazioni abitative?
La pronuncia in commento, in proposito, pone infine al lettore l'interrogativo decisivo: «Perché una norma sopravvenuta può incidere sugli effetti dei rapporti giuridici sorti anteriormente ... quando regola questi in maniera diretta e non può invece incidere indirettamente sui medesimi effetti attraverso una previsione che in via diretta riguardi il regolamento contrattuale?». Forse - si può ipotizzare - perché «il singolo deve poter conoscere lo stato del diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi essere modificato retroattivamente»? (28).

LOCAZIONI


LA REGISTRAZIONE DELLE LOCAZIONI DOPO LA CEDOLARE SECCA

Giur. merito 2012, 11, 2337

Antonio Scarpa
Sommario: 1. Dall'art. 13 comma 1 l. n. 431 del 1998 all'art. 1 comma 346 Finanziaria 2005. — 2. Il d.lg. 14 marzo 2011, n. 23. — 3. Ambito di operatività del regime della cedolare secca. — 4. La comunicazione al conduttore ed i suoi effetti. — 5. Le sanzioni dell'omessa registrazione nel d.lg. n. 23 del 2011.
1. DALL'ART. 13 COMMA 1 L. N. 431 DEL 1998 ALL'ART. 1 COMMA 346 FINANZIARIA 2005
Tutto iniziò con il comma 1 dell'art. 13 l. n. 431 del 1998, il quale sanciva la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione abitativa superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Questa norma, che già rivelava, a mio parere, un inequivoco intento di contenimento dirigistico dell'autonomia negoziale, ispirato nient'affatto da interessi di tutela del conduttore, quanto piuttosto da superiori finalità di imposizione fiscale, venne, tuttavia, presto depotenziata dall'interpretazione che ne offrì la Suprema Corte di Cassazione (1), la quale ne intravide unicamente lo scopo di colpire ogni patto, raggiunto nel corso del rapporto, di maggiorazione del canone originariamente fissato, in nome del ravvisato «principio della invariabilità del canone fissato nel contratto originariamente stipulato per tutto il tempo della durata del rapporto stabilita dalla legge». Secondo Cass. n. 16089 del 2003, la mancata registrazione del contratto di locazione ad uso di abitazione, in base alla disciplina dettata dalla l. n. 431 del 1998, non determinava, quindi, alcuna nullità. Neppure, ad avviso dei giudici della Suprema Corte, l'art. 13 comma 1 concernerebbe l'ipotesi della simulazione parziale del contratto di locazione relativa alla misura del corrispettivo (2). Strana sorte, dunque, quella dell'art. 13 comma 1 l. n. 431 del 1998: nata contrassegnata dal poco nobile marcatore del privilegium fisci, ovvero come cinico mezzo di tutela della proprietà di Cesare dagli avversi autoregolamenti di privati interessi, la norma si è ritrovata involontariamente ammantata delle nobili vesti di baluardo del bisogno del conduttore di usufruire del godimento dell'immobile per tutta la durata del rapporto «a condizioni economiche stabili ed immutabili». Un'esegesi più laica e meno santificante dell'art. 13 comma 1 cit. avrebbe, forse, già dovuto ricavare da esso il dato dell'acquisita significatività per il diritto civile della mancata registrazione del contratto di locazione. Pochi in dottrina, purtroppo, avevano osato rinvenire in quella prima norma l'indicazione della registrazione come nuovo requisito di validità del contratto di locazione abitativa, o per lo meno delle pattuizioni relative alla misura del canone (3). Alcuni avevano inteso che per la l. n. 431 del 1998 la registrazione fosse, piuttosto, «condizione legale» di efficacia del contratto, volta ad impedire l'evasione fiscale (4). In verità, quello che sin dall'art. 13 comma 1 cit. il nostro legislatore aveva disperatamente tentato di dire era che la registrazione del contratto di locazione abitativa dovesse delimitare tra le parti il «massimo comune effettuale» della clausola di canone: in pratica, il conduttore poteva ritenersi obbligato a pagare il canone in importo pari, e mai superiore, alla misura registrata.
Ma tant'è. Poiché giudici e studiosi avevano così superficialmente minimizzato il palese obiettivo antievasivo perseguito dalla registrazione della scrittura di locazione sin dal disegno della l. n. 431 del 1998, il nostro legislatore dovette ricordarsi che Deterior surdus eo nullus, qui renuit audire, e così tornò ostinatamente alla carica, in maniera da non lasciare scampo ad arzigogoli interpretativi. L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria 2005), pubblicata nella G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004, suppl. ord. n. 192, ed in vigore dall'1 gennaio 2005, art. 1 comma 346: «I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati»: dunque, una esplicita previsione di invalidità negoziale correlata all'obbligo di registrazione. Vista peraltro la ricostruzione dell'art. 13 comma 1 l. n. 431 del 1998 suggerita da Cassazione e Corte costituzionale (5), è stato inevitabile propendere per la portata innovativa del precetto di nullità introdotto dalla Finanziaria 2005, sì che esso non potesse incidere sulla validità dei contratti stipulati precedentemente all'1 gennaio 2005 (6), né privare i rapporti locativi preesistenti non registrati della capacità di produrre effetti ulteriori.
Incredibilmente, anche a cospetto di un precetto dal significato così netto, volta a precostituire un ennesimo controllo di natura fiscale del mercato delle locazioni, la giurisprudenza ha preferito industriarsi a proporne immaginifiche interpretazioni «costituzionalmente orientate».
Pure, cioè, in presenza di contratti di locazione conclusi dopo l'1 gennaio 2005 e non registrati, i tribunali, dovendo definire le conseguenze riferibili alla violazione dell'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311, hanno prevalentemente optato per un'ortogenesi normativa, attribuendo alla registrazione il ruolo non di requisito di validità della locazione, ma di mera sua condizione legale di efficacia, che può perciò avverarsi anche dopo la conclusione del negozio, con piena efficacia ex tunc(7).
Eppure, sembra davvero difficile convincersi che, con l'art. 1 comma 346 legge Finanziaria 2005, la registrazione non sia davvero divenuta, ed anzi ritornata, presupposto legale estrinseco di validità del negozio giuridico: l'adempimento fiscale, in sostanza, viene richiesto dopo che la locazione è stata conclusa, affinché spieghi in capo al locatore l'obbligo di consegnare la cosa e di garantirne il godimento, ed in capo al conduttore l'obbligo di versare il corrispettivo nell'importo pattuito (8). L'onere di registro si atteggia come circostanza che deve sopravvenire quando il negozio è già compiuto e perfetto, ma che, ad un tempo, ne governa gli effetti per legge ed opera sul rapporto con incidenza retroattiva. L'art. 1 comma 346 cit. commina una nullità testuale, espressa, tassativa; l'invalidità è sancita esplicitamente, e rientra, perciò, tra quei «casi stabiliti dalla legge» di cui è menzione nell'ultimo comma dell'art. 1418 c.c. La locazione non registrata non è, quindi, meramente inefficace, ma altresì nulla, perché non ha realizzato tutti gli elementi individuabili nell'ambito della vigente fattispecie normativa.
L'unico vero interrogativo da porsi è, piuttosto, se lo Stato possa impunemente combattere l'evasione fiscale limitando la libertà negoziale di locatore e conduttore, e cioè subordinando all'assolvimento del dovere fiscale di registro le loro scelte di disporre del bene e di obbligarsi al pagamento del canone. L'elevazione della registrazione a presupposto di validità della locazione, ovvero ad elemento costitutivo del sinallagma tipico locativo (senza, peraltro, che la regolarità d'imposta del contratto sia giustificata dall'esigenza del favor conductoris, stante la possibilità di un adempimento sanante tardivo dell'onere di registro), collide, infatti, con l'art. 41 Cost., atteso che l'esercizio dell'autonomia contrattuale delle parti della locazione, e quindi la loro libertà di iniziativa economica, risulta limitata non per ragioni superiori di utilità economico -sociale, ma esclusivamente per il perseguimento dell'interesse fiscale da parte dell'Amministrazione (9).
Se il legislatore della Finanziaria 2005 era animato dall'intento di garantire esclusivamente la ragion fiscale dinanzi al fenomeno delle pattuizioni dissimulate sui canoni di locazione, ben avrebbe fatto a disinteressarsi dei diritti dei contraenti. Invece, l'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311, non prevede una mera nullità «agli effetti tributari», ad fisci rationem, non contempla, cioè, la semplice irrilevanza di una clausola contrattuale nei confronti dell'amministrazione tributaria, perché contraria alle aspettative creditorie di quest'ultima.
L'art. 60 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, aveva sancito la nullità «anche fra le parti» dei patti contrari alle disposizioni della legge di registro: ma pure riguardo ad esso si sostenne autorevolmente che la sanzione di nullità fosse costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 41 Cost., altro essendo l'interesse pubblico di indole tributaria rispetto all'iniziativa privata ed all'autonomia patrimoniale dei contraenti.
Nella nostra tradizione culturale, è assente il ricorso a modifiche strutturali dei contratti contrastanti con norme tributarie, quale misura per appagare il bisogno fiscale di repressione degli intenti elusivi dei contraenti. L'art. 10 comma 3 l. 27 luglio 2000, n. 212, sullo Statuto dei diritti del contribuente, ribadisce proprio che «le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto». La regola seguita nei sistemi di imposizione indiretta, reputata adeguata al soddisfacimento dell'interesse erariale, è quella dell'autonomia dell'interpretazione fiscale del contratto rispetto alla sua interpretazione civilistica, regola riassunta dall'art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (poi art. 20 T.U. 26 aprile 1986, n. 131), in virtù del quale «l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente» (10).
Mentre, allora, la Riforma del 1998 in tema di locazioni abitative si era mossa animata dall'intento di recuperare più spazi all'autonomia privata (11), la disposizione della Finanziaria 2005 passava a subordinare la validità della libera regola negoziale adottata dalle parti all'ossequio di norme tributarie, che, come ben si dice, volendo procedere ad un giudizio di valore, non proteggono neppure l'interesse generale dello Stato-comunità, ma piuttosto le esigenze di governo dello Stato-persona (12).
Nell'art. 1 comma 346 cit. non si scorge alcun contraente debole da proteggere con la prescritta nullità: è, anzi, soltanto la repressione dell'evasione fiscale il bisogno che avverte la severa disposizione invalidante (13). Per questa via, la registrazione della locazione si atteggia come un impedimento fiscale al diritto dei cittadini di scegliere la regolamentazione del rapporto. Dopo essere stato scacciato dal processo civile, l' incubo fiscale si ripresenta, allora, per opprimere stavolta la libera espressione dell'autonomia contrattuale.
2. IL D.LG. 14 MARZO 2011, N. 23
Il d.lg. 14 marzo 2011, n. 23, pubblicato nella G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, ed entrato in vigore il 7 aprile 2011, attuativo della riforma del federalismo fiscale, era, com'è noto, essenzialmente volto a realizzare la devoluzione del gettito dei tributi immobiliari ai Comuni, ridistribuendo le competenze fiscali nei rapporti tra Stato ed enti locali, in vista dell'introduzione, nella fase finale «a regime», di un'imposta municipale (IMU), definitivamente sostitutiva dei tributi vigenti.
In sostanza, dal 2011 sono stati attribuiti ai Comuni per intero il gettito Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) ed il gettito relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; in quota pari al 30% il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare; ed infine in quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, il gettito della cedolare secca sugli affitti. Questi introiti vanno ad alimentare un apposito provvisorio Fondo sperimentale di riequilibrio, che deve essere ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza unificata ex art. 3 d.lg. 28 agosto 1997, n. 281, secondo criteri percentuali prestabiliti. L'art. 13 d.lg. n. 23 del 2011 ha istituito, inoltre, un Fondo perequativo a titolo di concorso per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province (fondo oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 28 commi 7 e 9 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, e poi dell'art. 16 comma 6 d.l. 6 luglio 2012, n. 95). Ai Comuni è stata altresì riservata una quota pari al 50% del gettito derivante dalla loro attività di accertamento dell'evasione correlata all'inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili.
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011, sono state definite le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca: mentre, con la Circolare n. 26/E dell'1 giugno 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione del nuovo regime di tassazione sostitutivo.
L'elemento centrale della nuova disciplina in tema di federalismo fiscale municipale è certamente rappresentato dall'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011 (modificato dall'art. 4 comma 1-bis d.l. 2 marzo 2012, n. 16, e poi dall'art. 2 comma 5 d.l. 20 giugno 2012, n. 79), norma che rimette al proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) di unità immobiliari locate ad uso abitativo di avvalersi, a decorrere dall'anno 2011, in alternativa facoltativa rispetto all'ordinario regime vigente per la determinazione del reddito fondiario, del regime della cosiddetta «cedolare secca» sugli affitti. Il nuovo regime opzionale opera dunque per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo, ovvero di pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, e non nelle ipotesi di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso. La cedolare secca può, peraltro, essere applicata anche ai contratti di locazione abitativa per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione, ovvero per i contratti di durata inferiore a trenta giorni nell'anno. A tal fine, si rammenta che la durata del contratto deve essere calcolata computando tutti i rapporti di locazione, anche di durata inferiore a trenta giorni, intercorsi nell'anno con il medesimo conduttore.
L'opzione per la cedolare va esercitata all'atto della registrazione del contratto di locazione e mantiene i suoi effetti per tutta la durata del discendente rapporto, a meno di espressa revoca (14). Com'è noto, l'obbligo di registrazione deve osservarsi, per i contratti di locazione di immobili presenti nel territorio dello Stato, nel termine di trenta giorni, decorrente, per i contratti scritti (com'è regola per le locazioni abitative, ai sensi dell'art. 1 comma 4 l. n. 431 del 1998), dalla data di stipula dell'atto o, se antecedente dalla data di inizio della loro esecuzione. In caso di rinnovazione, anche tacita, del contratto di locazione, l'opzione per la cedolare secca va esercitata entro il termine di versamento dell'imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dal momento della proroga, mediante presentazione del cosiddetto «modello 69». Laddove l'opzione non sia stata esercitata né in sede di registrazione, né al momento della sua eventuale rinnovazione (così come nel caso in cui il contribuente abbia corrisposto l'imposta dovuta per la registrazione del contratto in unica soluzione al momento della registrazione), è possibile accedere al regime di tassazione sostitutiva per le annualità successive, esercitando l'opzione entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno.
L'imposta operata nella forma della cedolare secca è qualificata come sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. Per l'intero periodo di opzione da parte del locatore dell'immobile per il regime della cedolare secca, questa, in sostanza, sottrae il rapporto, ivi comprese le risoluzioni e le proroghe del contratto, all'IRPEF, secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, nonché alle relative addizionali sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato; all'imposta di registro, generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito; ed all'imposta di bollo dovuta per ogni foglio (rimanendo, invece, integro l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione).
Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento, che va versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 3 e 8 l. 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1 comma 1, lett. a) e b), d.l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla l. 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (come per i contratti destinati a soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari, ex art. 5 comma 2 l. n. 431 del 1998), l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti va ridotta al 19 per cento.
È stato altresì chiarito dal legislatore che, sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non vanno applicate le imposte di registro e di bollo. La precisazione torna utile, giacché per il fideiussore del conduttore non opera, in genere, la disciplina sostanziale e processuale della locazione. La clausola pattizia con cui un terzo manifesta la propria volontà di prestare fideiussione per le obbligazioni gravanti sul conduttore, consiste, invero, in una dichiarazione che, seppur inserita nel documento costitutivo della locazione, dà luogo ad un diverso negozio ed ad un distinto rapporto rispetto a quello garantito. Si tratta di fideiussione con oggetto determinato — o quanto meno determinabile — sulla base delle previsioni codicistiche e delle clausole contrattuali che riguardano gli obblighi del conduttore. È evidente allora che l'obbligo del garante del conduttore discende da un autonomo rapporto di fideiussione, accessorio rispetto a quello di locazione, ancorché il primo sia proprio destinato a garantire l'adempimento del secondo. Non può sostenersi che la presenza, accanto al conduttore-debitore principale, di un garante, debitore solidale tenuto all'adempimento delle medesime obbligazioni, non modifichi in alcun modo la natura di queste ultime, nel senso che esse avrebbero pur sempre la loro fonte nel contratto di locazione; né potrebbe concludersi perciò che la disciplina fiscale dettata per i contratti di locazione si imponga a qualunque soggetto sia chiamato ad adempierne le discendenti obbligazioni. L'oggetto dell'obbligo incombente sul terzo non discende da un rapporto di locazione, bensì da un rapporto fideiussorio, nel quale non sono quindi coinvolte le parti del contratto di locazione,ma il locatore ed il fideiussore.
Gli analisti hanno subito messo in evidenza come il passaggio al regime della cedolare secca si rivelerà in ogni caso conveniente per i locatori dei contratti del cosiddetto modello libero (art. 2 comma 1 l. n. 431 del 1998) appartenenti agli scaglioni di reddito superiore ai 15.000,00 euro annui, e per i locatori del modello alternativo (art. 2 comma 1 l. n. 431 del 1998) appartenenti agli scaglioni di reddito superiore ai 28.000,00 euro annui.
Il comma 5 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per il caso che nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non sia indicato o sia indicato in misura inferiore a quella effettiva.
3. AMBITO DI OPERATIVITÀ DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA
Il comma 6 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, delimita peraltro funzionalmente l'applicazione del regime della cedolare secca, il quale rimane estraneo alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il nuovo regime tributario non appare perciò in grado di incrementare in concreto l'offerta degli alloggi in affitto, non coinvolgendo la disciplina della cedolare tutti quei contratti stipulati da soggetti che utilizzino la locazione abitativa nel quadro della loro attività imprenditoriale o professionale, ovvero per uno scopo connesso all'esercizio di tale attività, sicché essa non potrà estendersi all'intera tipologia degli immobili tipicamente influenzati dalle valutazioni di rendimento inerenti alla redditività dell'investimento locativo. Nel dettaglio, il regime della cedolare sembrerebbe estraneo ai contratti stipulati da operatori economici allo scopo di reperire immobili da destinare ad alloggi di propri dipendenti o collaboratori (cosiddette locazioni per «uso foresteria»).
È ragionevole attendersi che l'introduzione della cedolare secca favorisca il definitivo abbandono del già non molto fortunato modello alternativo di stipula della locazioni abitative, di cui all'art. 2 comma 3 l. n. 431 del 1998. La definizione del valore del canone nella misura concordata in accordi locali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative costituiva, invero, nelle locazioni del cosiddetto modello alternativo, il contrappeso di un meccanismo proprio di agevolazioni fiscali, con le quali si riduceva l'imponibile Irpef al 59,5% dell'importo del canone agevolato e si garantiva l'esenzione parziale dell'imposta di registro.
Ad avviso del Provvedimento 7 aprile 2011 e della Circolare n. 26/E del 1 giugno 2011, la facoltà di optare per il regime della cedolare secca spetta soltanto al locatore, persona fisica (che, come detto, conceda in locazione il bene al di fuori dell'attività di impresa, e quindi senza prestare servizi aggiuntivi), titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, secondo quanto si ricaverebbe dal complesso dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011; sicché, sarebbero impossibilitati ad accedervi le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali (15).
Del pari, ad avviso della Circolare n. 26/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, l'opzione per il regime della cedolare secca sarebbe unicamente praticabile per i contratti di locazione conclusi con conduttori che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, comprese, quindi, le locazioni concluse con enti pubblici o privati non commerciali, destinate ad uso abitativo conforme alle rispettive finalità. In tal modo, si introducono per il tramite della fonte normativa secondaria limiti soggettivi all'applicabilità del regime della cedolare secca concernenti la persona del conduttore (nella sostanza, eliminandone la praticabilità allorché sia conduttore una società, ovvero comunque un imprenditore), in aggiunta ai requisiti che, invece, l'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, riferisce al solo locatore, dovendosi all'uopo ricordare, tuttavia, come le circolari ministeriali in materia tributaria non vincolano né i contribuenti né i giudici, e non possono mai costituire fonte di diritti ed obblighi, né di integrazione o di interpretazione della legge, essendo al più espressione della potestà di indirizzo e di disciplina dell'attività dell'amministrazione finanziaria (16).
Per gli immobili oggetto di comproprietà, locati ad uso abitativo, l'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata disgiuntamente, in relazione, cioè, alla singola quota del bene, da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'abbiano esercitata (punto 5.1 del Provvedimento 7 aprile 2011). La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 20/E/2012 precisa che anche il comproprietario non indicato nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, in sostituzione dell'IRPEF, per la cedolare secca, sobbarcandosi ovviamente dell'onere di comunicazione al conduttore di tale scelta e della conseguente rinuncia all'aggiornamento del canone.
Non si reputa, per contro, possibile esercitare l'opzione per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo oggetto di proprietà condominiale, e ciò, si assume dagli Uffici Finanziari, per la particolarità delle regole che sovrintendono alla gestione della parti comuni e per la circostanza che tali contratti sono usualmente stipulati e registrati dall'amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio. La restrizione dell'ambito di utilizzabilità della cedolare secca così proposta non convince affatto. La conclusione di un contratto di locazione relativo ad un appartamento rientrante nella proprietà condominiale viene ritenuta alla stregua di un atto di amministrazione ordinaria, potendosi perseguire la finalità del «miglior godimento delle cose comuni», di cui all'art. 1106 c.c. anche mediante l'utilizzazione indiretta del bene. Essendo, dunque, la locazione del bene condominiale atto d'amministrazione ordinaria, pure il singolo condomino (persona fisica, dunque soggetto Irpef) può stipulare il negozio avente ad oggetto l'immobile comune, senza l'espresso assenso degli altri partecipi, dovendosi presumere, salva prova contraria, che l'atto sia compiuto nell'interesse di tutti (17). Peraltro, l'assemblea dei condomini, con deliberazione adottata a maggioranza semplice, può ratificare il contratto di locazione del bene condominiale concluso dall'amministratore, che sia sprovvisto di un tale potere in base alla vigente disciplina e quindi necessita altrimenti di un preventivo mandato che lo abiliti a tanto. Escludendosi, per la tralaticia impostazione seguita dalla nostra giurisprudenza (secondo cui la vicenda contrattuale, pur esercitata attraverso gli organi del condominio, mai andrebbe imputata alla collettività condominiale come tale, essendo piuttosto riferibile sempre ai singoli condomini, ovvero alle persone fisiche individuate dal loro rapporto di proprietà con l'edificio), che la qualità di contraente locatore sia imputabile al condominio in quanto tale, non dovrebbe consentirsi, neppure ai fini dell'opzione per il regime di tassazione sostitutiva, la deduzione che la pluralità dei condomini concedenti si ponga nei confronti del conduttore, all'atto della stipula della locazione, come una sola parte negoziale complessa. Ne consegue che, come il singolo condomino può stipulare il contratto di locazione avente ad oggetto il bene comune, così ciascuno dei membri della collettività condominiale, anche se diverso da colui che abbia assunto formalmente la veste di locatore, deve risultare legittimato ad usufruire del regime della cedolare.
Le citate fonti secondarie prodotte dall'Amministrazione finanziaria, avuto riguardo al limite normativo di riferimento alla sola locazione di immobili abitativi, sostengono che sia all'uopo determinante la categoria catastale, nel senso che il regime di tassazione sostitutivo risulterebbe utilizzabile unicamente per i rapporti aventi ad oggetto fabbricati censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A, escluso A10), restandone esclusi gli immobili che siano accatastati come uffici o negozi, ovvero che, pur essendo accatastati come abitativi, siano stati locati per uso ufficio o promiscuo. Si ricordi, peraltro, come rientri tra le prerogative del giudice ordinario quella di disapplicare l'atto di classamento dell'unità immobiliare operato dalle autorità amministrative, laddove rilevi la difformità tra le condizioni effettive del bene e la sua classificazione catastale individuata dall'Amministrazione finanziaria; così come lo stesso giudice, in assenza di classamento, può ad esso autonomamente procedere, sempre ai limitati effetti dell'incidenza delle disposizioni sul rapporto di locazione. Pur senza attribuirsi al conduttore la legittimazione ad impugnare l'atto di classamento catastale davanti alle commissioni tributarie, si riconosce, invero, la possibilità per entrambe le parti del rapporto di locazione di contestare il tipo, la classe e la categoria dell'unità immobiliare innanzi al giudice competente a provvedere sui diritti soggettivi controversi.
Laddove siano locati con il medesimo contratto due distinti immobili abitativi, ovvero un immobile abitativo ed altro ad uso diverso, nulla esclude che il locatore, pur in presenza di corrispettivo unitariamente pattuito, richieda l'applicazione della disciplina fiscale sostitutiva in relazione ad uno solo di essi, e in proporzione alla rispettiva quota di canone, da determinare ripartendo lo stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità.
Se, invece, il locatore abbia locato soltanto una o più porzioni dell'immobile abitativo, cui sia attribuita un'unica rendita catastale, l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca vincola all'esercizio della stessa opzione anche per il reddito derivante dalla separata locazione di altre porzioni del bene.
Il regime di tassazione della cedolare secca è altresì utilizzabile per le pertinenze locate congiuntamente all'immobile abitativo, ovvero locate con contratto successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, indipendentemente dal numero delle stesse, purché il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.
Il nuovo sistema di tassazione non trova, invece, applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili o di locazione di immobili situati all'estero, in quanto i relativi redditi non rientrano nel reddito fondiario (nel quale è ricompreso il reddito da fabbricato), ma nella categoria dei «redditi diversi», ex art. 61 comma 1, lett. h) e f), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
4. LA COMUNICAZIONE AL CONDUTTORE ED I SUOI EFFETTI
Il comma 11 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011 condiziona l'efficacia dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca alla preventiva formale comunicazione di essa da dare al conduttore con lettera raccomandata, unita alla contestuale rinuncia alla facoltà di chiedere a qualsiasi titolo l'aggiornamento del canone. Infatti, sulla base dello stesso comma 11, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione in favore della cedolare secca, rimane sospesa la facoltà del locatore di conseguire l'aggiornamento del canone, anche se previsto nel contratto, e pure come variazione ISTAT verificatasi nell'anno precedente. Qualora l'opzione per la cedolare secca sia confermata all'atto della rinnovazione del rapporto, il locatore deve rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della medesima rinnovazione. La comunicazione al conduttore dell'opzione del locatore deve essere «preventiva», e, pertanto, va effettuata prima di procedere alla registrazione del contratto o al versamento dell'imposta di registro per le annualità successive.
Così, il favore fiscale attribuito al locatore che intenda avvalersi della imposizione col sistema della cedolare secca viene dall'ordinamento barattato con un limite normativo all'autonomia contrattuale in relazione all'aggiornamento del canone, limite avente una implicita funzione calmieratrice degli affitti. Pure allorché le parti della locazione abitativa si fossero preoccupate di inserire in contratto un'apposita conven zione di aggiornamento, la successiva scelta del sistema della cedolare secca da parte del locatore implica perciò l'impossibilità di preservare per il futuro la corrispettività del canone, non essendo nel prosieguo del rapporto più consentito di modificare l'entità nominale del corrispettivo in modo da recuperare la perdita di valore reale monetario.
Stando all'interpretazione offerta dall'Amministrazione Finanziaria, la comunicazione dell'opzione per la cedolare e della rinuncia all'aggiornamento non potrebbe validamente avvenire tramite raccomandata consegnata a mano, seppure con ricevuta sottoscritta dal conduttore. Con ciò dovrebbe supporsi che l'art. 3 comma 11 d.lg. n. 23 del 2011, nel richiedere la lettera raccomandata, faccia implicito riferimento all'utilizzazione necessaria del servizio postale. Per contro, può replicarsi che la forma della raccomandata non è prescritta dal citato art. 3 comma 11 a pena di nullità, né può desumersi che lo sia in via interpretativa, essendo la stessa consigliata soltanto per assicurare la conoscenza da parte del conduttore e la certezza della tempestiva comunicazione. Perciò, l'opzione e la rinuncia, di cui si discute, possono essere piuttosto comunicate in qualsiasi modo, purché idoneo a portare tali contenuti a conoscenza del conduttore, secondo i principi dettati dagli artt. 1334 e 1335 c.c.
In ipotesi di pluralità di conduttori, la comunicazione dell'opzione per la cedolare secca, ancorché operata con unico atto, avendo, appunto, natura di atto unilaterale recettizio, va distintamente operata in favore di ciascuno di essi.
La Circolare 26/E/2011 cit. afferma che per i contratti di locazione nei quali sia espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, non sarebbe necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione, beninteso limitatamente al contenuto relativo al mantenimento dello stesso corrispettivo senza aumenti per la durata del regime di tassazione sostitutiva, ferma restando l'indispensabilità di dare comunque notizia dell'opzione.
Si ricordi come l'art. 2 l. n. 431 del 1998, non contempli limiti all'aggiornamento del canone (che l'art. 11 l. n. 359 del 1992, invece, moderava richiamando l'art. 24 l. n. 392 del 1978): va, anzi, riconosciuta alle parti, limitatamente alle locazioni stipulate secondo la regola di libera contrattazione presupposta dal comma 1 dell'art. 2 l. n. 431 del 1998, la facoltà di concordare un aggiornamento automatico del canone, anche prescindendo da una specifica richiesta del locatore. Quanto, invece, ai contratti del modello alternativo, il d.m. 30 dicembre 2002 specifica che gli accordi in sede locale possono prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'ultima parte del comma 11 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011 afferma l'inderogabilità pattizia delle disposizioni inerenti l'obbligo di preventiva comunicazione al conduttore dell'opzione per la cedolare secca e la contemporanea sospensione della facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone. Ne deriva che va considerata invalida, e non soltanto nei confronti del fisco, ma anche nei rapporti interni tra le parti, l'eventuale clausola contrattuale con cui il proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento) dell'unità immobiliare locata ad uso abitativo dichiari di avvalersi del regime della cedolare secca per l'intera durata del rapporto, con rinuncia del conduttore a ricevere successiva comunicazione, ovvero con rinuncia dello stesso a beneficiare della sospen sione dell'aggiornamento del canone. Vengono così muniti di inderogabile protezione normativa non solo il limite economico di aumento del canone, ma anche le prescritte modalità formali di comunicazione dell'opzione e della rinuncia, non potendosi ravvisare alcuna automaticità dei rispettivi effetti sulla base di una volontà al riguardo già espressa anticipatamente in sede di stipula. Peraltro, la sospensione, per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione, opera esclusivamente per la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone: essa non è, quindi, suscettibile di applicazione analogica alle clausole contrattuali volte ad incrementare il valore reale del canone per diversi e successivi periodi del medesimo rapporto, da ritenere pertanto regolarmente funzionanti anche durante la soggezione al regime della cedolare. L'art. 3 comma 11 cit. è riferibile, cioè, solo all'aggiornamento legato alle variazioni del potere di acquisto della moneta e non può essere esteso ad altre pattuizioni che, conformemente alla comune volontà delle parti, abbiano l'effetto di accrescere il corrispettivo della locazione in relazione ad eventi diversi dalla svalutazione monetaria. Rimangono perciò sottratte ad ogni incompatibilità funzionale con la cedolare secca le clausole con cui sia convenuto un importo del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, in modo del tutto indipendente dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta.
Come si è detto in precedenza, l'opzione, una volta esercitata, vincola il locatore al regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto o della rinnovazione, ovvero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto o della rinnovazione. Tuttavia, il locatore può sempre revocare l'opzione in ciascuna annualità successiva entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento. La revoca non richiede forme particolari: essa potrà quindi essere effettuata mediante presentazione di un apposito «modello 69», oppure in carta libera, sottoscritta dal contribuente e recante indicazione dei dati necessari all'individuazione del contratto.
Dalla revoca discende la reviviscenza dell'obbligo di pagamento dell'imposta di registro: sicché, il conduttore, che aveva prima beneficiato degli effetti dell'opzione per la cedolare secca fatta dal locatore, rimanendo lui stesso esonerato dal corrispondere l'imposta di registro, una volta revocata l'opzione da parte del locatore, torna obbligato al pagamento per i canoni relativi alle annualità successive. A tal fine, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 26/E/2011 sostiene che «sarà cura del locatore che revoca l'opzione per la cedolare secca darne comunicazione al conduttore al fine di procedere solidalmente al pagamento dell'imposta di registro dovuta». Tale obbligo di comunicazione della revoca risulta, in realtà, del tutto praeter legem: non di meno, ove il locatore non si curi di informare in alcun modo il conduttore dell'avvenuta revoca del regime di tassazione sostitutivo, l'inadempimento del conduttore nell'adempiere all'obbligo d'imposta nuovamente gravante pure su di lui potrà essere valutato alla stregua dell'art. 10 l. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), dando, cioè, rilievo alla tutela dell'affidamento e della buona fede del medesimo locatario, il quale confidasse nel perdurare dell'assoggettamento del rapporto alla cedolare. La più recente Circolare n. 20/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, pur non essendo normativamente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell'opzione già esercitata, sembra comunque opportuno che il locatore comunichi la revoca esercitata al conduttore, coobbligato solidale al pagamento dell'imposta di registro, venendo, del resto, meno, a decorrere dall'annualità della revoca, la rinuncia agli aggiornamenti del canone di locazione.
Una volta operata la revoca dell'opzione, il locatore non può ovviamente richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alle annualità rientranti nel periodo per il quale lo stesso si era avvalso del regime della cedolare secca. Per converso, nel calcolo dell'aggiornamento dovuto a fare tempo dalla revoca si dovrà tener conto anche degli aggiornamenti relativi alle annualità per le quali il locatore aveva usufruito della tassazione sostitutiva. L'aggiornamento del canone pone, invero, sempre a base il canone iniziale di partenza, considerando unitariamente la variazione verificatasi per tutto il periodo considerato. Ai fini del calcolo, non rileva che per una o più precedenti annualità intermedia risultasse sospeso l'aggiornamento per l'operatività dell'opzione in favore della cedolare, atteso che la stessa sospensione precluderà, piuttosto, soltanto il conseguimento della domanda degli aggiornamenti arretrati, sicché risulta definitivamente perduta la facoltà di ottenere gli aggiornamenti per le rate ormai passate. Per procedere all'aggiornamento, una volta revocata l'opzione per la cedolare, il canone va quindi rideterminato in base all'intera variazione monetaria verificatasi tra il momento iniziale del canone di partenza ed il momento di decorrenza della variazione da operare a seguito del ripristino del regime fiscale ordinario. Dalla data della revoca, il canone deve, in sostanza, aggiornarsi sulla base di percentuale, applicabile al canone iniziale, che tenga conto dell'intero periodo e del corrispondente tasso di inflazione.
Secondo la Circolare 26/E/2011, in ipotesi di immobili in comproprietà, l'opzione esercitata da parte di un solo locatore comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche da parte dei comproprietari che non abbiano optato per la cedolare secca, giacché, ove il canone sia pattuito in importo unitario, non sembrerebbe possibile differenziarne l'ammontare in ragione delle quote spettanti a ciascun partecipante. La soluzione all'uopo proposta dall'Amministrazione Finanziaria risulta, tuttavia, del tutto sprovvista di fondamento civilistico (18). Il diritto di optare per l'applicazione del regime della cedolare secca e la parallela rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone non spettano, invero, alla collettività dei comproprietari impersonalmente, ma a ciascun comproprietario individualmente, alla stregua del comune potere dispositivo della cosa, con la conseguenza che il mancato esercizio congiunto del diritto di opzione da parte di tutti i comproprietari non deve incidere in alcuna misura negativamente sulla posizione del singolo che non lo abbia esercitato. La rinuncia all'aggiornamento del canone non può, pertanto, giovare al conduttore che per le parti del credito spettanti ai comproprietari i quali abbiano optato per la cedolare secca (arg. dall'art. 1301 comma 2 c.c.).
Ad avviso della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4 giugno 2012, in ipotesi di trasferimento mortis causa o per atto tra vivi dell'immobile locato, l'opzione per la cedolare secca esercitata dal dante causa cessa di avere efficacia con il trasferimento stesso per quanto riguarda l'imposta sul reddito, mentre continua ad avere effetto fino al termine dell'annualità contrattuale per l'imposta di registro e di bollo. Per il vero, in forza degli artt. 1599 e 1602 c.c., il terzo acquirente della cosa locata, nel caso in cui il contratto di locazione sia a lui opponibile perché avente data certa anteriore alla alienazione della cosa locata, subentra nella medesima posizione del locatore alienante, sostituendosi a questo nel rapporto locativo. L'acquirente, conseguentemente, dovrà rimanere vincolato alla rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, comunicata al conduttore dall'originario locatore per il periodo corrispondente alla durata dell'opzione in favore della cedolare secca, fin quando non gli sia consentito di revocare detta opzione entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità successiva all'avvenuto subentro nel rapporto. Viceversa, l'avente causa può optare ex novo per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l'ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro.
5. LE SANZIONI DELL'OMESSA REGISTRAZIONE NEL D.LG. N. 23 DEL 2011
I commi 8, 9 e 10 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, sono infine dedicati al trattamento sanzionatorio delle locazioni non registrate e delle simulazioni concernenti il canone di locazione. È perciò prescritto che alle locazioni abitative non registrate entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero, entro il 5 giugno 2011), così come alle locazioni abitative registrate per un importo inferiore a quello realmente corrisposto, e ancora alle locazioni abitative dissimulate da comodati fittizi, venga imposta, a far data dalla registrazione tardivamente intervenuta, volontaria o d'ufficio, una durata di quattro anni più quattro anni ai sensi dell'art. 2 comma 1 l. n. 431 del 1998, nonché una riduzione del canone annuo fino alla misura pari al triplo della rendita catastale.
La nuova normativa (che, va ribadito, quanto all'opzione per il regime della cedolare, come per le sanzioni civili di cui al comma 8 dell'art. 3, cit., concerne comunque soltanto i contratti di locazione ad uso abitativo) affianca, ed in parte supera, quindi, a far data dal 5 giugno 2011, il previgente sistema civilistico della registrazione dei contratti di locazione, contenuto, come visto nelle pagine iniziali, dapprima nel comma 1 dell'art. 13 l. n. 431 del 1998, e poi nell'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311.
La disciplina sanzionatoria instaurata dal decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale colpisce tanto le fattispecie di mancata registrazione del contratto di locazione ad uso di abitazione, quanto le ipotesi di simulazione assoluta o parziale del contratto di locazione relativa alla sussistenza o alla misura del corrispettivo.
Il comma 9 dell'articolo in esame prevede, in realtà, anche il meccanismo sanzionatorio dello locazioni che, in quanto non stipulate da un locatore persona fisica per un immobile ad uso abitativo, siano tuttora regolate dall'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311, la cui ormai definitiva nullità, stabilita per il caso di omessa registrazione prima del 5 giugno 2011, viene interpretativamente estesa dal legislatore alle fattispecie di contratto registrato per un importo inferiore a quello effettivo o come comodato fittizio.
I commi 8 e 9 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, dovrebbero, allora, rendere attualmente priva di pratica utilità una registrazione tardiva della locazione, o della pattuizione dissimulata riguardante il canone, non avendo più senso interrogarsi sull'efficacia ex tunc o ex nunc della stessa, al fine della esigibilità o della ripetibilità dei pagamenti dovuti per il periodo del rapporto antecedente alla sua auspicata regolarizzazione fiscale.
In particolare, il comma 10 dell'art. 3 cit. specificava, come accennato, che la disciplina sanzionatoria di cui ai precedenti commi 8 e 9 non trovasse applicazione, purché si provvedesse alla registrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Questa norma transitoria è stata spiegata in dottrina come una riapertura del termine per la registrazione dei contratti in corso (19). In realtà, la disposizione non andrebbe intesa come riapertura dei termini per l'assolvimento dell'onere di registrazione, con eliminazione dell'inadempimento già verificatosi, ma soltanto come sanatoria della pregressa invalidità, a condizione che, entro l'indicato termine, le parti provvedessero alla regolarizzazione fiscale; sicché, la mancata registrazione entro il termine del 5 giugno 2011 non è qualificabile come nuovo inadempimento di un nuovo obbligo di registrazione, sostitutivo di quella preesistente.
Il comma 8 dell'art. 3 comporta, invero, una radicale conversione legale delle locazioni abitative non registrate, assicurando ai conduttori (peraltro, secondo la legge di registro, coobbligati solidali all'adempimento della imposta evasa) un trattamento di favore, e perciò inducendoli alla delazione fiscale per perseguire l'evasione derivante dagli affitti a nero. L'effetto normativamente ricondotto alla registrazione tardiva della locazione abitativa, avvenuto dopo il 5 giugno 2011, consiste nel far sorgere tra le parti un nuovo rapporto locatizio, diverso da quello precedente, la cui durata legale decorre dalla data della registrazione, senza tenere conto del periodo di tempo già trascorso dalla stipula o dall'ultima rinnovazione del contratto originario, ed il cui canone, con pari decorrenza, è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Non sembrerebbe quindi corretto sostenere che dopo la registrazione tardiva del contratto si abbia una mera prosecuzione del rapporto originario, modificandosi autoritativamente sia l'iniziale data di insorgenza dello stesso, sia il canone stabilito dalle parti.
La conversione della locazione abitativa non registrata consiste quindi in una misura sanzionatoria integrale, incidente sui criteri di determinazione del corrispettivo e sulla durata del rapporto. Ove sia adito il giudice, questi dovrà constatare che il rapporto contrattuale di locazione abitativa non sia stato in origine tempestivamente registrato, e quindi poi dichiararne l'esistenza a decorrere dalla registrazione, con un contenuto però solo parzialmente coincidente con la volizione originaria delle parti, la quale rimane intangibile soltanto laddove, in modo del tutto improbabile, la stessa si fosse a suo tempo consacrata in una pattuizione di un canone inferiore a quello pari al triplo della rendita catastale. Non sembra quindi dubitabile che, ad esempio, non si possa adottare un provvedimento di convalida di sfratto per morosità o per finita locazione in caso di contratto per uso abitativo non registrato entro il 5 giugno 2011, essendo l'adempimento fiscale ormai ancora più espressamente sottratto al potere dispositivo delle parti: ove pertanto nell'intimazione per convalida sia allegato un rapporto locativo abitativo che si assume espressamente non registrato, oppure sia allegata una locazione abitativa senza che si dimostri l'avvenuta registrazione, anche in ipotesi di mancata comparizione dell'intimato, o di comparizione di quest'ultimo senza opposizione, il giudice non potrà pronunciare la convalida, dovendosi piuttosto dare impulso alla conversione del rapporto in riferimento alla sua durata ed alla misura del canone, in forza del comma 8 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011.
Alcun rilievo operativo spiega, in relazione a tale disposizione, la presumibile volontà delle parti nella determinazione degli effetti della locazione, sicché sarebbe improprio il richiamo alla conversione del contratto nullo ex art. 1324 c.c.
La nullità della locazione non registrata dovrebbe essere rilevabile imprescrittibilmente da chiunque vi abbia interesse e anche d'ufficio. La stessa applicazione della disciplina sul canone e sulla durata, conformata ex lege, alla locazione abitativa non registrata dovrà quindi, essere operata d'ufficio dal giudice, ogni qual volta siano in contestazione gli obblighi ed i diritti da essa nascenti, senza bisogno che la conformazione sia sollecitata dal conduttore o dal locatore.
Alla nullità può far seguito la condanna, su domanda delle parti, a restituire le rispettive attribuzioni contrattuali. Il diritto di ripetizione delle prestazioni effettuate in attuazione di un contratto nullo trova peraltro un limite, com'è noto, nel caso in cui una delle prestazioni non sia ripetibile, come avviene appunto per il godimento dell'immobile locato. In tale ipotesi il locatore sarebbe chiamato a restituire i canoni percepiti, mentre il conduttore andrebbe a pagare, a titolo di ingiustificato arricchimento, il valore obiettivo del godimento fruito, in importo sicuramente inferiore al pattuito corrispettivo di locazione.
Non è sostenibile che l'invalidità del contratto di locazione non registrata possa essere invocata solo dal conduttore, non essendo l'adempimento fiscale imposto a sua esclusiva tutela, come avviene nelle cosiddette nullità relative, o «di protezione».
In particolare, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, la locazione di immobile ad uso abitativo non registrata entro il termine stabilito dalla legge (ovvero registrata per un importo minore di quello reale, o come comodato fittizio) viene disciplinata come una situazione di fatto assimilabile ad una fattispecie contrattuale integra, dalla quale però differisce per deficienza di un presupposto di validità, e viene modellata secondo i contenuti tipici della locazione abitativa previsti nell'art. 2 comma 1 l. n. 431 del 1998, seppur con l'imposizione di un canone di importo predeterminato ex lege.
Ad avviso di alcuni, il nuovo contratto (definito «contratto catastale»), originato dalla sostituzione di alcune delle clausole pattizie originarie con quelle prescritte dal comma 8 dell'art. 3 cit. nascerebbe, più che da un giudizio di nullità negoziale, da un mero fenomeno di inserzione automatica di clausole, ex art. 1339 c.c. (20). Questa ricostruzione, però, non convince. Innanzitutto, la previsione dell'art. 1339 c. c., si collega a quella dell'art. 1419 comma 2 c. c., visto che la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è proprio la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale, peraltro, non implica la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme imperative. In particolare, il meccanismo di eterointegrazione di cui all'art. 1339 c.c. comporta che i prezzi di beni o servizi imposti dalla legge sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione di clausole difformi. Ed allora, il principio dell'inserzione automatica di clausole non risulta correttamente invocabile allorché non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto a norme imperative di legge, ma solo la conformazione del contratto, altrimenti nullo, ad effetti legalmente stabiliti. La durata del rapporto e la misura del canone imposti dal d.lg. n. 23 del 2011 alla locazione abitativa non registrata non si sostituiscono alla pattuizione di un canone extralegale o di una durata inferiore a quella minima di legge, sicché si è al di fuori del fenomeno della sostituzione automatica delle clausole difformi, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c.
Né è logicamente dato al locatore o al conduttore di sostenere l'essenzialità delle originarie clausole sulla durata e sul canone, poi conformate alla disciplina imposta dal comma 8 dell'art. 3 d.lg. n. 23 del 2011, ovvero dell'eventuale clausola con cui le parti avessero concordato l'occultamento della locazione ai fini dell'imposta di registro, in modo da veder travolto l'intero contratto, come previsto dall'art. 1419 comma 1 c.c. (21).
La nuova reazione ordinamentale allestita per le locazioni abitative non registrate dal decreto legislativo sul decentramento fiscale municipale, rivela quindi un carattere preventivo-afflittivo ed una finalità eminentemente sanzionatoria. Ciò induce a ricondurre il comma 8 dell'art. 3 nella categoria delle sanzioni civili indirette, di cui condivide le caratteristiche essenziali. La decorrenza ex novo del rapporto locatizio e l'inserzione automatica di un importo di canone pressoché irrisorio si atteggiano, invero, quali conseguenze legali di segno negativo accollate al locatore che, non registrando la locazione, si è posto in conflitto con l'ordinamento, e si riflettono a favore del conduttore, presuntivamente individuato quale soggetto che abbia subito pregiudizio dal comportamento del locatore (22).