L’imposta sostituisce le imposte di registro e di bollo dovute in relazione
al contratto, nelle annualità che ricadono nel periodo di durata dell'opzione.
Sono interessati dalla novellata disciplina :
- Le persone fisiche in possesso di
- I titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni.
l'abitazione in regime di comunione pro indiviso (ovvero di contitolarità del diritto
reale di godimento), la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E/2011,
afferma che, per gli immobili abitativi locati, l'opzione può essere esercitata di-sgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di go-dimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata.
- Profilo oggettivo
applicata - letteralmente - alle sole "unità immobiliari abitative locate ad uso abi-tativo". Pertanto, la cedolare secca può riguardare immobili:
●censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A,
escluso A/10),
●ovvero, per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.
Le pertinenze non abitative dell'abitazione locata, quali tipicamente:
●l'autorimessa o posto auto,
●la cantina o soffitta, ecc.
beneficiano del regime della cedolare secca se "locate congiuntamente all'abitazione".
- Base imponibile
Diversamente da quanto avviene ai fini dell'IRPEF, a rilevare è il 100% del ca-none pattuito in contratto.
- Le aliquote
in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato, e quindi:
✓per i contratti del c.d. “canale libero” (4 + 4);
✓per i contratti soggetti alla disciplina civilistica degli artt. 1571 ss. c.c., quali
quelli aventi ad oggetto abitazioni censite in Catasto nelle categorie A/1, A/8,
A/9, ovvero locate esclusivamente per finalità turistiche;
in misura pari al 19%, per i soli contratti concordati.
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