martedì 11 giugno 2013

TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA

La quattordicesima mensilità per i lavoratori e per i pensionati Inps

Alcuni contratti collettivi prevedono una ulteriore mensilità aggiuntiva oltre la tredicesima: la quattordicesima, pagata a luglio. Anche per i pensionati può esserci una somma aggiuntiva, dipende dal reddito e dall’anzianità contributiva e dall’età. Vediamo tutti i requisiti e come si calcolano.

La quattordicesima mensilità per i lavoratori e per i pensionati Inps.
I contratti collettivi possono prevedere la corresponsione di più di dodici mensilità ai lavoratori dipendenti, introducendo nel sistema retributivo del loro settore di riferimento delle mensilità aggiuntive, erogate in particolari periodi dell’anno. La mensilità aggiuntiva più importante introdotta nei CCNL è la tredicesima, che viene pagata nel mese di dicembre, esattamente nei giorni prima di Natale e per questo prende anche il nome di gratifica natalizia (per gli operai). Oltre alla tredicesima alcuni contratti collettivi prevedono il pagamento ai dipendenti di un’altra mensilità aggiuntiva: la quattordicesima mensilità.
La quattordicesima mensilità è normalmente pagata nel periodo estivo e prende anche il nome di gratifica feriale. Ha una maturazione plurimensile e rappresenta, insieme alla retribuzione diretta erogata mensilmente da gennaio a dicembre e alla tredicesima, uno degli elementi che compongono il compenso annuale spettante al lavoratore per lo svolgimento del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito dai CCNL. Tra i contratti collettivi più importanti che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità ci sono ad esempio quelli relativi al settore del commercio, al settore dell’edilizia (di cui per gli impiegati c’è l’erogazione tramite il datore di lavoro, per gli operai tramite la Cassa Edile), al settore turismo.
Imposizione fiscale. Le mensilità aggiuntive, sia la tredicesima che la quattordicesima, sono retribuzioni imponibili sia previdenziale che fiscale. Quindi il datore di lavoro dovrà trattenere in busta paga la percentuale di contribuzione a carico del lavoratore ed anche applicare la tassazione ordinaria Irpef. L’unica differenza è che le mensilità aggiuntive non scontano detrazioni fiscali, quindi l’imponibile fiscale sul quale si applica l’aliquota Irpef risulterà più alto e quindi la quattordicesima più bassa rispetto ad una mensilità ordinaria.
La quattordicesima mensilità, come abbiamo visto, spetta ai lavoratori dipendenti dei settori dove il CCNL ne prevede l’erogazione. Dal 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva è prevista anche per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici Inps, i pensionati. Approfondiamo quindi tutti gli aspetti relativi alla quattordicesima per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.

Quattordicesima mensilità per i lavoratori dipendenti

La quattordicesima mensilità è una retribuzione che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti attraverso l’emissione di una ulteriore busta paga. L’entità viene stabilita nei contratti collettivi, avendo questa retribuzione una natura contrattuale. La contrattazione collettiva normalmente fissa anche la data in cui viene erogata ed i criteri di come verrà calcolata la mensilità aggiuntiva.
La maturazione ed il pagamento. La quattordicesima mensilità  è la mensilità aggiuntiva che viene erogata ai dipendenti una volta l’anno, prima dell’estate. Infatti a differenza della tredicesima mensilità che matura dal 1 gennaio al 31 dicembre ed è corrisposta nel mese di dicembre (come gratifica natalizia), la quattordicesima mensilità matura dal 1 luglio al 30 giugno di ciascun anno ed è erogata appunto prima dell’estate, tra la fine del mese di giugno e l’inizio del mese di luglio.
Calcolo della quattordicesima.  Normalmente l’ammontare della  quattordicesima è pari ad una mensilità di retribuzione corrente, vale a dire in relazione alla normale retribuzione in atto al momento dell’erogazione. Quindi, essendo la mensilità aggiuntiva erogata nel mese di luglio, va preso a riferimento il libro unico del mese recedente. La quattordicesima per i dipendenti retribuiti in maniera fissa (gli impiegati) è pari ad una mensilità mentre per i dipendenti retribuiti ad ore (gli operai) la quattordicesima è determinata in base ad un numero di ore retribuite stabilito dal CCNL di riferimento che ha istituito il pagamento della quattordicesima stessa.
Quattordicesima e assenze da lavoro. La quattordicesima, così come per la tredicesima, matura anche durante le assenze da lavoro o durante il periodo di prova all’inizio del contratto di lavoro o durante il periodo di preavviso, in caso di licenziamento o dimissioni del lavoratore. Quando le assenze sono retribuite e totalmente a carico del lavoratore come ad esempio in occasione delle ferie retribuite, dei permessi retribuiti ecc, i ratei di quattordicesima (come anche di tredicesima) non subiscono alcuna decurtazione o riduzione.
Quando invece tali assenze derivino da un’astensione obbligatoria per maternità o per infortunio il diritto alla mensilità aggiuntiva matura ma è a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico. Con una sostanziale differenza per la maternità, la malattia e l’infortunio: se il datore di lavoro è obbligato secondo il contratto collettivo ad integrare quanto anticipato dagli istituti (Inps o Inail) deve erogare la mensilità aggiuntiva senza ridurla. Se invece il datore di lavoro non è obbligato a integrare per contratto le indennità per la malattia, l’infortunio o la maternità, deve ricalcolare la mensilità aggiuntiva, sia essa tredicesima o quattordicesima, per detrarre quanto anticipato dagli istituti.
Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene quindi bisognerà detrarre l’importo non maturato in ore o in dodicesimi sulla base del periodo non retribuito per l’assenza. Il divisore orario in caso di un orario di lavoro di 40 ore è 2080.
Quattordicesima e part-time. Nel caso di un contratto a tempo parziale, ai lavoratori per stessa definizione del rapporto spetta la parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno. Quindi per il principio di non discriminazione, al lavoratore part-time spetta la quattordicesima prevista nel CCNL. La differenza è soltanto nell’entità, nell’importo spettante, che va rapportato all’orario di lavoro ridotto svolto.
Quattordicesima e inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno. Oltre che nel mese di luglio, la quattordicesima mensilità spetta al lavoratore anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Andranno retribuiti i ratei di mensilità aggiuntiva maturati fino alla data di dimissione o licenziamento. Analogamente, nel caso di assunzione del lavoratore durante l’anno, a quest’ultimo non spetterà la quattordicesima per intero, non avendo svolto tutti e 12 i mesi di lavoro da luglio a giugno dell’anno successivo. Nel calcolo dei ratei di quattordicesima spettante va tenuto conto che il parametro di riferimento è il mese intero di servizio prestato, che viene inteso nella maggior parte dei casi la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Quattordicesima e trattamento di fine rapporto. La quattordicesima mensilità nella sua qualità di normale retribuzione spettante secondo CCNL, salvo diversa previsione contrattuale del CCNL stesso, è computabile nel calcolo del trattamento di fine rapporto (Tfr). 
Quattordicesima e cassa integrazione guadagni. La quattordicesima matura regolarmente anche nel caso in cui il lavoratore è collocato in Cassa integrazione guadagni (CIG) ad orario ridotto. Mentre per la CIG a zero ore con la conseguente sospensione della prestazione lavorativa, la maturazione della quattordicesima scatta soltanto se la sospensione con assenza di ore lavorate non è superiore a quindici giorni nel mese, sempre che nel CCNL sia stato previsto il computo del mese intero nel caso in cui ci sia un superamento del quindicesimo giorno nel mese. 
Quattordicesima nelle cause di lavoro. La Cassazione con un sentenza del 2008 ha stabilito che ad un lavoratore subordinato per il quale sia stata prevista una retribuzione forfettaria, il giudice di merito può riconoscere la tredicesima mensilità, da considerare per la sua generale applicazione come rientrante nel concetto quantitativo di retribuzione sufficiente e proporzionata al lavoro prestato, ma non anche la quattordicesima, che costituisce un istituto tipico della contrattazione collettiva o individuale.

Quattordicesima per i pensionati di età superiore a 64 anni

Ai pensionati così come ai lavoratori dipendenti spetta la tredicesima mensilità nel periodo di Natale. Per quanto riguarda la quattordicesima, oltre ai lavoratori dipendenti, spetta una somma aggiuntiva nella mensilità di luglio anche per alcuni pensionati. Si tratta della quattordicesima per i pensionati. Tale somma aggiuntiva è stata introdotta dalla Legge n. 127 del 3 agosto 2007, quindi da allora è prevista una quattordicesima a favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
I requisiti reddituali e di età. La quattordicesima non spetta a tutti i pensionati, ma solo in presenza di determinate condizioni reddituali e di età. Sono i seguenti:
  • Il pensionato deve avere un’età par o superiore a 64 anni;
  • Il reddito complessivo del pensionato non deve essere superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Reddito e trattamento minimo annuo per il 2011. Tali condizioni sono stabilite nella circolare Inps n. 119 del 8 ottobre 2007. Il reddito complessivo personale di riferimento è quello relativo all’anno stesso di corresponsione. Il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavori dipendenti viene stabilito nelle tabelle di perequazione pubblicate ogni anno dall’Inps. L’importo del trattamento minimo annuo per il 2011 è pari a 467,43 euro al mese e di 6.076,59 euro all’anno, tenendo conto delle tredici quote di pensione. Il reddito complessivo del pensionato massimo affinché abbia diritto alla quattordicesima è quindi pari a 1,5 volte la somma di 6.076,59, quindi è pari a 9.114,88. Nel caso in cui il pensionato abbia 64 anni e sia titolare di un reddito inferiore a 9.114,88 euro, ha i requisiti per percepire la quattordicesima mensilità.
La clausola di salvaguardia. Per i pensionati che superano il reddito di 9.114,88 euro, va considerata la clausola di salvaguardia, cioè il meccanismo attraverso il quale l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del limite di 9.114,88 euro incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (vedremo in seguito un concreto esempio).
Come stabilito dall’Inps, il beneficio spetta ai titolari di pensione a carico:
  • dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
  • delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
  • della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;
  • del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
  • delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva per i titolari di assegno di invalidità. Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità. Sono altresì destinatari della quattordicesima anche i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni. 
Esclusioni dalla quattordicesima. Non tutti i percettori di prestazioni previdenziali da parte dell’Inps hanno diritto alla somma aggiuntiva stabilita dalla legge 127 del 3 agosto 2007. L’L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di:
  • invalidità civile, pensione sociale e assegno sociale;
  • rendita facoltativa di vecchiaia o di invalidità;
  • pensione di vecchiaia o di invalidità a favore delle casalinghe;
  • pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi;
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario, credito cooperativo, credito delle esattorie
  • indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM);
  • pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali.

Calcolo della quattordicesima per i pensionati a basso reddito

La misura della somma aggiuntiva spettante ai pensionati a titolo di quattordicesima varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva del pensionato e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale. L’importo è il seguente:
  • Dai 15 anni e fino ai 18 anni di contribuzione la somma aggiuntiva di quattordicesima è di 336 euro;
  • Oltre i 15 anni e fino a 25 anni di contribuzione la somma aggiuntiva è di 420 euro;
  • Oltre i 25 anni, la quattordicesima che spetterà al pensionato di oltre 64 anni è pari a 504 euro.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico. Il requisito, ricordiamo, è il non superamento del reddito di 9.114,88 euro annui. Ma per determinare l’esclusione bisogna considerare anche la clausola di salvaguardia, come dicevamo.
Esempio in caso di clausola di salvaguardia. Se il pensionato ha un reddito di 9.500 euro ma ha oltre 25 anni di contributi e quindi gli spetta 504 euro di quattordicesima, il limite di reddito è pari alla sommatoria di 9.115,88 ed i 504 euro spettanti. Quindi il reddito con l’applicazione della clausola di salvaguardia che tiene conto anche degli anni di contribuzione, passa dai 9.114,88 a 9.618,88 euro. Quindi il pensionato avendo un reddito di 9.500 euro rientra tra i destinatari della quattordicesima mensilità, ma gli verrà erogata una quattordicesima ridotta nella misura della differenza tra i 9.618,88 euro del limite del reddito ed i 9.500 euro di importo del proprio reddito personale. Al pensionato in questo caso spetterà la tredicesima ridotta di 118,88 euro.
La quattordicesima non è imponibile previdenziale e fiscale. La somma aggiuntiva che viene erogata dall’ente previdenziale non costituisce reddito imponibile né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali a favore dei soggetti disagiati (art. 38 della legge n. 448 del 2001). La quattordicesima è invece rilevante ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti.

Redditi utili per il diritto alla quattordicesima

Redditi utili e trattamento minimo annuo. Il diritto alla quattordicesima scatta per tutti i pensionati che non superano 1,5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensione lavoratori dipendenti, che per il 2011 è pari a 9.114,88 (1,5 volte di 6.076,59 del trattamento minimo). Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all’IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Redditi esclusi. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi i seguenti redditi:
  • i trattamenti di famiglia comunque denominati;
  • le indennità di accompagnamento;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
  • le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi delle pensioni di guerra, delle indennità per i ciechi parziali e dell’indennità di comunicazione per i sordi perlinguali, dell’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i redditi derivanti da sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità.

Anzianità contributiva per la quattordicesima

Una volta stabilito che il pensionato rientra nei limiti di reddito, l’anzianità contributiva del pensionato, come abbiamo visto, è determinante per stabilire quale importo della quattordicesima sarà incluso dall’Inps nella rata-mensilità di luglio: 336 euro o 420 euro o 504 euro. Dall’altro lato, il reddito complessivo del pensionato è determinante per il diritto stesso alla mensilità aggiuntiva. Vediamo quali sono i contributi che sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità e quali redditi si considerano come reddito personale del pensionato.
Contributi inclusi. Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, l’ente previdenziale include nel calcolo tutta la contribuzione, sia utile che non utile per il diritto alla pensione. Quindi tutta la contribuzione obbligatoria, la contribuzione figurativa, i contributi volontari ed i contributi da riscatto. Anche la contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi viene considerata nel calcolo dell’anzianità contributiva.
Titolare di due pensioni. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il pensionato è titolare solo di pensione ai superstiti l’anzianità contributiva complessiva viene proporzionata in base all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio. In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (valutata, in caso di pensioni ai superstiti, in rapporto all’aliquota di reversibilità prevista). Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.
Contributi esclusi. Vanno esclusi altresì i contributi relativi a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento. Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana. Nel caso di pensioni in totalizzazione devono essere esclusi i periodi di contribuzione riguardanti la quota a carico di casse professionali


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