lunedì 10 giugno 2013

LA CEDOLARE SECCA

La cd. CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI è stata introdotta nel 2011, sostituendo la cd. IMPOSTA DI REGISTRO.

L’imposta sostituisce  le imposte di registro e di bollo dovute in relazione
al contratto, nelle annualità che ricadono nel periodo di durata dell'opzione.


Sono interessati dalla novellata disciplina :
  • Le persone fisiche in possesso di
redditi immobiliari.
  • I titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni.
Qualora in veste di locatore figuri una pluralità di soggetti, che possiedono
l'abitazione in regime di comunione pro indiviso
(ovvero di contitolarità del diritto
reale di godimento),
la stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 26/E/2011,
afferma che, per gli immobili abitativi locati, l'opzione può essere esercitata di-sgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di go-dimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata. 


  • Profilo oggettivo
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DLgs. 23/2011 la cedolare secca può essere
applicata - letteralmente - alle sole "unità immobiliari abitative locate ad uso abi-tativo". Pertanto, la cedolare secca può riguardare immobili:


 ●censiti nel catasto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria catastale A,
escluso A/10),
●ovvero, per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in detta tipologia abitativa.
Le pertinenze non abitative dell'abitazione locata, quali tipicamente:
●l'autorimessa o posto auto,
●la cantina o soffitta, ecc.
beneficiano del regime della cedolare secca se "locate congiuntamente all'abitazione".


  • Base imponibile
A norma dell'art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011, l'imposta sostitutiva si commisura al canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
Diversamente da quanto avviene ai fini dell'IRPEF, a rilevare è il 100% del ca-none pattuito in contratto.


  • Le aliquote
Le aliquote sono stabilite dall'art. 3 comma 2 del DLgs. 23/2011:
in misura pari al 21%, se il contratto di locazione non è concordato, e quindi:
✓per i contratti del c.d. “canale libero” (4 + 4);
✓per i contratti soggetti alla disciplina civilistica degli artt. 1571 ss. c.c., quali
quelli aventi ad oggetto abitazioni censite in Catasto nelle categorie A/1, A/8,
A/9, ovvero locate esclusivamente per finalità turistiche;

in misura pari al 19%, per i soli contratti concordati. 




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