ANCORA DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER OMESSA REGISTRAZIONE
Giur. merito 2010, 5, 1276Mauro Di Marzio
Sommario: 1. A che punto è la questione. - 2. Omessa registrazione e contratti in corso.
1. A CHE PUNTO È LA QUESTIONE
Tre
interventi della Corte costituzionale, diverse pronunce contrastanti di
giudici di merito, eterogenee opinioni della dottrina ed ora
l'irrompere della questione dell'applicabilità alle
locazioni in corso: non male per una
norma come l'art. 1 comma 346 l. 30 dicembre 2004, n. 311 (la legge
finanziaria 2005), secondo cui: «I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità
immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se,
ricorrendone i presupposti, non sono registrati»
(1).
Nel
rammentare brevemente i termini della questione e commentare il recente
apporto sul tema del tribunale di Palermo muoveremo dal celebre
paradosso del cretese Epimenide che recita: «Tutti i cretesi sono
bugiardi». Una sottospecie di quel paradosso sta più di recente alla
base di un bel film antimilitarista (tratto da un romanzo di Joseph
Heller) che qualche vecchio cinefilo non avrà dimenticato: «comma 22»,
di Mike Nichols, risalente al 1970. Un giovanotto si finge pazzo per
scampare la guerra del Vietnam avvalendosi di una disposizione la quale
stabilisce che: «L'unico motivo valido per chiedere il congedo dal
fronte è la pazzia». Purtroppo per lui però il comma 22 dello stesso
articolo soggiunge che: «Chiunque chieda il congedo dal fronte non è
pazzo». Alquanto demenziale, no? Ebbene, anche il nostro legislatore è
qualche volta, per così dire, un po' cretese. Egli, in un testo
normativo dal roboante titolo di «statuto del contribuente», ha infatti
stabilito che: «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusi vamente
tributario non possono essere causa di nullità del contratto»
(2).
La qual cosa parrebbe attagliarsi alla perfezione all'obbligo, gravante
sui contraenti nei confronti del fisco, di provvedere alla
registrazione del contratto di locazione
(3).
E ciò invece non gli ha impedito di prevedere la sanzione di nullità di
quel contratto proprio in dipendenza di una mera violazione fiscale. Ma
si sa, la questione del rapporto tra le due norme (lo statuto del
contribuente ed il comma 346) si risolve agevolmente secondo le regole
del conflitto di leggi, entrambe di pari rango ordinario, sicché quel
tanto di grottesco che il contrasto tra tali disposizioni pone in
evidenza non riesce a varcare la soglia del giuridicamente rilevante.
La
previsione dettata dallo statuto del contribuente, volendo approfondire
la questione appena un po', si radica in un principio che la
giurisprudenza
(4)
riconosce da decenni: la regola della non interferenza tra violazioni
di ordine fiscale e disciplina della validità del contratto. Essa
discende dalla distinzione tra frode alla legge, la quale determina, ai
sensi dell'art. 1344 c.c., l'illiceità della causa, con conseguente
nullità del contratto secondo l'art. 1418 comma 2 c.c., e frode al
fisco, i cui effetti rimangono confinati entro l'ambito dell'ordinamento
tributario. È così ricorrente l'affermazione che la frode fiscale,
diretta ad eludere le norme tributarie, trova soltanto nel sistema delle
disposizioni fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di
nullità o di annullabilità del negozio
(5).
Ed
allora, dopo l'entrata in vigore del comma 346 solo alcuni commentatori
hanno qualificato il vizio da esso previsto in termini di nullità
(6),
evidenziandone però nello stesso tempo i sospetti di
incostituzionalità. Altri autori hanno preferito qualificare la
registrazione come condicio iuris, con conseguente applicabilità della regola della retroattività della condizione, ai sensi dell'art. 1360 comma 1 c.c.
(7).
Beninteso,
la ragione di quest'ultima opzione interpretativa - è forse superfluo
dirlo - non è soltanto dogmatica, ma anche pratica. Ricostruita in
termini di nullità, entro il paradigma dell'art. 1418 c.c., la
previsione del comma 346 condurrebbe a patenti storture: la locazione
non registrata e quindi nulla, infatti, darebbe luogo ad una situazione
di occupazione abusiva, con la conseguenza che il locatore, oltre a non
poter pretendere il canone, ma semmai il risarcimento del danno
derivante dall'occupazione, non potrebbe avvalersi della procedura per
convalida di licenza e sfratto per morosità, dovendo invece introdurre
un faticoso giudizio ordinario di rilascio dell'immobile perché detenuto
sine titulo; il povero conduttore
(8),
per parte sua, verrebbe a trovarsi in una situazione di sostanziale
precarietà, esposto in ogni momento all'azione di rilascio; ed anche il
fisco, in definitiva, dinanzi alla sanzione di nullità, potrebbe ben
difficilmente confidare, in concreto, nel ravvedimento dei contraenti e,
cioè, nella tardiva registrazione del contratto. Al contrario, una
volta ammesso che il contratto di locazione non registrato è
provvisoriamente inefficace in attesa della registrazione, sia pur
tardiva, operante retroattivamente, ex tunc, non v'è dubbio che
tanto il locatore quando il conduttore, avvisati della sanzione a
seguito del rilievo officioso del giudice, saranno ineluttabilmente
indotti ad ovviare alla situazione creatasi con la più semplice delle
soluzioni: chiedere al giudice un rinvio - che solo un senso pratico
davvero modesto potrebbe indurre a negare - per procedere alla
registrazione.
E dunque alcuni giudici di
merito hanno aderito alla qualificazione della registrazione del
contratto di locazione, appunto, come condicio iuris di efficacia
del medesimo, con conseguente applicabilità, come si diceva, della
regola generale dettata in tema di retroattività della condizione
dall'art. 1460 c.c.
(9).
Nel prendere posizione su quest'ultima opinione giurisprudenziale, la
dottrina ha osservato che la qualificazione della registrazione come condicio iuris
è accettabile sul piano pratico, ma non su quello ricostruttivo, dal
momento che l'omessa registrazione, pur così qualificata, comporta pur
sempre un'incidenza del tutto irrazionale sul diritto di azione
(10):
e tuttavia - si può controreplicare - tale soluzione, visto il responso
della Consulta di cui subito si dirà, è, come si suol dire, meglio di
niente.
Altri giudici di merito hanno fatto
seguire al sospetto di incostituzionalità della norma, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 41 Cost., la rimessione alla Consulta. Ma la Corte
costituzionale a volte risponde, a volte no
(11),
e la logica delle soluzioni adottate dal giudice delle leggi non sempre
è alla portata delle menti più semplici. In questo caso tre decisioni
della Corte costituzionale
(12)
hanno ritenuto, in buona sostanza, quanto all'art. 24, che il comma 346
non introduca ostacoli al ricorso alla tutela giurisdizionale e, quanto
agli artt. 3 e 41 Cost., che le ordinanze di rimessione
(13) non fossero adeguatamente motivate, con conseguente manifesta inammissibilità delle questioni sollevate.
2. OMESSA REGISTRAZIONE E CONTRATTI IN CORSO
Interrogativo
del massimo rilievo pratico è se il comma 346 si applichi ai soli
contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della legge o anche ai
contratti in corso a quella data. La norma, occorre dire, non reca
alcuna deroga al principio generale secondo cui la legge dispone solo
per l'avvenire
(14).
E come si sa il principio del irretroattività è ribadito, in materia
tributaria, da una apposita disposizione dettata dal già citato «statuto
del contribuente»
(15).
Movendo da essa, la S.C. ha chiarito che il principio di
irretroattività così concepito, assieme a quello dell'affidamento e
della buona fede, costituisce principio generale dell'ordinamento
tributario il quale deve guidare il giudice nell'interpretazione ed
applicazione della legge
(16).
Ciò ha indotto a ritenere che il comma 346 si applichi soltanto ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del medesimo
(17): nel qual senso si è pronunciata anche la giurisprudenza
(18).
Oggi
il tribunale di Palermo propone una soluzione diversa. Il comma 346 si
applicherebbe (questo il risultato pratico cui il ragionamento perviene)
anche alle
locazioni stipulate precedentemente e
in corso alla data di entrata in vigore di essa. La pronuncia, in
effetti, nega la retroattività della norma, ma sostiene che, data la
natura del contratto di locazione, quale contratto di durata, si
attaglierebbe al vizio derivante dalla mancata registrazione la
soluzione ermeneutica della invalidità sopravvenuta
(19), già seguita dalla S.C. in tema di fideiussione omnibus(20), di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia ai sensi del comma 1 dell'art. 1956 c.c.
(21), nonché di usura sopravvenuta
(22).
Insomma, la norma, secondo il tribunale di Palermo, non opererebbe
retroattivamente, ma opererebbe per il futuro in relazione a quella
porzione del rapporto che ancora si deve svolgere. La medesima
locazione, quindi, sarebbe per un segmento valida ed efficace e per
l'altro inefficace.
Non è qui il caso di
ripercorrere l'ampio dibattito sviluppatosi in riferimento alle
fattispecie in tema di fideiussione e di usura or ora rammentate. Ciò
che pare sufficiente sottolineare è che tali fattispecie non sembrano
sovrapponibili al caso della sopravvenuta sanzione di nullità del
contratto di locazione perché non registrato. Nel caso della
fideiussione e dell'usura, infatti, il legislatore
(23)
è direttamente intervenuto sull'atteggiarsi del sinallagma
contrattuale, stabilendo che la fideiussione debba avere un «tetto»; che
il fideiussore non possa rinunciare alla liberazione per il caso che il
creditore faccia credito al terzo nella consapevolezza del
deterioramento della sua situazione economica; che gli interessi nel
mutuo non debbano oltrepassare una determinata soglia esattamente
individuata. In tali frangenti, l'invalidità sopravvenuta è conseguente
alla natura stessa del rapporto, inteso come rapporto di durata
(24). Vale cioè la regola secondo cui lo ius superveniens si
applica immediatamente qualora esso disciplini contratti conclusi sotto
il vigore di una normativa precedente, ma che sono destinati a produrre
i loro effetti negoziali, in ragione della loro durata, anche
successivamente, sempre che tali effetti negoziali, rispetto al fatto
generatore, «siano distinti ontologicamente e funzionalmente»
(25).
In altre parole, perché lo ius superveniens assistito
dalla sanzione di nullità faccia sì che tale sanzione trovi
applicazione nei confronti dei contratti in corso, occorre che esso vada
a disciplinare non già il momento genetico dell'obbligazione, ma gli
effetti negoziali destinati a prodursi nel corso del rapporto
(26).
Dunque le norme che impongono di fissare un «tetto» alla fideiussione
ovvero una soglia massima agli interessi sulle somme date a mutuo si
applicano alle fideiussioni e ai mutui in corso al momento della loro
entrata in vigore. La norma che imponesse di stipulare la fideiussione a
pena di nullità su un modulo verde oppure quella che consentisse di
contrarre mutui soltanto agli individui coi capelli rossi non si
riverbererebbe, invece, sulle precedenti fideiussioni redatte su
cartoncino giallo o sui mutui stipulati da contraenti corvini, castani o
biondi.
Ebbene, la registrazione del
contratto di locazione non soltanto non si colloca dal versante degli
effetti negoziali, ma, proprio per il suo carattere di mero adempimento
fiscale, rimane estranea finanche al momento genetico di quel contratto.
Sicché l'affermazione secondo cui la mancata registrazione potrebbe
reagire sugli effetti negoziali del contratto destinati a prodursi dopo
l'entrata in vigore della legge non manca di destare cospicue
perplessità. Viceversa, il tribunale di Palermo capovolge quest'ultima
considerazione: l'ordinanza in commento riconosce, cioè, che «l'obbligo
di registrazione costituisce un adempimento estraneo al fatto
costitutivo del rapporto», ma da ciò trae tuttavia la conseguenza
dell'inefficacia sopravvenuta della locazione non registrata. Senza
spiegare, però, ciò che andava spiegato: come sia possibile che
un'innovazione normativa non incidente sul momento genetico del
contratto, ma neppure operante sul contenuto delle conseguenti
obbligazioni contrattuali destinate a proiettarsi nel tempo, possa
travolgere ex post il rapporto.
Dopodiché
il tribunale di Palermo prende le distanze dalla stessa regola generale
- che la S.C. ha invece ribadito in occasioni numerosissime - secondo
cui lo ius superveniens incidente sul fatto generatore non opera
nei confronti dei rapporti in corso: e ciò sul rilievo che in tal modo
si renderebbe «ultrattiva la disciplina abrogata» e si legittimerebbero
«possibili sospetti di disparità di trattamento». Qui non è il caso di
farla troppo lunga. Meglio scendere dal piano del ragionamento astratto
all'esempio pratico, tratto proprio dalla disciplina delle
locazioni . Prendiamo la previsione di nullità delle
locazioni abitative mancanti della forma scritta
(27):
sarebbe disposto il tribunale di Palermo ad ammettere che una locazione
verbale stipulata ad «equo canone» l'1 dicembre 1998 per la durata di
un quadriennio sia divenuta invalida, invece, solo trenta giorni dopo,
con l'entrata in vigore della vigente legge sulle
locazioni abitative?
La
pronuncia in commento, in proposito, pone infine al lettore
l'interrogativo decisivo: «Perché una norma sopravvenuta può incidere
sugli effetti dei rapporti giuridici sorti anteriormente ... quando
regola questi in maniera diretta e non può invece incidere
indirettamente sui medesimi effetti attraverso una previsione che in via
diretta riguardi il regolamento contrattuale?». Forse - si può
ipotizzare - perché «il singolo deve poter conoscere lo stato del
diritto in base al quale opera e tale stato del diritto non deve poi
essere modificato retroattivamente»?
(28).
commento interessante. E' possibile avere anche le note?
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